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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10527/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3049/2022r.g., proposto da [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente– controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta presso la cancelleria di questa Corte, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente– ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanian. 661/2021 pubblicata in data 22/11/2021, n.r.g. 683/2018, notificata in data 22/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata socia lavoratrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ottenuto sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 871/2013, con cui era stata dichiarata nulla la sua estromissione di fatto dal rapporto OGGETTO: trasferimento d'azienda - precedente ricorso per cassazione proposto dalla cessionaria - formazione del giudicato -effetti di lavoro, secondo le regole del diritto civile, e la cooperativa era stata condannata al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari alle retribuzioni non percepite fino alla data della predetta sentenza (04/07/2013).

Nelle more, nell’anno 2008 era intervenuta la cessione d’azienda da parte della cooperativa all’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la Guttà chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo (n. 1916/2015) nei confronti della cessionaria dell’azienda per il pagamento della somma di euro 21.392,99, pari alle retribuzioni non percepite nel periodo agosto 2013 –aprile 2015. 2.- [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione e la Guttà a sua volta proponeva domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna della società al pagamento dell’ulteriore risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla conclusione del giudizio. 3.- L’opposizione veniva accolta dal Tribunale, che revocava il decreto ingiuntivo, sostenendo che la sentenza presupposta della Corte d’Appello non contenesse alcuna statuizione di ripristino del rapporto di lavoro (interrotto dalla delibera di estromissione dalla compagine societaria), sicché non poteva dirsi sussistente il rapporto di lavoro alla data della cessione d’azienda, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.

Secondo il Tribunale neppure era applicabile l’art. 2560 c.c., poiché era pacifico che il debito oggetto di causa non risultasse iscritto in bilancio. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dalla Gurrà e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) quella del 2008 è stata una cessione d’azienda e non una cessione di un ramo privo di autonomia funzionale dell’azienda, come emerge dall’esame di quell’atto di cessione; b) con la sentenza presupposta n. 817 del 04/07/2013 si è affermato che la delibera di esclusione della socia lavoratrice dalla cooperativa (in data 30/11/2002), in quanto emessa nella vigenza della legge n. 142/2001 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.30/2003, non ha comportato l’automatica estinzione anche del rapporto di lavoro subordinato, del tutto distinto, per cui, in difetto di formale licenziamento (essendo stato solo di fatto impedito alla lavoratrice di prestare l’attività lavorativa) idoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, alla lavoratrice spetta il risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte, dalla data del 30/11/2002 fino alla data della sentenza; c) quindi, contrariamente all’assunto del Tribunale, in quella sentenza questa Corte ha emesso la pronunzia di condanna risarcitoria proprio sul presupposto della continuità giuridica del rapporto di lavoro fra la Guttà e la società cooperativa e quindi il rapporto era giuridicamente in essere al momento della cessione dell’azienda; d) tanto ciò è vero che [OSCURATO:SOCIETA], proprio dichiarandosi cessionaria della cooperativa, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di questa Corte d’appello e la Corte di Cassazione, con sentenza n 3138/2015, ha confermato la legittimità della pronunzia impugnata nel senso che in assenza di un atto idoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro fra le parti, il rapporto di lavoro permane con tutti i suoi obblighi, ivi compreso quello retributivo, sicché in capo alla datrice di lavoro si configura una condizione di mora accipiendi , che dà luogo all’obbligazione risarcitoria del danno da liquidare in misura pari alle retribuzioni non percepite; e) ne consegue che quel giudicato si è formato anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e ciò legittima la pretesa risarcitoria della Guttà nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], fatta valere mediante il ricorso monitorio; 5.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo. 7.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 8.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 9.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2909, 2560 e 2112 c.c., nonché carenza di motivazione ed omessa valutazione di “fatto rilevante”, per avere la Corte territoriale ritenuto opponibile a [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 871/2013.

Il motivo è inammissibile in relazione al n. 5), atteso che la ricorrente neppure indica quale sarebbe il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame.

Il motivo è per il resto infondato.

Le regole dell’efficacia soggettiva del giudicato non sono state violate, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato che a quel processo presupposto partecipò poi anche [OSCURATO:SOCIETA], che proprio dichiarandosi “avente causa” della cooperativa, e quindi invocando l’art. 111 c.p.c., avverso la sentenza d’appello n. 871/2013 (pronunziata nei confronti della cooperativa) propose ricorso per cassazione, poi rigettato. [OSCURATO:SOCIETA] quel giudicato, anche sul piano formale e processuale, oltre che sostanziale, si è formato direttamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale vicenda è stata puntualmente esaminata dalla Corte territoriale, che l’ha posta alla base del proprio convincimento, adeguatamente motivato. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza d’appello n. 871/2013.

Più esattamente lamenta che i Giudici d’appello, senza alcuna motivazione, avrebbero affermato che la condanna al risarcimento del danno sarebbe stata pronunziata sul presupposto della continuità giuridica del rapporto di lavoro fra la Guttà e la società cooperativa.

Il motivo è infondato.

Sebbene nella sentenza n. 817/2013 la Corte d’Appello di Catania avesse genericamente fatto riferimento alle “comuni regole del diritto civile”, nondimeno quel richiamo era stato compiuto proprio per stabilire quali fossero le conseguenze dell’accertata assenza di qualunque atto idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, tale non essendo stata ritenuta – nel vigore della legge n. 142/2001 prima delle modifiche introdotte nel 2003 – la sola delibera di esclusione della socia dalla compagine societaria. [OSCURATO:SOCIETA] non solo nella sentenza qui impugnata i Giudici d’appello – contrariamente alla doglianza della ricorrente – hanno motivato, ma tale motivazione è anche conforme a diritto, perché rispondente all’esatta portata di quel giudicato presupposto. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n . 3) e 5) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1325 e 2533 c.c., nonché dell’intera legge n. 142/2001 nella versione ante riforma e l’omessa valutazione di “fatto rilevante”, per avere la Corte territoriale trascurato che la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 27436/2017, ha chiaramente evidenziato la stretta interdipendenza delle due qualità di socio e di lavoratore di una cooperativa anche nell’originaria formulazione della leggen. 142 cit.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Esso è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), atteso che la ricorrente neppure indica quale sarebbe il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame.

Esso è altresì inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), in quanto volto ad eludere la portata preclusiva del giudicato formatosi nei confronti della ricorrente a seguito della sentenza di questa Corte n. 3138/2015, giudicato che, in quanto tale , non può più essere rimesso in discussione (art. 2909 c.c.).

RICORSO INCIDENTALE 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta l’omessa pronunzia sulla sua domanda “riconvenzionale” avanzata sin primo grado (pp. 1, 21 e 22 della comparsa di costituzione e di risposta di primo grado) e riproposta in appello (pp. 10, 12 e 18 del ricorso in appello) di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dell’ulteriore danno, pari alle ulteriori retribuzioni non percepite dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla sentenza.Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti processuali si evince chiaramente l’esistenza di quella domanda “riconvenzionale” (che in realtà è tale solo in senso formale, in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la creditrice opposta ha la veste sostanziale di attrice e solo formale di convenuta, sicché quella domanda “riconvenzionale” è in realtà una ulteriore domanda).

Pertanto, in quanto riproposta in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarlae valutarne l’ammissibilità e poi la fondatezza.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la decisione sulla domanda di condanna della società al risarcimento del danno ulteriore , dedotto come sofferto fino alla sentenza d’appello del 22/11/2021.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione sulla domanda “riconvenzionale” avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nonché per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3049/2022r.g., proposto da [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente– controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta presso la cancelleria di questa Corte, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente– ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanian. 661/2021 pubblicata in data 22/11/2021, n.r.g. 683/2018, notificata in data 22/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata socia lavoratrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ottenuto sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 871/2013, con cui era stata dichiarata nulla la sua estromissione di fatto dal rapporto OGGETTO: trasferimento d'azienda - precedente ricorso per cassazione proposto dalla cessionaria - formazione del giudicato -effetti di lavoro, secondo le regole del diritto civile, e la cooperativa era stata condannata al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari alle retribuzioni non percepite fino alla data della predetta sentenza (04/07/2013). Nelle more, nell’anno 2008 era intervenuta la cessione d’azienda da parte della cooperativa all’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la Guttà chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo (n. 1916/2015) nei confronti della cessionaria dell’azienda per il pagamento della somma di euro 21.392,99, pari alle retribuzioni non percepite nel periodo agosto 2013 –aprile 2015. 2.- [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione e la Guttà a sua volta proponeva domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna della società al pagamento dell’ulteriore risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla conclusione del giudizio. 3.- L’opposizione veniva accolta dal Tribunale, che revocava il decreto ingiuntivo, sostenendo che la sentenza presupposta della Corte d’Appello non contenesse alcuna statuizione di ripristino del rapporto di lavoro (interrotto dalla delibera di estromissione dalla compagine societaria), sicché non poteva dirsi sussistente il rapporto di lavoro alla data della cessione d’azienda, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. Secondo il Tribunale neppure era applicabile l’art. 2560 c.c., poiché era pacifico che il debito oggetto di causa non risultasse iscritto in bilancio. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dalla Gurrà e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) quella del 2008 è stata una cessione d’azienda e non una cessione di un ramo privo di autonomia funzionale dell’azienda, come emerge dall’esame di quell’atto di cessione; b) con la sentenza presupposta n. 817 del 04/07/2013 si è affermato che la delibera di esclusione della socia lavoratrice dalla cooperativa (in data 30/11/2002), in quanto emessa nella vigenza della legge n. 142/2001 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.30/2003, non ha comportato l’automatica estinzione anche del rapporto di lavoro subordinato, del tutto distinto, per cui, in difetto di formale licenziamento (essendo stato solo di fatto impedito alla lavoratrice di prestare l’attività lavorativa) idoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, alla lavoratrice spetta il risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte, dalla data del 30/11/2002 fino alla data della sentenza; c) quindi, contrariamente all’assunto del Tribunale, in quella sentenza questa Corte ha emesso la pronunzia di condanna risarcitoria proprio sul presupposto della continuità giuridica del rapporto di lavoro fra la Guttà e la società cooperativa e quindi il rapporto era giuridicamente in essere al momento della cessione dell’azienda; d) tanto ciò è vero che [OSCURATO:SOCIETA], proprio dichiarandosi cessionaria della cooperativa, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di questa Corte d’appello e la Corte di Cassazione, con sentenza n 3138/2015, ha confermato la legittimità della pronunzia impugnata nel senso che in assenza di un atto idoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro fra le parti, il rapporto di lavoro permane con tutti i suoi obblighi, ivi compreso quello retributivo, sicché in capo alla datrice di lavoro si configura una condizione di mora accipiendi , che dà luogo all’obbligazione risarcitoria del danno da liquidare in misura pari alle retribuzioni non percepite; e) ne consegue che quel giudicato si è formato anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e ciò legittima la pretesa risarcitoria della Guttà nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], fatta valere mediante il ricorso monitorio; 5.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo. 7.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 8.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 9.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2909, 2560 e 2112 c.c., nonché carenza di motivazione ed omessa valutazione di “fatto rilevante”, per avere la Corte territoriale ritenuto opponibile a [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 871/2013. Il motivo è inammissibile in relazione al n. 5), atteso che la ricorrente neppure indica quale sarebbe il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame. Il motivo è per il resto infondato. Le regole dell’efficacia soggettiva del giudicato non sono state violate, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato che a quel processo presupposto partecipò poi anche [OSCURATO:SOCIETA], che proprio dichiarandosi “avente causa” della cooperativa, e quindi invocando l’art. 111 c.p.c., avverso la sentenza d’appello n. 871/2013 (pronunziata nei confronti della cooperativa) propose ricorso per cassazione, poi rigettato. [OSCURATO:SOCIETA] quel giudicato, anche sul piano formale e processuale, oltre che sostanziale, si è formato direttamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale vicenda è stata puntualmente esaminata dalla Corte territoriale, che l’ha posta alla base del proprio convincimento, adeguatamente motivato. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza d’appello n. 871/2013. Più esattamente lamenta che i Giudici d’appello, senza alcuna motivazione, avrebbero affermato che la condanna al risarcimento del danno sarebbe stata pronunziata sul presupposto della continuità giuridica del rapporto di lavoro fra la Guttà e la società cooperativa. Il motivo è infondato. Sebbene nella sentenza n. 817/2013 la Corte d’Appello di Catania avesse genericamente fatto riferimento alle “comuni regole del diritto civile”, nondimeno quel richiamo era stato compiuto proprio per stabilire quali fossero le conseguenze dell’accertata assenza di qualunque atto idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, tale non essendo stata ritenuta – nel vigore della legge n. 142/2001 prima delle modifiche introdotte nel 2003 – la sola delibera di esclusione della socia dalla compagine societaria. [OSCURATO:SOCIETA] non solo nella sentenza qui impugnata i Giudici d’appello – contrariamente alla doglianza della ricorrente – hanno motivato, ma tale motivazione è anche conforme a diritto, perché rispondente all’esatta portata di quel giudicato presupposto. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n . 3) e 5) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1325 e 2533 c.c., nonché dell’intera legge n. 142/2001 nella versione ante riforma e l’omessa valutazione di “fatto rilevante”, per avere la Corte territoriale trascurato che la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 27436/2017, ha chiaramente evidenziato la stretta interdipendenza delle due qualità di socio e di lavoratore di una cooperativa anche nell’originaria formulazione della leggen. 142 cit. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Esso è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), atteso che la ricorrente neppure indica quale sarebbe il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame. Esso è altresì inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), in quanto volto ad eludere la portata preclusiva del giudicato formatosi nei confronti della ricorrente a seguito della sentenza di questa Corte n. 3138/2015, giudicato che, in quanto tale , non può più essere rimesso in discussione (art. 2909 c.c.). RICORSO INCIDENTALE 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta l’omessa pronunzia sulla sua domanda “riconvenzionale” avanzata sin primo grado (pp. 1, 21 e 22 della comparsa di costituzione e di risposta di primo grado) e riproposta in appello (pp. 10, 12 e 18 del ricorso in appello) di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dell’ulteriore danno, pari alle ulteriori retribuzioni non percepite dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla sentenza.Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti processuali si evince chiaramente l’esistenza di quella domanda “riconvenzionale” (che in realtà è tale solo in senso formale, in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la creditrice opposta ha la veste sostanziale di attrice e solo formale di convenuta, sicché quella domanda “riconvenzionale” è in realtà una ulteriore domanda). Pertanto, in quanto riproposta in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminarlae valutarne l’ammissibilità e poi la fondatezza. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la decisione sulla domanda di condanna della società al risarcimento del danno ulteriore , dedotto come sofferto fino alla sentenza d’appello del 22/11/2021. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione sulla domanda “riconvenzionale” avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nonché per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.
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