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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2024

Cassazione n. 00419/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la disposta confisca del denaro, sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ipotesi che nella fattispecie non ricorre; considerato che il motivo sulla confisca è del tutto infondato a fronte della contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 al capo P) e delle plurime cessioni contestate di cui il denaro è ritenuto profitto confiscabile ex art. 73, comma 7-bis- d.P.R. cit; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2,9 novembre 2024 Il consigli estensore Il lPfesFe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la disposta confisca del denaro, sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ipotesi che nella fattispecie non ricorre; considerato che il motivo sulla confisca è del tutto infondato a fronte della contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 al capo P) e delle plurime cessioni contestate di cui il denaro è ritenuto profitto confiscabile ex art. 73, comma 7-bis- d.P.R. cit; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2,9 novembre 2024 Il consigli estensore Il lPfesFe
Sentenza Cassazione n. 00419/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris