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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11881/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza e, per l'effetto, ha revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta in cancelleria si deduce il vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto al referto del pronto soccorso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse in ordine al fatto occorso la sera del 31 agosto 2025 e pure evidenziando che questo non era un episodio isolato, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica quanto alla prognosi in termini di difficoltà di gestione del condannato in ambiente extrmurario, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto , pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consi ensore 111 Presidente [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza e, per l'effetto, ha revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta in cancelleria si deduce il vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto al referto del pronto soccorso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse in ordine al fatto occorso la sera del 31 agosto 2025 e pure evidenziando che questo non era un episodio isolato, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica quanto alla prognosi in termini di difficoltà di gestione del condannato in ambiente extrmurario, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto , pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consi     ensore 111 Presidente [OSCURATO:PERSONA]     onaco [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris