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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 12754/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni, pervenute in data 25 gennaio 2023, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della remissione e accettazione della querela successivamente intervenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 marzo 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione, oltre statuizioni civili, per avere provocato ad [OSCURATO:PERSONA] lesioni con una incapacità ad attendere alle proprie occupazioni per una durata superiore a giorni 40 e con l'utilizzo di un corpo contundente lanciandogli un megafono con il quale durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva coordinava i cori di un gruppo ultras mentre il Manna cercava di alzarsi da terra (Capo A): art.6 bis comma 1 legge 401/89; Capo B): artt.582 primo e secondo comma , 583 primo comma n.1, 585 cod. pen.).

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità per il capo B).

Lamenta la difesa che dall'esame delle sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento previo consenso delle parti, nessuno ha confermato che sia stato il ricorrente l'autore delle lesioni al Manna.

Inoltre i testi della difesa Morsucci, Fornaroli e Bertini, le cui testimonianze sono state all'esito del giudizio di primo grado trasmesse al PM per quanto di competenza, sono stati assolti successivamente dal reato di falsa testimonianza per non avere commesso il fatto.

Questi nel corso della escussione dibattimentale, pur ammettendo che l'Aguzzi aveva lanciato il microfono, escludevano che avesse colpito in tal modo il Manna.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata della perizia effettuata nel giudizio conclusosi con l'assoluzione dei tre testi imputati di falsa testimonianza e prodotta nel corso del giudizio di appello quale prova sopravvenuta in relazione al reato di cui al capo B).

La perizia ha chiarito che Morsucci, Fornaroli e Bertini, per la posizione occupata sugli spalti, erano quelli che meglio potevano vedere cosa fosse accaduto con la conseguenza della loro attendibilità.

Siffatto nuovo elemento non è stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata.

2.3. Con il terzo e quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dalle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile con riferimento al capo B).

Le sentenze di merito hanno erroneamente fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile, la quale però ha fornito nell'immediatezza dei fatti una versione diversa rispetto a quanto riferito durante l'escussione dibattimentale.2.4.

Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra il reato di cui al capo A) e il reato di cui al capo B).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata che ha riconosciuto il concorso formale dei due reati contestati in ragione dei diversi beni giuridici che le due norme incriminatrici tutelano (tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni sportive (capo A) e tutela della persona (capo B), evidenzia la difesa che in base all'art. 15 cod. pen. e all'interpretazione data dalle Sezioni unite di questa Corte del principio di specialità (S.U.1235/2010), il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità.

Nel caso in esame la fattispecie di cui all'art.6 bis primo comma 1.601/89 è reato di pericolo concreto con la conseguenza che per la sua configurabilità non è necessario che si verifichi un evento lesivo il quale, qualora si verifichi, costituisce ipotesi di delitto aggravato dall'evento.

Nel caso di specie dunque il reato di cui al capo A) è stato contestato nella sua forma aggravata dal momento che nella descrizione della condotta è ricompreso l'evento lesivo cagionato al Manna.

Il ricorrente non ha proposto appello avverso il capo A), non avendo mai negato di avere lanciato a terra il microfono.

Il ricorrente non doveva essere rinviato a giudizio per il capo B) dal momento che la condotta in esso descritta era ricompresa nel capo A)

2.5. Con il sesto motivo si è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione in relazione agli elementi di fatto positivi indicati dal ricorrente al fine della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.6.

Con il settimo e ottavo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e del trattamento sanzionatorio. 3.In data 24 gennaio 2023 è pervenuta ad opera del difensore di fiducia la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione del 9 agosto 2022.

CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile.1.

Va premesso che la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso non è causa di estinzione del reato, continuando la fattispecie contestata ad essere procedibile di ufficio, anche a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del decreto legislativo 150/2022.

La contestazione, infatti, prevede la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione alla quale permane la procedibilità di ufficio.

2. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.

Il motivo non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte, proponendo una diversa versione dei fatti ed una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità.

Va altresì evidenziato che il motivo di ricorso nell'evidenziare le doglianze sugli specifici apporti dichiarativi si limita ad estrapolare dai contributi narrativi singole porzioni.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che:" È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774).

2.1. La sentenza impugnata con motivazione non contraddittoria, né illogica ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado (ipotesi di doppia conforme) e ha altresì dato conto della convergenza degli elementi di prova sia in relazione alle prove dichiarative, superando lamentate incongruenze contenute nell'atto di appello, anche attraverso il riscontro fornito dai filmati delle telecamere di sorveglianza dai quali si è potuto escludere che non vi era spazio sugli spalti per evitare che il megafono, incontestabilmente lanciato dal ricorrente, potesse colpire qualcuno.

2.2. Il secondo motivo risulta anche esso manifestamente infondato.

Anche in tal caso il ricorrente propone una diversa valutazione, rispetto a quella operata nella sentenza impugnata, degli esiti della perizia disposta nel diverso procedimento che ha visto imputati i testi della difesa del presente processo per il reato di falsa testimonianza (conclusosi con l'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art.530 cpv. cod. proc. pen.).

Le argomentazioni della Corte di appello che ha utilizzato i contenuti dell'accertamento peritale, a riscontro dell'ipotesi accusatoria, evidenziano che non vi era alcuno spazio libero sui gradoni e sul muretto.

La circostanza che dalla perizia sia emerso che i tre testimoni potevano vedere le fasi dell'evento e che, dunque, hanno visto che il ricorrente non ha colpito il Manna riguarda il fatto, attiene al merito ed è, come tale, insindacabile in questa sede. 3.1L terzo motivo è manifestamente infondato.

Lo stesso ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione chiarendo le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.

A tal riguardo, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità(Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01).

Il giudice di appello ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nel referto quanto alle lesioni e sono riscontrate altresì dalle immagini di sorveglianza estrapolate e dagli stessi esiti peritali del diverso processo. 4.11 quinto motivo è generico.

La difesa del ricorrente, reiterando censure già proposte e disattese, si limita a contestare le argomentazioni della sentenza impugnata ritenendo che l'istruttoria dibattimentale ha provato unicamente che il ricorrente ha lanciato il megafono, ma non ha colpito il Manna. 5.11 quinto motivo è inammissibile non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di legittimità di questa Corte. 5.1 Vanno richiamati i principi ripetutamente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di concorso di norme penali incriminatrici, per stabilire se esso sia reale o meramente apparente, opera quale criterio valutativo fondamentale il criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione tra la struttura astratta della fattispecie, inteso quale raffronto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi (Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv.270902 - 01; Sez.U, n. 20664 del 23/02/2017,Rv.269668 - 01; Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011,Rv.248865 - 01; Sez.

U,. n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez.

U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218874).

L'insegnamento delle Sezioni Unite è, dunque, consolidato nel ritenere che per "stessa materia", ai sensi dell'art. 15 cod. pen., debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale di realizza l'ipotesi di reato, con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità.

L'art. 6-bis legge 401/1989 punisce la condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere e si configura quale reato di pericolo concreto (Sez.3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv.266282).

La fattispecie di lesione è reato di evento a forma libera e non necessariamente a base violenta il che rende ragione di un'area di condotte tipiche del tutto eterogenee rispetto a quella della fattispecie di cui all'art. 6-bis 1.401/89.

Le fattispecie criminose in esame, quindi, presentano una evidente differenza strutturale e si pongono in rapporto di autonomia tra di loro.

Da tanto discende che, qualora le diverse condotte siano commesse nello stesso contesto spaziale e temporale, va escluso l'assorbimento tra i due reati e la soluzione giuridica non può che essere quella del concorso materiale dei due reati eventualmente, e solitamente, unificabili nel vincolo della continuazione.

Né assume rilievo l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" contenuto nel!' art. 6-bis I 401/1989 in quanto la "clausola di riserva" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Sez.5 n. 30455 del 02/05/2019, Rv. 276347 - 01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Rv.265045 - 01; Sez. 5, n.6250 del 21/01/2004, Rv. 228087), ipotesi che, nella specie, non ricorre (bene giuridico della tutela penale nel delitto di lesioni è l'incolumità e l'integrità fisica, mentre il delitto previsto dall'art. 6 bis, comma primo,

I. n. 401/1989 tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive). (Sez. 3, n. 40573 del 14/10/2021, Rv. 282335 avuto riguardo al rapporto tra la fattispecie di cui alla legge speciale e il reato di rissa).

6. Il sesto e l'ottavo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al trattamento sanzionatorio, sono generici. 6.1 La Corte territoriale, con motivazione logica e adeguata, ha chiarito che la incensuratezza dell'imputato non è di per sé sufficiente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche come del resto normativamente codificato.

Né il ricorrente ha individuato altri e più pregnanti elementi favorevoli che possano giustificarne la concessione, non potendosi considerare tale il generico richiamo alla confessione relativa al lancio del megafono contenuta nell'atto di appello.

Le ulteriori circostanze in fatto da valutare quali elementi positivi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono state per la prima volta proposte nel giudizio di cassazione.

6.2. Quanto alla determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio, nell'atto di appello non era stato formulato alcuno specifico motivo se non la considerazione della pena come eccessiva in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, doglianza espressamente affrontata e disattesa, ponendosi dunque la censura come inedita e dunque inammissibile.

7. Manifestamente infondato il settimo motivo non confrontandosi con i contenuti della sentenza, laddove ravvisa la violazione del principio contenuto nella formula "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

Al riguardo i temi riproposti nel motivo sono reiterativi delle doglianze già contenute nei motivi precedenti e volti ad offrire una versione alternativa dei fatti così come ricostruiti nelle due sentenze di merito. 8.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni, pervenute in data 25 gennaio 2023, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della remissione e accettazione della querela successivamente intervenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 marzo 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione, oltre statuizioni civili, per avere provocato ad [OSCURATO:PERSONA] lesioni con una incapacità ad attendere alle proprie occupazioni per una durata superiore a giorni 40 e con l'utilizzo di un corpo contundente lanciandogli un megafono con il quale durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva coordinava i cori di un gruppo ultras mentre il Manna cercava di alzarsi da terra (Capo A): art.6 bis comma 1 legge 401/89; Capo B): artt.582 primo e secondo comma , 583 primo comma n.1, 585 cod. pen.). 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità per il capo B). Lamenta la difesa che dall'esame delle sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento previo consenso delle parti, nessuno ha confermato che sia stato il ricorrente l'autore delle lesioni al Manna. Inoltre i testi della difesa Morsucci, Fornaroli e Bertini, le cui testimonianze sono state all'esito del giudizio di primo grado trasmesse al PM per quanto di competenza, sono stati assolti successivamente dal reato di falsa testimonianza per non avere commesso il fatto. Questi nel corso della escussione dibattimentale, pur ammettendo che l'Aguzzi aveva lanciato il microfono, escludevano che avesse colpito in tal modo il Manna. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata della perizia effettuata nel giudizio conclusosi con l'assoluzione dei tre testi imputati di falsa testimonianza e prodotta nel corso del giudizio di appello quale prova sopravvenuta in relazione al reato di cui al capo B). La perizia ha chiarito che Morsucci, Fornaroli e Bertini, per la posizione occupata sugli spalti, erano quelli che meglio potevano vedere cosa fosse accaduto con la conseguenza della loro attendibilità. Siffatto nuovo elemento non è stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo e quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dalle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile con riferimento al capo B). Le sentenze di merito hanno erroneamente fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile, la quale però ha fornito nell'immediatezza dei fatti una versione diversa rispetto a quanto riferito durante l'escussione dibattimentale.2.4. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra il reato di cui al capo A) e il reato di cui al capo B). Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata che ha riconosciuto il concorso formale dei due reati contestati in ragione dei diversi beni giuridici che le due norme incriminatrici tutelano (tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni sportive (capo A) e tutela della persona (capo B), evidenzia la difesa che in base all'art. 15 cod. pen. e all'interpretazione data dalle Sezioni unite di questa Corte del principio di specialità (S.U.1235/2010), il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità. Nel caso in esame la fattispecie di cui all'art.6 bis primo comma 1.601/89 è reato di pericolo concreto con la conseguenza che per la sua configurabilità non è necessario che si verifichi un evento lesivo il quale, qualora si verifichi, costituisce ipotesi di delitto aggravato dall'evento. Nel caso di specie dunque il reato di cui al capo A) è stato contestato nella sua forma aggravata dal momento che nella descrizione della condotta è ricompreso l'evento lesivo cagionato al Manna. Il ricorrente non ha proposto appello avverso il capo A), non avendo mai negato di avere lanciato a terra il microfono. Il ricorrente non doveva essere rinviato a giudizio per il capo B) dal momento che la condotta in esso descritta era ricompresa nel capo A) 2.5. Con il sesto motivo si è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione in relazione agli elementi di fatto positivi indicati dal ricorrente al fine della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.6. Con il settimo e ottavo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e del trattamento sanzionatorio. 3.In data 24 gennaio 2023 è pervenuta ad opera del difensore di fiducia la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione del 9 agosto 2022. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile.1. Va premesso che la intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso non è causa di estinzione del reato, continuando la fattispecie contestata ad essere procedibile di ufficio, anche a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del decreto legislativo 150/2022. La contestazione, infatti, prevede la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione alla quale permane la procedibilità di ufficio. 2. Il primo motivo risulta manifestamente infondato. Il motivo non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte, proponendo una diversa versione dei fatti ed una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità. Va altresì evidenziato che il motivo di ricorso nell'evidenziare le doglianze sugli specifici apporti dichiarativi si limita ad estrapolare dai contributi narrativi singole porzioni. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che:" È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774). 2.1. La sentenza impugnata con motivazione non contraddittoria, né illogica ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado (ipotesi di doppia conforme) e ha altresì dato conto della convergenza degli elementi di prova sia in relazione alle prove dichiarative, superando lamentate incongruenze contenute nell'atto di appello, anche attraverso il riscontro fornito dai filmati delle telecamere di sorveglianza dai quali si è potuto escludere che non vi era spazio sugli spalti per evitare che il megafono, incontestabilmente lanciato dal ricorrente, potesse colpire qualcuno. 2.2. Il secondo motivo risulta anche esso manifestamente infondato. Anche in tal caso il ricorrente propone una diversa valutazione, rispetto a quella operata nella sentenza impugnata, degli esiti della perizia disposta nel diverso procedimento che ha visto imputati i testi della difesa del presente processo per il reato di falsa testimonianza (conclusosi con l'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art.530 cpv. cod. proc. pen.). Le argomentazioni della Corte di appello che ha utilizzato i contenuti dell'accertamento peritale, a riscontro dell'ipotesi accusatoria, evidenziano che non vi era alcuno spazio libero sui gradoni e sul muretto. La circostanza che dalla perizia sia emerso che i tre testimoni potevano vedere le fasi dell'evento e che, dunque, hanno visto che il ricorrente non ha colpito il Manna riguarda il fatto, attiene al merito ed è, come tale, insindacabile in questa sede. 3.1L terzo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione chiarendo le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte. A tal riguardo, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità(Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01). Il giudice di appello ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nel referto quanto alle lesioni e sono riscontrate altresì dalle immagini di sorveglianza estrapolate e dagli stessi esiti peritali del diverso processo. 4.11 quinto motivo è generico. La difesa del ricorrente, reiterando censure già proposte e disattese, si limita a contestare le argomentazioni della sentenza impugnata ritenendo che l'istruttoria dibattimentale ha provato unicamente che il ricorrente ha lanciato il megafono, ma non ha colpito il Manna. 5.11 quinto motivo è inammissibile non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di legittimità di questa Corte. 5.1 Vanno richiamati i principi ripetutamente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di concorso di norme penali incriminatrici, per stabilire se esso sia reale o meramente apparente, opera quale criterio valutativo fondamentale il criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione tra la struttura astratta della fattispecie, inteso quale raffronto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv.270902 - 01; Sez.U, n. 20664 del 23/02/2017,Rv.269668 - 01; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011,Rv.248865 - 01; Sez. U,. n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218874). L'insegnamento delle Sezioni Unite è, dunque, consolidato nel ritenere che per "stessa materia", ai sensi dell'art. 15 cod. pen., debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale di realizza l'ipotesi di reato, con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità. L'art. 6-bis legge 401/1989 punisce la condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere e si configura quale reato di pericolo concreto (Sez.3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv.266282). La fattispecie di lesione è reato di evento a forma libera e non necessariamente a base violenta il che rende ragione di un'area di condotte tipiche del tutto eterogenee rispetto a quella della fattispecie di cui all'art. 6-bis 1.401/89. Le fattispecie criminose in esame, quindi, presentano una evidente differenza strutturale e si pongono in rapporto di autonomia tra di loro. Da tanto discende che, qualora le diverse condotte siano commesse nello stesso contesto spaziale e temporale, va escluso l'assorbimento tra i due reati e la soluzione giuridica non può che essere quella del concorso materiale dei due reati eventualmente, e solitamente, unificabili nel vincolo della continuazione. Né assume rilievo l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" contenuto nel!' art. 6-bis I 401/1989 in quanto la "clausola di riserva" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Sez.5 n. 30455 del 02/05/2019, Rv. 276347 - 01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Rv.265045 - 01; Sez. 5, n.6250 del 21/01/2004, Rv. 228087), ipotesi che, nella specie, non ricorre (bene giuridico della tutela penale nel delitto di lesioni è l'incolumità e l'integrità fisica, mentre il delitto previsto dall'art. 6 bis, comma primo, I. n. 401/1989 tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive). (Sez. 3, n. 40573 del 14/10/2021, Rv. 282335 avuto riguardo al rapporto tra la fattispecie di cui alla legge speciale e il reato di rissa). 6. Il sesto e l'ottavo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al trattamento sanzionatorio, sono generici. 6.1 La Corte territoriale, con motivazione logica e adeguata, ha chiarito che la incensuratezza dell'imputato non è di per sé sufficiente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche come del resto normativamente codificato. Né il ricorrente ha individuato altri e più pregnanti elementi favorevoli che possano giustificarne la concessione, non potendosi considerare tale il generico richiamo alla confessione relativa al lancio del megafono contenuta nell'atto di appello. Le ulteriori circostanze in fatto da valutare quali elementi positivi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono state per la prima volta proposte nel giudizio di cassazione. 6.2. Quanto alla determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio, nell'atto di appello non era stato formulato alcuno specifico motivo se non la considerazione della pena come eccessiva in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, doglianza espressamente affrontata e disattesa, ponendosi dunque la censura come inedita e dunque inammissibile. 7. Manifestamente infondato il settimo motivo non confrontandosi con i contenuti della sentenza, laddove ravvisa la violazione del principio contenuto nella formula "dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Al riguardo i temi riproposti nel motivo sono reiterativi delle doglianze già contenute nei motivi precedenti e volti ad offrire una versione alternativa dei fatti così come ricostruiti nelle due sentenze di merito. 8.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e c
Sentenza Cassazione n. 12754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris