CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di riconoscimento della aggravante della violenza sulle cose è generico poiché avulso dal contenuto della decisione: il motivo di doglianza verte interamente sull'aggravante della violenza sulle cose laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenza l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/