CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 1985
Cassazione n. 29034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/10/1985, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e Tobago il 21/04/1975, avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa emessa il 5 luglio 2021 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina, lesioni personali, uso indebito di carta bancomat e porto illegale di un coltello da cucina. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente rispetto alle condotte commesse dal coimputato, unico soggetto ad avere chiesto denaro alla vittima, a procurarle le lesioni ed a prelevare il denaro con la tessera bancomat asportatale, così come riferito dalla persona offesa. La mera presenza passiva sul luogo della rapina non sarebbe sufficiente a delineare una ipotesi di concorso nel reato; 2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che l'imputato avesse portato in luogo pubblico un coltello da cucina, invece tenuto all'interno di un cortile annesso all'abitazione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe reso congrua motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della vittima, non tenendo conto dell'opposta versione difensiva contenuta nel primo motivo di appello che si assume essere stato pretermesso e che il ricorso riproduce integralmente, secondo cui i rapporti tra il ricorrente e la vittima erano legati al consumo comune di stupefacenti nell'ambito del quale andava inserita tutta la vicenda. L'assunto avrebbe giustificato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata al confronto tra la vittima e l'imputato, ingiustamente negato dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1.1. Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la genericità rispetto alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove la Corte ha evidenziato che il ricorrente era intervenuto, anch'egli armato di coltello, quando il correo aveva chiesto denaro alla vittima, coadiuvandolo nella sua azione minacciosa impugnando il coltello e mantenendosi a casa con la persona offesa mentre il coimputato andava a prelevare denaro con la tessera bancomat sottrattale. Si tratta di particolari decisivi del tutto pretermessi in ricorso. 1.2. Quanto al secondo motivo, la Corte, sulla base di accertamenti di merito non rivedibili in questa sede perché basati su circostanze di fatto compiutamente descritte, ha ritenuto che l'imputato avesse portato fuori dalla propria abitazione il coltello da cucina, essendo intervenuto mentre ancora si trovava su una pubblica via. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Nel caso in esame, la Corte ha dato credibilità alla persona offesa sulla base di una serie di riscontri, primo tra tutti il fatto che costei avesse riportate lesioni personali refertatele, indicativi del fatto che ella aveva subito violenza fisica. La versione della persona offesa era stata ulteriormente corroborata dal prelievo di danaro con la sua tessera bancomat da parte del ricorrente, dal pagamento di conti personali di quest'ultimo incongruenti rispetto ad un paventato consumo di stupefacenti del quale non si era avuta alcuna traccia. In tale modo, la Corte ha dimostrato di avere valutato e superato la diversa versione difensiva con argomenti privi di vizi logici e che sorreggono anche, implicitamente, la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale finalizzata ad un confronto tra vittima ed imputato, resa non necessaria dalla adesione non acritica ma motivata del giudice di merito alla versione dei fatti offerta dalla vittima. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). Si ricordi, in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820).Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.05.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]