CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 2104/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO; - intimata— avverso la sentenza n. 1981/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1658/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto prescritta la domanda per differenze retributive (prolungamento dell'orario di lavoro dal luglio 1998 all'agosto 2001, imposto nelle giornate di erogazione del c.d. ticket mensa) avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 1 (di seguito ASL), di cui essa era dipendente come dirigente biologa; 2. la Corte territoriale, rispetto agli effetti interruttivi conseguenti al tentativo di conciliazione, ha sottolineato come, per quanto l'istanza indicasse tra i destinatari la ASL, non vi era stata però prova né della spedizione, né della ricezione di tale missiva e che anche le cartolina di ritorno prodotta in appello, per quanto tardivamente, nell'avviso riguardante la ASL recava il timbro di ricezione del Ministero del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli e dunque nulla provava; 3. pertanto, poiché il primo atto interruttivo andava individuato nella missiva spedita il 22.12.2019 (rectius 2009) era da aversi per maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; 4. la Corte territoriale ha rigettato altresì il motivo con cui la Rufolo aveva impugnato la condanna alle spese pronunciata in primo grado nei suoi confronti, rilevando come essa costituisse piana applicazione del principio della soccombenza, provvedendo quindi a condannare la predetta alle spese anche per il secondo grado di giudizio; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la ASL è rimasta intimata; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric. 2021 n. 2104 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- 7. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo di ricorso è formulato denunciando la violazione dell'art. 132, co. 4, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché dell'art. 2948 c.c. (art. 360 n. 3 c.c.) e con esso si rappresenta come fossero stati depositati in primo grado sia l'istanza di tentativo di conciliazione rivolta anche alla ASL, sia la successiva lettera interruttiva del 22.12.2009, sottolineandosi che l'interruzione della prescrizione era stata duplice e che la ricevuta di spedizione forniva prova idonea, secondo costante giurisprudenza, a presumere che la corrispondente comunicazione fosse pervenuta ai destinatari e quindi avesse realizzato l'effetto interruttivo stesso; 2. il tema di causa riguarda il verificarsi o meno dell'interruzione della prescrizione per effetto del tentativo di conciliazione del 2005 e delle connesse comunicazioni, in quanto è chiaro che, trattandosi di crediti in ipotesi maturati tra il 1998 ed il 2001, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ben richiamata dalla Corte territoriale in quanto la pretesa riguarda differenze sulla retribuzione mensile, non sarebbe impedita dalla lettera interruttiva del 2009; 3. ciò posto, è evidente che non possa essere in sé solo la proposizione del tentativo di conciliazione a comportare l'interruzione della prescrizione, a tal fin essendo necessario che della pretesa stragiudiziale, così esercitata, fosse pervenuta contezza alla parte che si assume debitrice; 4. è quindi necessario poter ritenere il buon esito della lettera raccomandata di avviso del tentativo di conciliazione alla ASL; 5. non è in proposito in questione il fatto che una raccomandata A.R. sia stata spedita alla ASL, come afferma anche la Corte Ric. 2021 n. 2104 sez. ML - ud. 24-2-2022 3- territoriale, né che quella raccomandata contenesse appunto quella la convocazione, perché ciò non pare messo in discussione nella sentenza impugnata; 6. il punto consiste invece nella possibilità di avere per dimostrato che quella raccomandata A.R. del 2005 sia pervenuta all'indirizzo della ASL che ne era destinataria; 7. è ben vero che, secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, per cui spetta al destinatario fornire prova contraria in ordine alla mancata ricezione presso l'indirizzo (C. 511/2019; (2. 29237/2017; C. 17204/2016); 8. tuttavia, nel caso di specie, è in atti l'avviso di ricevimento di tale raccomandata ed esso riporta come si è detto il timbro del Ministero del Lavoro e ciò inevitabilmente vanifica la presunzione di cui alla citata giurisprudenza e, come giustamente rilevato dalla Corte territoriale, rende l'insieme degli elementi inidoneo a fornire la prova richiesta; 9. d'altra parte, è evidente - e la stessa ricorrente lo sostiene nella propria memoria - che, una volta depositato quell'avviso di ricevimento in appello, per quanto si tratti di produzione tardiva, non è proprio possibile prescinderne, anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c. ed in ragione dei poteri acquisitivi del giudice, in quanto si tratta di elemento che accresce gli elementi di cognizione sull'accaduto, manifestando dunque l'indispensabilità richiesta dalla norma, per quanto nel senso di frustrare la portata probatoria della sola spedizione della raccomandata; 10. il ricorso va dunque rigettato, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto la ASL non ha svolto attività difensiva; Ric. 2021 n. 2104 sez. ML - ud. 24-2-2022 4- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bi