CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 20467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ets le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Lucia °dello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 aprile 2021 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena, a lui precedentemente concesso dal Tribunale di Roma con sentenza del 19 gennaio 2012, definitiva il 22 gennaio 2019. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver evidenziato che il beneficio era stato subordinato al pagamento della provvisionale di euro 15.000,00 in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ha rilevato che il condannato non aveva adempiuto a tale obbligo, ritenendo non attendibile la copia della dichiarazione liberatoria recante la firma di Lucarini depositata dalla difesa e stante la negazione da parte di Lucarini di qualsiasi pagamento avvenuto in suo favore. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe dichiarato non attendibile il documento del 20 maggio 2020 prodotto dalla difesa, dal quale si evinceva che Lucarini aveva dichiarato di non aver più nulla a che pretendere sin dal 23 febbraio 2019 dal condannato in ordine ai fatti oggetto del giudizio. A tal fine, il ricorrente evidenzia che Lucarini - il quale, sentito dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 30 luglio 2020, non aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla prima dichiarazione - nella seconda e successiva dichiarazione, aveva confermato tale circostanza, nonostante avesse aggiunto di non aver percepito il pagamento della provvisionale di euro 15.000,00, circostanza ritenuta secondaria rispetto al fatto che lo stesso aveva in precedenza affermato di essere stato ristorato in ordine ai danni derivati dal reato. Pertanto, nel ricorso si evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe travisato la prova dalla quale si evinceva l'avvenuto adempimento dell'obbligo risarcitorio da parte del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o dei coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni delle situazioni oggetto di valutazione (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze inerenti valutazioni di merito. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal giudice dell'esecuzione, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie previste dal legislatore da sottoporre al vaglio della corte di legittimità. In particolare, il ricorrente non si confronta con la logica e ragionevole motivazione del giudice di merito, che ha fondato il proprio convincimento valorizzando quanto dichiarato dalla parte civile, soggetto beneficiario del risarcimento, ai Carabinieri, attesa la non completezza ed esaustività delle allegazioni difensive in merito al pagamento e, quindi, all'avveramento della condizione cui la sospensione era subordinata. Il ricorrente, infatti, non aveva fornito adeguata prova dell'intervenuto pagamento, pur essendone onerato, posto che il giudice di merito in modo ineccepibile ha ritenuto inidonea la documentazione fornita sul punto, in quanto priva dei necessari requisiti di certezza.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] ico Fiord lisi [OSCURATO:PERSONA]