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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45596/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18/05/2023, che, per quanto qui di interesse, aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'imputato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle modalità di identificazione del ricorrente quale responsabile del reato. 1.2 II difensore eccepisce la illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla valutazione della prova decisiva rappresentata dalle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] ed alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell'interrogatorio di garanzia. 1.3 II difensore lamenta la illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

All'odierna udienza, il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore, malgrado la richiesta di trattazione orale del procedimento, non si presentava in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo proposto. 1.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, si deve precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che l'imputato era stato riconosciuto quale soggetto alla guida dell'autovettura oggetto di furto dai carabinieri e, quanto al secondo motivo, che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito soltanto genericamente sulla possibile presenza dell'imputato sul luogo di lavoro il giorno in cui era stato visto alla guida dell'autovettura. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato.

Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato, per negare il beneficio, la condotta post delictum dell'imputato, senza specificare in alcun modo gli elementi di tale condotta, e la "pervicace negazione del reato", con motivazione illogica, in quanto contrastante con il principio nemo tenetur se detegere, come se l'imputato avesse un dovere di confessare il reato; si deve quindi ribadire che "in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato sulla mancata confessione da parte dell'imputato, in quanto correla un effetto negativo all'esercizio del diritto al silenzio. (sez. 3 n. 4090 del 25/11/2015, dep. 01/02/2016, Tonti, Rv. 265713).

2. L'illogica motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello di Bari possa valutare se il beneficio sia o meno concedibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18/05/2023, che, per quanto qui di interesse, aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'imputato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle modalità di identificazione del ricorrente quale responsabile del reato. 1.2 II difensore eccepisce la illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla valutazione della prova decisiva rappresentata dalle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] ed alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell'interrogatorio di garanzia. 1.3 II difensore lamenta la illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. All'odierna udienza, il Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore, malgrado la richiesta di trattazione orale del procedimento, non si presentava in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo proposto. 1.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, si deve precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che l'imputato era stato riconosciuto quale soggetto alla guida dell'autovettura oggetto di furto dai carabinieri e, quanto al secondo motivo, che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito soltanto genericamente sulla possibile presenza dell'imputato sul luogo di lavoro il giorno in cui era stato visto alla guida dell'autovettura. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato, per negare il beneficio, la condotta post delictum dell'imputato, senza specificare in alcun modo gli elementi di tale condotta, e la "pervicace negazione del reato", con motivazione illogica, in quanto contrastante con il principio nemo tenetur se detegere, come se l'imputato avesse un dovere di confessare il reato; si deve quindi ribadire che "in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato sulla mancata confessione da parte dell'imputato, in quanto correla un effetto negativo all'esercizio del diritto al silenzio. (sez. 3 n. 4090 del 25/11/2015, dep. 01/02/2016, Tonti, Rv. 265713). 2. L'illogica motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello di Bari possa valutare se il beneficio sia o meno concedibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabi
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