CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 16909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDI 1 LECCO, domici-liato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2629/2019depositata il 13/06/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per se stesso.Numero registro generale 4430/2020Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 16909/2026Udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.Data pubblicazione 29/05/2026L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomino del CondominioPetrarca, impugnava dinanzi al Tribunale di Lecco la deliberazioneassembleare del 18/12/2014. I motivi di impugnazioneconcernevano: 1) la nullità del punto 4, relativo all'addebitoall'attore di una somma (€ 505,11) per le spese di una causa([OSCURATO:PERSONA]), per carenza di potere dell'assemblea e violazionedell'art. 1132 c.c.; 2) la nullità del punto 1, sull'approvazione delconsuntivo 2013/2014 delle spese di riscaldamento, per violazionedei criteri di riparto e mancato adeguamento tecnico degli impianti(termoregolazione e contabilizzazione); 3) l'illegittimità del punto6, relativo alla manutenzione straordinaria del tetto (approvazionerelazione tecnica e addebito quota lavori), per mancata informativapreventiva al condomino (mancato invio della relazione dell'Arch.Dell'Oro).Il Tribunale di Lecco, nel contraddittorio con il Condominio,dichiarava l'illegittimità della delibera in relazione alle spese per lacausa [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alle spese per il riscaldamento;rigettava le altre domande. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.,ordinava la cancellazione di frasi ritenute sconvenienti e offensivecontenute nella comparsa conclusionale dell'attore e condannavaquest'ultimo a un risarcimento del danno (€ 3.000) in favore delCondominio. Compensava parzialmente le spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.La Corte di appello ha rigettato il gravame, confermando lasentenza di primo grado.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi diricorso, illustrati da memoria.Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni scritte.2 di 6Numero registro generale 4430/2020Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 16909/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 29/05/20261. – Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1137, 1130, 1105 c.c., 112, 115, 116c.p.c., 2697 c.c., 6 e 13 CEDU, 10, 11, 24, 111 e 117 Cost. Lacensura concerne la decisione sul Punto 6 della delibera (relazioneArch. Dell'Oro sul tetto). Si sostiene che la Corte territoriale abbiaerrato nel ritenere nuova la domanda di annullamento fondata sullalesione del diritto all'informazione preventiva; si contesta lavalutazione delle prove documentali circa la data della perizia e laveridicità delle dichiarazioni dell'amministratore; si lamenta laviolazione del diritto all'informazione preventiva del condominoquale presupposto per la partecipazione consapevole all'assemblea.Il primo motivo va rigettato.In realtà, la Corte di appello ha rigettato la domanda nel merito,senza che ciò costituisca violazione del diritto all'informazionepreventiva.Ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratorel'esibizione dei documenti in qualsiasi tempo, purché l'esercizio ditale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione(Cass. n. 19210/2011).Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto di prende visionedella perizia il 16/12/2014 e l'amministratore aveva risposto di nonesserne ancora in possesso perché i sopralluoghi erano ancora incorso. Infatti, il documento fu consegnato soltanto la mattina del18/12/2014, come emerge dalla data apposta sulla perizia e dallacircostanza del secondo sopralluogo effettuato in quella stessadata. Lo stesso ricorrente, nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.,aveva dedotto che il sopralluogo dell'Arch. Dell'Oro era statoeffettuato anche il giorno stesso dell'assemblea.Non può dunque ravvisarsi alcuna violazione del dovereinformativo da parte dell'amministratore, che non potevaconsegnare un documento non ancora esistente. La questione era3 di 6Numero registro generale 4430/2020Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 16909/2026stata inserita nell'ordine del giorno e la relazione fu letta e illustrataData pubblicazione 29/05/2026in assemblea ai presenti, i quali furono posti in condizione dideliberare consapevolmente. Il ricorrente, pur conoscendo l'ordinedel giorno, scelse di non partecipare all'assemblea, precludendosi lapossibilità di essere ivi informato del contenuto della perizia e dimanifestare le proprie riserve. Il ricorrente, peraltro, non haspecificato quali obiezioni avrebbe opposto alla perizia e qualiosservazioni avrebbe formulato in assemblea se avesse ricevuto intempo il documento.Non per ultimo va rilevato che il documento non costituiva unavalutazione completa dell'intervento da eseguire, tant'è che ilCondominio aveva deliberato di dare mandato all'Arch. Dell'Oro didisporre ulteriori indagini esplorative.2. - Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c., 1123, 1138 c.c., art. 26 co. 5 l.10/1991, art. 9 co. 5 d.lgs. 102/2014 e artt. 1362 ss. c.c. Lacensura concerne il Punto 1 della delibera (spese riscaldamento). Silamenta l'omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativaall'illegittimità dei millesimi di riscaldamento (quota fissa 20%),distinti dai millesimi di proprietà, che sarebbero stati determinatisenza base legale o contrattuale e senza relazione tecnica.Il secondo motivo è inammissibile.Al riguardo il ricorrente difetta di interesse. Nella parteconcernente il riparto dei costi di riscaldamento, la delibera del18/12/2014 è stata annullata dal Tribunale per omessaacquisizione della relazione termotecnica richiesta dalla normativavigente. La statuizione è stata confermata dalla Corte di appello.L'annullamento comporta che il Condominio dovrà nuovamentesottoporre la questione all'assemblea, previa acquisizione dellarelazione termotecnica. In tale contesto, la doglianza relativa aimillesimi di riscaldamento utilizzati per la quota fissa risulta priva di4 di 6Numero registro generale 4430/2020Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 16909/2026L'affermazione della Corte territoriale secondo cui il giudice nonData pubblicazione 29/05/2026può sostituirsi alla volontà dell'assemblea nell'individuazione deicriteri di ripartizione costituisce mero obiter dictum, inidoneo aincidere sul dispositivo di annullamento già pronunciato.3. - Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 89 c.p.c. e 2043 c.c. Si contesta laconferma della condanna al risarcimento del danno per frasisconvenienti. Si sostiene che le espressioni utilizzate costituivanocritica legittima all'operato dell'amministratore e del difensoreavversario, rientrante nel diritto di difesa.Il terzo motivo è privo di pregio.Premesso che l'art. 89 c.p.c. è disposizione che delinea un«sistema sanzionatorio endoprocessuale contro le difese "offensive"delle parti» (cfr Cass. n. 4733/2019), il prudente apprezzamentodel giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delleespressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneitàall'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine dicancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c. hacontenuto di puro merito, sicchè della relativa contestazione nonpuò farsi questione dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n.38730/2021).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato che leespressioni utilizzate nella comparsa conclusionale da parteappellante/ricorrente fossero dispregiative e non indispensabili aifini difensivi, tanto più che si trattava di apprezzamenti rivoltianche alla persona dell'amministratore, soggetto estraneo algiudizio. Per tale ragione deve ritenersi che l’accertamento siasorretto da motivazione adeguata, per cui non può esseresindacato in questa sede.4. - Con il quarto motivo si denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si contesta la statuizionesulle spese di lite.5 di 6Numero registro generale 4430/2020Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 16909/2026Il quarto motivo è accolto.Data pubblicazione 29/05/2026La Corte di appello, nel rigettare il gravame, ha statuito sullespese del grado di appello ma ha omesso di pronunciarsi sul quintomotivo di appello con cui l'appellante aveva censurato lacompensazione parziale delle spese disposta dal Tribunale.Trattasi all’evidenza di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112c.p.c. e come tale va accolto.5. - La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restantimotivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione,provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimitàCosì deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consigliodella Seconda sezione civile.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI6 di 6