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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13511/2022

Testo disponibile della fonte

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-;11 ORDINANZA sul ricorso 9171/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a pec: emanuele.ma -ricorrente - contro 2J322 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Crescenzio n. 2 Pec. [OSCURATO:EMAIL] -resistente E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore fallimentare, - intimati - avverso la sentenza n. 486/2018 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 06/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Giudice di Pace di Gela la [OSCURATO:PERSONA] & co. snc e la [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare, nei confronti dei medesimi, l'accertamento dei presupposti del risarcimento del danno "da vacanza rovinata", conseguenti all'acquisto di un pacchetto turistico all inclusive, organizzato dal tour operator e venduto dall'agenzia Ghelas avente ad oggetto un soggiorno presso [OSCURATO:PERSONA] di Tropea. 2.Istruita la causa e disposta la chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA], e cioè della struttura turistica prescelta per l'erogazione dei servizi, il giudice adito accertò la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati, il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte e condannò convenuti e chiamati in causa in solido a pagare, in favore dell'attore, la somma di C 1.595,00 a tiolo di risarcimento da "vacanza rovinata".3.11 Tribunale di Gela, adito in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & co. snc, perché riconoscesse il suo difetto di legittimazione passiva, per essere la stessa estranea ad ogni responsabilità, ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado.

Per quanto è ancora qui di interesse, ha ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie, il tour operator e l'intermediario fossero entrambi responsabili, ciascuno per un diverso titolo, nei confronti del consumatore e che l'intermediario avesse la specifica responsabilità di aver venduto il pacchetto turistico facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà.

A sostegno della decisione il Tribunale ha invocato la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale "da vacanza rovinata" nei confronti dell'organizzatore e del venditore (Cass., 3, n. 24044 del 13/11/2009; Cass., 3 n. 17724 del 6/7/2018).

4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato la Ghelas al pagamento delle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 83 e 93 del D.Igs. n. 206 del 2005, degli artt. 4,6,7,8,9,12,13,14,17 del Dlgs. n. 111 del 1995- la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto la sua responsabilità, quale intermediaria tra il tour operator ed il consumatore, pur afferendo i disagi patiti dal consumatore non all'attività di intermediazione antecedente alla partenza ma alla fase successiva dello svolgimento e dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto.

Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe omesso di distinguere i diversi titoli di responsabilità, quali configurati dalla direttiva e dalla normativa di attuazione, ed in particolare non avrebbe distinto la responsabilità dell'organizzatore da quella dell'intermediario, e non avrebbe accertato le sole responsabilità imputabili a quest'ultimo ed afferenti al mandato che lega l'agente al consumatore.

Tra questi obblighi vi sarebbero quello di procurare il viaggio "tutto compreso", di rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, di informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato (nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell'inizio del viaggio del contratto), di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio.

Dunque, ad avviso della ricorrente, il fatto costitutivo della responsabilità dell'agenzia di viaggio consisterebbe unicamente nella sua negligenza nello svolgimento dell'attività di intermediazione mentre non potrebbe essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi sia la prova che l'attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione. 1.1 II motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni.

Innanzitutto la ricorrente non soddisfa i requisiti di contenuto-forma del ricorso perché non illustra dove e come abbia posto la questione della responsabilità derivante dal rapporto di mandato nel giudizio di merito e non assolve all'onere di indicazione e di localizzazione degli atti processuali nei quali abbia trattato la questione.

Dal testo della impugnata sentenza è dato infatti desumere che la sola questione posta nei gradi di merito sia stata quella del preteso difetto di legittimazione passiva dell'intermediario e non anche quella, dedotta in sede di legittimità, del ruolo di mandatario attribuito al medesimo.

Né la ricorrente soddisfa il requisito della specificità del motivo in quanto non riferisce in quali termini la questione fosse stata posta nei gradi di merito, quale fosse la statuizione della impugnata sentenza e in che termini la stessa fosse censurabile in sede di legittimità.

Oltre a queste preliminari ragioni di inammissibilità, derivanti dal difetto di autosufficienza del ricorso e dunque dal contrasto del medesimo con gli art. 366 n. 3, 4 e 6 c.p.c., la questione posta è inammissibile anche perché volta a rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità dell'agenzia quale effettuato, nell'ambito delle sue prerogative, dal giudice del merito.

Come si evince dal testo dell'impugnata sentenza, la responsabilità solidale dell'intermediario e del tour operator non è stata affermata in termini generali sulla base di un meccanismo di solidarietà che prescinda dai diversi titoli di responsabilità ma è stata affermata perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, è risultato che entrambi i soggetti fossero effettivamente responsabili.

Ed ha, inoltre, specificato che l'intermediario aveva erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dall'operatore senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi "promessi".

E' evidente che la censura, lungi dal prospettare un vizio di sussunzione, è volta esclusivamente a richiedere un riesame dei fatti e delle prove.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso consente al collegio di non prendere posizione sulle questioni di diritto evocate nella materia in esame, con particolare riferimento alla distinzione dei diversi titoli di responsabilità esistenti in capo al tour operator e all'intermediario.

Peraltro, ove mai si ritenesse che i motivi superino il preliminare vaglio di ammissibilità, gli stessi dovrebbero dirsi infondati sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte che distingue l'obbligazione propria del tour operator da quella dell'intermediario, radicando questa seconda nella obbligazione di scegliere con oculatezza l'organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento (Cass., 6-3, n. 3150 del 2/2/2022).

La sentenza è conforme a questa giurisprudenza perché il giudice, nell'ambito del proprio apprezzamento di merito, ha ritenuto sussistere una specifica ipotesi di responsabilità dell'intermediario.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 500 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-;11 ORDINANZA sul ricorso 9171/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a pec: emanuele.ma -ricorrente - contro 2J322 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Crescenzio n. 2 Pec. [OSCURATO:EMAIL] -resistente E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore fallimentare, - intimati - avverso la sentenza n. 486/2018 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 06/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Giudice di Pace di Gela la [OSCURATO:PERSONA] & co. snc e la [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare, nei confronti dei medesimi, l'accertamento dei presupposti del risarcimento del danno "da vacanza rovinata", conseguenti all'acquisto di un pacchetto turistico all inclusive, organizzato dal tour operator e venduto dall'agenzia Ghelas avente ad oggetto un soggiorno presso [OSCURATO:PERSONA] di Tropea. 2.Istruita la causa e disposta la chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA], e cioè della struttura turistica prescelta per l'erogazione dei servizi, il giudice adito accertò la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati, il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte e condannò convenuti e chiamati in causa in solido a pagare, in favore dell'attore, la somma di C 1.595,00 a tiolo di risarcimento da "vacanza rovinata".3.11 Tribunale di Gela, adito in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & co. snc, perché riconoscesse il suo difetto di legittimazione passiva, per essere la stessa estranea ad ogni responsabilità, ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado. Per quanto è ancora qui di interesse, ha ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie, il tour operator e l'intermediario fossero entrambi responsabili, ciascuno per un diverso titolo, nei confronti del consumatore e che l'intermediario avesse la specifica responsabilità di aver venduto il pacchetto turistico facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà. A sostegno della decisione il Tribunale ha invocato la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale "da vacanza rovinata" nei confronti dell'organizzatore e del venditore (Cass., 3, n. 24044 del 13/11/2009; Cass., 3 n. 17724 del 6/7/2018). 4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato la Ghelas al pagamento delle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 83 e 93 del D.Igs. n. 206 del 2005, degli artt. 4,6,7,8,9,12,13,14,17 del Dlgs. n. 111 del 1995- la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto la sua responsabilità, quale intermediaria tra il tour operator ed il consumatore, pur afferendo i disagi patiti dal consumatore non all'attività di intermediazione antecedente alla partenza ma alla fase successiva dello svolgimento e dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto. Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe omesso di distinguere i diversi titoli di responsabilità, quali configurati dalla direttiva e dalla normativa di attuazione, ed in particolare non avrebbe distinto la responsabilità dell'organizzatore da quella dell'intermediario, e non avrebbe accertato le sole responsabilità imputabili a quest'ultimo ed afferenti al mandato che lega l'agente al consumatore. Tra questi obblighi vi sarebbero quello di procurare il viaggio "tutto compreso", di rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, di informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato (nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell'inizio del viaggio del contratto), di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio. Dunque, ad avviso della ricorrente, il fatto costitutivo della responsabilità dell'agenzia di viaggio consisterebbe unicamente nella sua negligenza nello svolgimento dell'attività di intermediazione mentre non potrebbe essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi sia la prova che l'attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione. 1.1 II motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto la ricorrente non soddisfa i requisiti di contenuto-forma del ricorso perché non illustra dove e come abbia posto la questione della responsabilità derivante dal rapporto di mandato nel giudizio di merito e non assolve all'onere di indicazione e di localizzazione degli atti processuali nei quali abbia trattato la questione. Dal testo della impugnata sentenza è dato infatti desumere che la sola questione posta nei gradi di merito sia stata quella del preteso difetto di legittimazione passiva dell'intermediario e non anche quella, dedotta in sede di legittimità, del ruolo di mandatario attribuito al medesimo. Né la ricorrente soddisfa il requisito della specificità del motivo in quanto non riferisce in quali termini la questione fosse stata posta nei gradi di merito, quale fosse la statuizione della impugnata sentenza e in che termini la stessa fosse censurabile in sede di legittimità. Oltre a queste preliminari ragioni di inammissibilità, derivanti dal difetto di autosufficienza del ricorso e dunque dal contrasto del medesimo con gli art. 366 n. 3, 4 e 6 c.p.c., la questione posta è inammissibile anche perché volta a rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità dell'agenzia quale effettuato, nell'ambito delle sue prerogative, dal giudice del merito. Come si evince dal testo dell'impugnata sentenza, la responsabilità solidale dell'intermediario e del tour operator non è stata affermata in termini generali sulla base di un meccanismo di solidarietà che prescinda dai diversi titoli di responsabilità ma è stata affermata perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, è risultato che entrambi i soggetti fossero effettivamente responsabili. Ed ha, inoltre, specificato che l'intermediario aveva erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dall'operatore senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi "promessi". E' evidente che la censura, lungi dal prospettare un vizio di sussunzione, è volta esclusivamente a richiedere un riesame dei fatti e delle prove. La declaratoria di inammissibilità del ricorso consente al collegio di non prendere posizione sulle questioni di diritto evocate nella materia in esame, con particolare riferimento alla distinzione dei diversi titoli di responsabilità esistenti in capo al tour operator e all'intermediario. Peraltro, ove mai si ritenesse che i motivi superino il preliminare vaglio di ammissibilità, gli stessi dovrebbero dirsi infondati sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte che distingue l'obbligazione propria del tour operator da quella dell'intermediario, radicando questa seconda nella obbligazione di scegliere con oculatezza l'organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento (Cass., 6-3, n. 3150 del 2/2/2022). La sentenza è conforme a questa giurisprudenza perché il giudice, nell'ambito del proprio apprezzamento di merito, ha ritenuto sussistere una specifica ipotesi di responsabilità dell'intermediario. 2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 500 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di con
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