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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03375/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33657/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 227/2018; Oggetto:Incarico dirigenziale - revoca anticipata -risarcimento del danno - R.G.N. 33657/2019 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. il dott. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Comune di Orvieto dal 20 ottobre 1982 al 28 luglio 2000, epoca in cui rassegnò le dimissioni, stipulava con il predetto Ente in data 3 ottobre 2000 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell’incarico di dirigente del settore finanza, cassa e bilancio e, successivamente , un secondo contratto a tempo determinato che prorogava gli effetti del primo contratto fino al 30 settembre 2006; in data 10 ottobre 2006 il Cannas, su sua domanda, veniva posto in quiescenza per pensionamento di anzianità e in data 26 ottobre 2006 stipulava con il Comune un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per assumere nuovamente il medesimo incarico di dirigente; con decreto sindacale n. 4 del 5 febbraio 2007 del Comune decideva di revocare i decreti sindacali di assunzione e di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui al contratto stipulato il 26 ottobre 2006, ritenendo che questi fossero stati adottati in violazione dell’art. 25 della legge n. 724 del 1994, così come interpretato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Umbria,con sentenza n. 235 del 2006, depositata il 27 luglio 2006; la risoluzione del rapporto veniva impugnata dal Cannas, che chiedeva al Giudice del lavoro: a) di accertare l’illegittimità del provvedimento di revoca adottato con decreto sindacale n.4/2007; b) di accertare e dichiarare l’inadempimento, da parte del Comune di Orvieto, dell’obbligo di eseguire il contratto di lavoro stipulato il 26 ottobre 2006; c) di condannare l’Ente locale al pagamento delle retribuzioni e di ogni altra competenza economica relativa al periodo di mancata esecuzione del contratto di lavoro (febbraio 2007/ giugno 2009); d) di condannare il Comune al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della ingiusta ed illegittima revoca del 5 febbraio 2007, “relativi alla negativa esposizione mediatica del ricorrente in correlazione al buco di bilancio comunale”; 2.il Tribunale di Orvieto, ritenuta la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, riconosceva al Cannas l’indennità di preavviso prevista dal contratto individuale di lavoro per il caso di recesso di una delle parti e rigettava nel resto la domanda; tale sentenza veniva impugnata dal Cannas che insisteva per l’accoglimento della domanda principale;

2. la Corte di appello di Perugia rigettava il gravame, ponendo a fondamento del decisumi seguenti argomenti: - la decisione del Comune di revocare il precedente decreto sindacale n. 19 del 26 settembre 2006, con cui era stata deliberata la costituzione del R.G.N. 33657/2019 Pag.rapporto di lavoro a tempo determinato e il cui contenuto era stato poi integralmente trasfuso nel contratto individuale di lavoro del 26 ottobre 2006, era conseguente all’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti dell’art. 25 legge 23 dicembre 1994 n. 724, norma che tende ad arginare il fenomeno delle dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti ed è diretta a garantire piena ed effettiva trasparenza e imparzialità all’azione amministrativa, evitando gli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente amministrazione che gli incarichi stessi attribuisce, ha volontariamente posto fine al suo rapporto diservizio con la [OSCURATO:PERSONA], così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriore attività lavorativa; - il divieto di cui all’art. 25 legge n. 724 del 1994 si estende a ogni forma di incarico, compreso il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e quindi legittimamente il Comune di Orvieto aveva risolto con effetto immediato il rapporto instaurato col dr.

Cannas, incarico ritenuto appunto in contrasto con quel divieto; - d ’ altra parte, lo stesso contratto individ uale di lavoro stipulato il 26 ottobre 2006 aveva espressamente previsto la facoltà delle parti di recedere dal rapporto con comunicazione scritta, salvo il periodo di preavviso di un mese (preavviso riconosciuto con la sentenza di primo grado); - il reces so era stato evidentemente determinato dalla presa d’atto dell’illegittimità del contratto di lavoro stipulato tra le parti e dalla necessità di ripristinare la correttezza dell’azione amministrativa, peraltro in conformità alla clausola contenuta contratto stesso, liberamente sottoscritto dalle parti; per la cassazione di tale sentenza il Cannas proponeva ricorso per Cassazione cui resisteva il Comune di Orvieto;

4. questa Corte con sentenza n. 20466/2018 accoglieva il ricorso rilevando la nullità della clausola contrattuale relativa alla facoltà di recesso ad nutum ed affermando che un’ipotesi di contratto di lavoro subordinato (anche se a tempo determinato) non rientra nel novero dei contratti cui si riferisce l’art. 25, comma 1, della legge n. 724/1994 (riguardante il lavoro autonomo); dato, quindi, atto che non erano mai sorte questioni relative al cumulo tra trattamento di pensione e remunerazione per attivitàdi servizio in rapporto di derivazione dal rapporto originario, di cui all’art. 19, comma 3, d.l. n. 112/2008 in combinato disposto con il divieto di cui all’art. 4 d.P.R. n. 758/1965, rimetteva la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per un riesame del merito alla luce dell’enunciato principio;

5. decidendo in sede di rinvio la Corte d’appello di Perugia, facendo applicazione dei principi di cui alla pronuncia rescindente, dichiarava illegittimo il recesso anticipato del Comune di Orvieto; respingeva, però, le domande risarcitorie del Cannas; R.G.N. 33657/2019 Pag.riteneva, sul punto, che, quanto al danno non patrimoniale, il Cannas avesse prospettato una domanda mancante di chiarezza con riferimento alla sua quantificazione coincidente con il danno patrimoniale, senza riferimento ai criteri utilizzati e che il predetto, avendo ottenuto il trattamento pensionistico sulla base dei contratti a termine stipulati, senza concorso, con il Comune, non avesse diritto al cumulo dei trattamenti così come previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. f)del d.P.R. n. 758/1965; ad avviso della Corte territoriale il Comune, dunque, non aveva cagionato alcun ingiusto danno patrimoniale al Cannas,cui in ogni caso non spettava nulla per il periodo febbraio 2008 -giugno 2009 perché il contratto era cessato al 31/01/2008;

6. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi;

7. il Comune di Orvieto ha resistito con controricorso;

8. il Cannas ha depositato memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 394 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il Carras non avesse chiarito quale sarebbe stato il danno non patrimoniale subito non essendo a tal fine sufficienti le generiche deduzioni rese in sede di riassunzione in cui era stato evocato il principio dell’id quod plerumque accidit, oltre che nella parte in cui è stato evidenziato che non erano chiari i criteri in base ai quali il danno era stato quantificato in euro 227.034,18 (pari al danno patrimoniale); la Corte avrebbe dovuto intendere il pregiudizio lamentato quale pregiudizio discendente oggettivamente dalla vicenda giudiziaria posta all’esame della Corte territoriale (che era anche finita sulle cronache giornalistiche come da comunicati di stampa sul caso che venne definito “caso Cannas” da articoli di giornale versati in atti) e non un pregiudizio di carattere soggettivo, quest ’ ultimo sì, come dagli ultimi arresti giurisprudenziali, necessitante di allegazione e prova (Cass., Sez.

Un., n. 3677/2009); rileva che, nella specie, era stata offerta una serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignoto (ossia l’esistenza del danno) che avrebbe dovuto guidare la Corte territoriale con l’ausilio, ex art. 115 cod. proc. civ., di quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove; aggiunge che in sede di riassunzione era stato richiamato il principio delle presunzioni, quale fonte di prova del danno non patrimoniale, in presenza di circostanze di fatto precise e concrete atte a dimostrare l’incidenza negativa dell’inadempimento nella sfera della persona del ricorrente; R.G.N. 33657/2019 Pag.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 101, 112 e 384 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale perché il Cannas, collocatoa riposo nel 2006, non aveva diritto al cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione; rileva che la stessa sentenza rescindente aveva evidenziato, con efficacia preclusiva, che “non risulta dagli atti del giudizio di cassazione che siano state dibattute nella fase di merito questioni relative al cumulo tra il trattamento di pensione e remunerazione per attività di servizio in rapporto di derivazione dal rapporto originario (cfr. art. 19, comma 3, del D.L. n. 112/2008, poi convertito con L. n. 133/2008, in relazione al divieto di cumulo per le ipotesi di cui all’art. 4 del d.P.R. 758/1965”; assume che non avrebbe potuto il Giudice del rinvio pronunciarsi su una questione giammai posta e sulla quale non si era formato alcun contraddittorio; la Corte territoriale avrebbe così anche violato il disposto dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.,avendo deciso la lite rilevando una questione d ’ufficio (quella sull’art. 19 d.l. n. 112/2008 ed art. 4 d.P.R. n. 758/1965) senza sottoporla previamenteal contraddittorio fra leparti;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 758/65; critica la decisione impugnata là dove ha ritenuto che i contratti a termine stipulati dal Cannas (senza previo concorso) costituissero una prosecuzione o comunque una derivazione dei precedenti rapporti grazie ai quali aveva ottenuto il diritto a pensione, tale da giustificare il divieto di cumulo; sostiene che, a prescindere dagli stipulati contratti a termine, esso ricorrente, avendo raggiunto i 65 anni di età nel 2006, aveva diritto di essere collocato a riposo, (come lo è stato con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) avendo un’anzianità di servizio superiore al minimo richiesto dalla legge ed il requisito anagrafico; deduce che gli anni di servizio prestati nell’interesse ed alle dipendenze del Comune di Orvieto si aggiungevano alla precedente esperienza lavorativa del ricorrente presso altro datore di lavoro della durata di ben 19 anni 6 mesi e 15 gg. come da certificazione ritualmente prodotta in giudizio; assume che, se anche avesse smesso di prestare qualsiasi attività lavorativa all’atto delle sue dimissioni quale vice ragioniere -capo del Comune di Orvieto, dimissioni risalenti al mese di luglio 2000, sarebbe stato ugualmente collocato a riposo al raggiungimento dell’età anagrafica con un’anzianità di servizio pari a oltre 34 anni di servizio; R.G.N. 33657/2019 Pag.quindi i contratti a termine stipulati successivamente non erano affatto il presupposto indefettibile per il diritto di essere collocato a riposo, non essendo il trattamento pensionistico indicativo della “continuità o derivazione”dai suddetti rapporti; avrebbe, dunque, errato la Corte territoriale nel non riconoscere i danni patrimoniali che, come da giurisprudenza uniforme, andavano parametrati alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza del contratto, per un ammontare complessivo di euro 227.034,18 oltre accessori (ivi comprese le indennità di risultato in ragione dell’attività effettivamente svolta e non contestata);

4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. edell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese; assume che il riferimento al ‘complessivo esito di giudizio’non soddisfa la previsione di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, il quale prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza, situazioni queste non sussistenti nella specie;

5. va premesso che l’ordinanza rescindente (Cass. n. 20466/18), nel dichiarare nullo il recesso ad nutum comunicato dal Comune di Orvieto, ha configurato il rapporto dirigenziale tra le parti come rapporto di lavoro subordinato (con conseguente inapplicabilità dell’art. 25 legge n. 724/94 concernente, invece, il rapporto di lavoro autonomo) ed ha demandato al giudice di rinvio l’esame della questione del cumulo fra trattamento di pensione e remunerazione per attività di servizio in rapporto di derivazione dal rapporto originario (cfr. art. 19, comma 3, del d.l. n. 112/2008, poi convertito con L. 133/2008, in relazione al divieto di cumulo per le ipotesi di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965); con il suddetto passaggio argomentativo e con il richiamo all’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 ed al previsto divieto di cumulo, la sentenza rescindente ha, evidentemente , inteso focalizzare l’attenzione sulle possibili conseguenze, in termini di risarcimento del danno, nell’ipotesi di accertamento della sussistenza dei presupposti per l’operatività del divieto di cumulo; e tale è, del resto, l’espressa previsione dell’art. 4 del citato d.P.R. n. 758/1965 (norma già tenuta ferma dall’art. 19, comma 3, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, poi abrogata dall ’ art. 2268, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successivamenteripristinata, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. a), num. 2) del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20) che al primo e al secondo comma lett. f) ha previsto che: «Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell’art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo R.G.N. 33657/2019 Pag.servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione» e che «Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di […] f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguitain derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi»; l’odierno ricorrente insiste nella domanda di risarcimento danni, rigettata dal giudice di rinvio; la Corte territoriale, in sintesi, sul presupposto che il rapporto nell’ambito del quale è intervenuto il provvedimento di recesso (illegittimo) costituiva una continuazione o comunque una derivazione causale dai precedenti rapporti in base ai quali il Cannas aveva conseguito il diritto alla pensione e che proprio l’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 in casi del genere impedisce il cumulo, cumulo di cui invece il ricorrente aveva illegittimamente goduto, ha escluso il danno e, quindi, il risarcimento;

6. tanto precisato,è infondato il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato uso delle presunzioni per dimostrare il danno non patrimoniale: in sostanza, il ricorrentefa coincidere il danno non patrimoniale con il mero fatto dell’inadempimento; tuttavia, il ragionamento della Corte territoriale è in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimità, che ha affermato che il danno non patrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (v. tra le più recenti Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25743; Cass. 3 gennaio 2019, n. 21); è pur vero che l’esistenza del relativo danno può avvenire anche in via presuntiva,ma sempre sulla base di elementi allegati dal lavoratore sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo; nello specifico la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha escluso l’esistenza di ogni allegazione a sostegno del danno non patrimoniale lamentato evidenziando che la quantificazione di tale danno nella misura di euro 227.034,18 (coincidente con quella dell’asserito danno patrimoniale, così da non consentire di comprendere quale fosse precisamente il dannonon patrimoniale lamentato) era priva di ogni riferimento a specifiche circostanze essendosi il Cannas limitato ad invocare un generico ‘disagio’ in relazione all ’ idea, ingenerata dall ’ amministrazione con R.G.N. 33657/2019 Pag.l’atto di recesso (poi ritenuto illegittimo), di essere stato egli un ‘abusivo’ ed una altrettanto generica ‘negativa esposizione mediatica’;

7. è del pari infondato il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che la questione del cumulo fra retribuzione e pensione fosseormai preclusa, come sancito dalla citata ordinanza rescindente; è infatti esattamente il contrario, atteso che proprio l’esame di tale questione era lo scopo del rinvio, essendo esclusa ogni delimitazione del thema decidend um nel senso prospettato dal ricorrente; si trattava di una questione afferente ad un limite legislativamente previsto, questione sulla quale la puntualizzazione del giudice di legittimità era sufficiente a far convergere il contraddittorio, in sede di rinvio, anche in ordine ad essa; il riesame richiesto al giudice del merito non poteva, dunque, che riguardare anche il problema del divieto di cumulo; peraltro, lo stesso ricorrente assume (v. pag. 11 del ricorso) di aver prodotto “da ultimo nel giudizio di rinvio” ed “a chiarimento del dato riportato nel decreto di recesso ad nutum illegittimo” certificazione asseritamente attestante il raggiungimento di u na anzianità utile a maturare nel 2006 il diritto a pensione sulla base di una precedente esperienza lavorativa presso altro datore di lavoro, con ciò dimostrando di essere stato ben consapevole della questione sottoposta al contraddittorio tra le parti;

8. non merita miglior sorte il terzo motivo; assume, come detto, il ricorrente che nel caso di specie non vi sarebbe stata derivazione del rapporto dirigenziale dal precedente servizio prestato presso lo stesso Comune, anche perché il raggiungimento della pensione di vecchiaia era dipeso, oltre che dal compimento dei 65 anni nel 2006, dai contributi versati in occasione d’un precedente lavoro non alle dipendenze del Comune di Orvieto; la derivazione del rapporto dirigenziale da quello precedente, nella ricostruzione della Corte territoriale, è, invece, palese, anche in considerazione della sostanziale successione temporale fra i due rapporti (si rileva dalla sentenza impugnata che “il Cannas fu collocato a riposo nel 2006; il 26.10.2006, senza previo esperimento di concorso, fu sottoscritto ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo dal 3.10.2006-31.1.2008; l’incarico affidato dall’Ente al dipendente era, anche in questo caso, quello di direzione del Settore finanza, cassa e bilancio”); secondo la Corte territoriale, dunque, il rapporto instaurato tra il Cannas, pensionato, ed il Comune di Orvieto costituiva, evidentemente, una continuazione (la cessazione del rapporto per collocamento a riposo era avvenuta con decorrenza 1.10.2006, il nuovo contratto, relativo al medesimo servizio, aveva avuto decorrenza dal 3.10.2006) o R.G.N. 33657/2019 Pag.comunque una derivazione dai precedenti rapporti di lavoro grazie ai quali il primo aveva conseguito il diritto alla pensione; il ragionamento è corretto; innanzitutto, si osserva che è anche alla continuazione (oltre che alla derivazione) che la norma sul divieto fa riferimento e nello specifico, secondo l’accertamento in fatto della Corte territoriale, non vi era stata sostanziale soluzione di continuità tra il servizio reso dal Cannas in ragione dell’attività di dirigente del settore Finanza, Cassa e Bilancio e quella di cui al successivo analogo servizio; che non vi fosse stata interruzione di attività, del resto, è cosa cheafferma lo stesso ricorrente (si veda pag. 2 del ricorso, primo rigo); ai fini del divieto di cumulo tra pensione normale diretta o trattamento di attività di cui alla lettera f) dell’art. 4 d.P.R. n. 758 del 1965, per nomina “senza concorso” nello Stato o negli enti pubblici di cui all’art. 1 del medesimo d.P.R. (Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Enti parastatali, Enti o Istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati) conseguita in continuità ovvero in derivazione di un precedente rapporto d’impiego - rispettivamente con lo Stato e con tali enti - deve intendersi quella in cui, stante il parallelismo della stessa natura degli enti, il nuovo impiego, anche là dove non rapportabile ad identica carriera, sia legato al precedente da una connessione fra i due servizi (connessione, nella specie, ritenuta sussistente); inoltre, non vale a scalfire la suddetta argomentazione della sentenza impugnata la deduzione del ricorrente secondo cui il suo diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato prima ed a prescindere dai contratti intercorsi con il Comune di Orvieto per lo svolgimento di attività dirigenziale; a parte la considerazione che si tratta di una deduzione basata su elementi di fatto inammissibilmente sottoposti all’esame di questa Corte di legittimità, quello che rileva, ai fini del divieto di cumulo, è l’utilizzazione, ai fini del montante contributivo e del trattamento pensionistico in concreto ricevuto, di tuttoil periodo di lavoro prestato e che di certo ha dato titolo alla liquidazione della pensione nella misura goduta; ed infatti non può essere trascurato che uno dei presupposti essenziali della liquidazione del trattamento di quiescenza è costituito, appunto , dalla durata complessiva del servizio prestato; R.G.N. 33657/2019 Pag.la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro pubblico e di beneficiare del trattamento pensionistico in costanza di rapporto costituisce senza dubbio eccezionalità e, nel caso in esame, si ricade nell’ordinaria disciplina del divieto di cumulo; ed allora non merita censure la sentenza impugnata che, rimarcando il fatto che il Cannas, in violazione del suddetto divieto, aveva (dopo il pensionamento e prima del recesso datoriale) ricevuto entrambi i trattamenti, ha escluso che, dopo il recesso, tale situazione di illegittimità, potesse sostanzialmente perpet uarsi attraverso il riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale, del trattamento retributivo;

9. è, infine, infondato il quartomotivo; nel caso in esame un assai limitato accoglimento della domanda, comunque tale da non consentire il risarcimento del danno (che, poi, rivestiva un interesse centrale per il ricorrente), ben può giustificare la disposta compensazione delle spese;

10. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

11. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33657/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 227/2018; Oggetto:Incarico dirigenziale - revoca anticipata -risarcimento del danno - R.G.N. 33657/2019 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. il dott. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Comune di Orvieto dal 20 ottobre 1982 al 28 luglio 2000, epoca in cui rassegnò le dimissioni, stipulava con il predetto Ente in data 3 ottobre 2000 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell’incarico di dirigente del settore finanza, cassa e bilancio e, successivamente , un secondo contratto a tempo determinato che prorogava gli effetti del primo contratto fino al 30 settembre 2006; in data 10 ottobre 2006 il Cannas, su sua domanda, veniva posto in quiescenza per pensionamento di anzianità e in data 26 ottobre 2006 stipulava con il Comune un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per assumere nuovamente il medesimo incarico di dirigente; con decreto sindacale n. 4 del 5 febbraio 2007 del Comune decideva di revocare i decreti sindacali di assunzione e di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui al contratto stipulato il 26 ottobre 2006, ritenendo che questi fossero stati adottati in violazione dell’art. 25 della legge n. 724 del 1994, così come interpretato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Umbria,con sentenza n. 235 del 2006, depositata il 27 luglio 2006; la risoluzione del rapporto veniva impugnata dal Cannas, che chiedeva al Giudice del lavoro: a) di accertare l’illegittimità del provvedimento di revoca adottato con decreto sindacale n.4/2007; b) di accertare e dichiarare l’inadempimento, da parte del Comune di Orvieto, dell’obbligo di eseguire il contratto di lavoro stipulato il 26 ottobre 2006; c) di condannare l’Ente locale al pagamento delle retribuzioni e di ogni altra competenza economica relativa al periodo di mancata esecuzione del contratto di lavoro (febbraio 2007/ giugno 2009); d) di condannare il Comune al risarcimento dei danni subiti in dipendenza della ingiusta ed illegittima revoca del 5 febbraio 2007, “relativi alla negativa esposizione mediatica del ricorrente in correlazione al buco di bilancio comunale”; 2.il Tribunale di Orvieto, ritenuta la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, riconosceva al Cannas l’indennità di preavviso prevista dal contratto individuale di lavoro per il caso di recesso di una delle parti e rigettava nel resto la domanda; tale sentenza veniva impugnata dal Cannas che insisteva per l’accoglimento della domanda principale; 2. la Corte di appello di Perugia rigettava il gravame, ponendo a fondamento del decisumi seguenti argomenti: - la decisione del Comune di revocare il precedente decreto sindacale n. 19 del 26 settembre 2006, con cui era stata deliberata la costituzione del R.G.N. 33657/2019 Pag.rapporto di lavoro a tempo determinato e il cui contenuto era stato poi integralmente trasfuso nel contratto individuale di lavoro del 26 ottobre 2006, era conseguente all’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti dell’art. 25 legge 23 dicembre 1994 n. 724, norma che tende ad arginare il fenomeno delle dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti ed è diretta a garantire piena ed effettiva trasparenza e imparzialità all’azione amministrativa, evitando gli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente amministrazione che gli incarichi stessi attribuisce, ha volontariamente posto fine al suo rapporto diservizio con la [OSCURATO:PERSONA], così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriore attività lavorativa; - il divieto di cui all’art. 25 legge n. 724 del 1994 si estende a ogni forma di incarico, compreso il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e quindi legittimamente il Comune di Orvieto aveva risolto con effetto immediato il rapporto instaurato col dr. Cannas, incarico ritenuto appunto in contrasto con quel divieto; - d ’ altra parte, lo stesso contratto individ uale di lavoro stipulato il 26 ottobre 2006 aveva espressamente previsto la facoltà delle parti di recedere dal rapporto con comunicazione scritta, salvo il periodo di preavviso di un mese (preavviso riconosciuto con la sentenza di primo grado); - il reces so era stato evidentemente determinato dalla presa d’atto dell’illegittimità del contratto di lavoro stipulato tra le parti e dalla necessità di ripristinare la correttezza dell’azione amministrativa, peraltro in conformità alla clausola contenuta contratto stesso, liberamente sottoscritto dalle parti; per la cassazione di tale sentenza il Cannas proponeva ricorso per Cassazione cui resisteva il Comune di Orvieto; 4. questa Corte con sentenza n. 20466/2018 accoglieva il ricorso rilevando la nullità della clausola contrattuale relativa alla facoltà di recesso ad nutum ed affermando che un’ipotesi di contratto di lavoro subordinato (anche se a tempo determinato) non rientra nel novero dei contratti cui si riferisce l’art. 25, comma 1, della legge n. 724/1994 (riguardante il lavoro autonomo); dato, quindi, atto che non erano mai sorte questioni relative al cumulo tra trattamento di pensione e remunerazione per attivitàdi servizio in rapporto di derivazione dal rapporto originario, di cui all’art. 19, comma 3, d.l. n. 112/2008 in combinato disposto con il divieto di cui all’art. 4 d.P.R. n. 758/1965, rimetteva la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per un riesame del merito alla luce dell’enunciato principio; 5. decidendo in sede di rinvio la Corte d’appello di Perugia, facendo applicazione dei principi di cui alla pronuncia rescindente, dichiarava illegittimo il recesso anticipato del Comune di Orvieto; respingeva, però, le domande risarcitorie del Cannas; R.G.N. 33657/2019 Pag.riteneva, sul punto, che, quanto al danno non patrimoniale, il Cannas avesse prospettato una domanda mancante di chiarezza con riferimento alla sua quantificazione coincidente con il danno patrimoniale, senza riferimento ai criteri utilizzati e che il predetto, avendo ottenuto il trattamento pensionistico sulla base dei contratti a termine stipulati, senza concorso, con il Comune, non avesse diritto al cumulo dei trattamenti così come previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. f)del d.P.R. n. 758/1965; ad avviso della Corte territoriale il Comune, dunque, non aveva cagionato alcun ingiusto danno patrimoniale al Cannas,cui in ogni caso non spettava nulla per il periodo febbraio 2008 -giugno 2009 perché il contratto era cessato al 31/01/2008; 6. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi; 7. il Comune di Orvieto ha resistito con controricorso; 8. il Cannas ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 394 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il Carras non avesse chiarito quale sarebbe stato il danno non patrimoniale subito non essendo a tal fine sufficienti le generiche deduzioni rese in sede di riassunzione in cui era stato evocato il principio dell’id quod plerumque accidit, oltre che nella parte in cui è stato evidenziato che non erano chiari i criteri in base ai quali il danno era stato quantificato in euro 227.034,18 (pari al danno patrimoniale); la Corte avrebbe dovuto intendere il pregiudizio lamentato quale pregiudizio discendente oggettivamente dalla vicenda giudiziaria posta all’esame della Corte territoriale (che era anche finita sulle cronache giornalistiche come da comunicati di stampa sul caso che venne definito “caso Cannas” da articoli di giornale versati in atti) e non un pregiudizio di carattere soggettivo, quest ’ ultimo sì, come dagli ultimi arresti giurisprudenziali, necessitante di allegazione e prova (Cass., Sez. Un., n. 3677/2009); rileva che, nella specie, era stata offerta una serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignoto (ossia l’esistenza del danno) che avrebbe dovuto guidare la Corte territoriale con l’ausilio, ex art. 115 cod. proc. civ., di quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove; aggiunge che in sede di riassunzione era stato richiamato il principio delle presunzioni, quale fonte di prova del danno non patrimoniale, in presenza di circostanze di fatto precise e concrete atte a dimostrare l’incidenza negativa dell’inadempimento nella sfera della persona del ricorrente; R.G.N. 33657/2019 Pag.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 101, 112 e 384 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale perché il Cannas, collocatoa riposo nel 2006, non aveva diritto al cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione; rileva che la stessa sentenza rescindente aveva evidenziato, con efficacia preclusiva, che “non risulta dagli atti del giudizio di cassazione che siano state dibattute nella fase di merito questioni relative al cumulo tra il trattamento di pensione e remunerazione per attività di servizio in rapporto di derivazione dal rapporto originario (cfr. art. 19, comma 3, del D.L. n. 112/2008, poi convertito con L. n. 133/2008, in relazione al divieto di cumulo per le ipotesi di cui all’art. 4 del d.P.R. 758/1965”; assume che non avrebbe potuto il Giudice del rinvio pronunciarsi su una questione giammai posta e sulla quale non si era formato alcun contraddittorio; la Corte territoriale avrebbe così anche violato il disposto dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.,avendo deciso la lite rilevando una questione d ’ufficio (quella sull’art. 19 d.l. n. 112/2008 ed art. 4 d.P.R. n. 758/1965) senza sottoporla previamenteal contraddittorio fra leparti; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 758/65; critica la decisione impugnata là dove ha ritenuto che i contratti a termine stipulati dal Cannas (senza previo concorso) costituissero una prosecuzione o comunque una derivazione dei precedenti rapporti grazie ai quali aveva ottenuto il diritto a pensione, tale da giustificare il divieto di cumulo; sostiene che, a prescindere dagli stipulati contratti a termine, esso ricorrente, avendo raggiunto i 65 anni di età nel 2006, aveva diritto di essere collocato a riposo, (come lo è stato con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) avendo un’anzianità di servizio superiore al minimo richiesto dalla legge ed il requisito anagrafico; deduce che gli anni di servizio prestati nell’interesse ed alle dipendenze del Comune di Orvieto si aggiungevano alla precedente esperienza lavorativa del ricorrente presso altro datore di lavoro della durata di ben 19 anni 6 mesi e 15 gg. come da certificazione ritualmente prodotta in giudizio; assume che, se anche avesse smesso di prestare qualsiasi attività lavorativa all’atto delle sue dimissioni quale vice ragioniere -capo del Comune di Orvieto, dimissioni risalenti al mese di luglio 2000, sarebbe stato ugualmente collocato a riposo al raggiungimento dell’età anagrafica con un’anzianità di servizio pari a oltre 34 anni di servizio; R.G.N. 33657/2019 Pag.quindi i contratti a termine stipulati successivamente non erano affatto il presupposto indefettibile per il diritto di essere collocato a riposo, non essendo il trattamento pensionistico indicativo della “continuità o derivazione”dai suddetti rapporti; avrebbe, dunque, errato la Corte territoriale nel non riconoscere i danni patrimoniali che, come da giurisprudenza uniforme, andavano parametrati alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza del contratto, per un ammontare complessivo di euro 227.034,18 oltre accessori (ivi comprese le indennità di risultato in ragione dell’attività effettivamente svolta e non contestata); 4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. edell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese; assume che il riferimento al ‘complessivo esito di giudizio’non soddisfa la previsione di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, il quale prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza, situazioni queste non sussistenti nella specie; 5. va premesso che l’ordinanza rescindente (Cass. n. 20466/18), nel dichiarare nullo il recesso ad nutum comunicato dal Comune di Orvieto, ha configurato il rapporto dirigenziale tra le parti come rapporto di lavoro subordinato (con conseguente inapplicabilità dell’art. 25 legge n. 724/94 concernente, invece, il rapporto di lavoro autonomo) ed ha demandato al giudice di rinvio l’esame della questione del cumulo fra trattamento di pensione e remunerazione per attività di servizio in rapporto di derivazione dal rapporto originario (cfr. art. 19, comma 3, del d.l. n. 112/2008, poi convertito con L. 133/2008, in relazione al divieto di cumulo per le ipotesi di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965); con il suddetto passaggio argomentativo e con il richiamo all’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 ed al previsto divieto di cumulo, la sentenza rescindente ha, evidentemente , inteso focalizzare l’attenzione sulle possibili conseguenze, in termini di risarcimento del danno, nell’ipotesi di accertamento della sussistenza dei presupposti per l’operatività del divieto di cumulo; e tale è, del resto, l’espressa previsione dell’art. 4 del citato d.P.R. n. 758/1965 (norma già tenuta ferma dall’art. 19, comma 3, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, poi abrogata dall ’ art. 2268, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successivamenteripristinata, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. a), num. 2) del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20) che al primo e al secondo comma lett. f) ha previsto che: «Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell’art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo R.G.N. 33657/2019 Pag.servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione» e che «Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di […] f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguitain derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi»; l’odierno ricorrente insiste nella domanda di risarcimento danni, rigettata dal giudice di rinvio; la Corte territoriale, in sintesi, sul presupposto che il rapporto nell’ambito del quale è intervenuto il provvedimento di recesso (illegittimo) costituiva una continuazione o comunque una derivazione causale dai precedenti rapporti in base ai quali il Cannas aveva conseguito il diritto alla pensione e che proprio l’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 in casi del genere impedisce il cumulo, cumulo di cui invece il ricorrente aveva illegittimamente goduto, ha escluso il danno e, quindi, il risarcimento; 6. tanto precisato,è infondato il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato uso delle presunzioni per dimostrare il danno non patrimoniale: in sostanza, il ricorrentefa coincidere il danno non patrimoniale con il mero fatto dell’inadempimento; tuttavia, il ragionamento della Corte territoriale è in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimità, che ha affermato che il danno non patrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (v. tra le più recenti Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25743; Cass. 3 gennaio 2019, n. 21); è pur vero che l’esistenza del relativo danno può avvenire anche in via presuntiva,ma sempre sulla base di elementi allegati dal lavoratore sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo; nello specifico la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha escluso l’esistenza di ogni allegazione a sostegno del danno non patrimoniale lamentato evidenziando che la quantificazione di tale danno nella misura di euro 227.034,18 (coincidente con quella dell’asserito danno patrimoniale, così da non consentire di comprendere quale fosse precisamente il dannonon patrimoniale lamentato) era priva di ogni riferimento a specifiche circostanze essendosi il Cannas limitato ad invocare un generico ‘disagio’ in relazione all ’ idea, ingenerata dall ’ amministrazione con R.G.N. 33657/2019 Pag.l’atto di recesso (poi ritenuto illegittimo), di essere stato egli un ‘abusivo’ ed una altrettanto generica ‘negativa esposizione mediatica’; 7. è del pari infondato il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che la questione del cumulo fra retribuzione e pensione fosseormai preclusa, come sancito dalla citata ordinanza rescindente; è infatti esattamente il contrario, atteso che proprio l’esame di tale questione era lo scopo del rinvio, essendo esclusa ogni delimitazione del thema decidend um nel senso prospettato dal ricorrente; si trattava di una questione afferente ad un limite legislativamente previsto, questione sulla quale la puntualizzazione del giudice di legittimità era sufficiente a far convergere il contraddittorio, in sede di rinvio, anche in ordine ad essa; il riesame richiesto al giudice del merito non poteva, dunque, che riguardare anche il problema del divieto di cumulo; peraltro, lo stesso ricorrente assume (v. pag. 11 del ricorso) di aver prodotto “da ultimo nel giudizio di rinvio” ed “a chiarimento del dato riportato nel decreto di recesso ad nutum illegittimo” certificazione asseritamente attestante il raggiungimento di u na anzianità utile a maturare nel 2006 il diritto a pensione sulla base di una precedente esperienza lavorativa presso altro datore di lavoro, con ciò dimostrando di essere stato ben consapevole della questione sottoposta al contraddittorio tra le parti; 8. non merita miglior sorte il terzo motivo; assume, come detto, il ricorrente che nel caso di specie non vi sarebbe stata derivazione del rapporto dirigenziale dal precedente servizio prestato presso lo stesso Comune, anche perché il raggiungimento della pensione di vecchiaia era dipeso, oltre che dal compimento dei 65 anni nel 2006, dai contributi versati in occasione d’un precedente lavoro non alle dipendenze del Comune di Orvieto; la derivazione del rapporto dirigenziale da quello precedente, nella ricostruzione della Corte territoriale, è, invece, palese, anche in considerazione della sostanziale successione temporale fra i due rapporti (si rileva dalla sentenza impugnata che “il Cannas fu collocato a riposo nel 2006; il 26.10.2006, senza previo esperimento di concorso, fu sottoscritto ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo dal 3.10.2006-31.1.2008; l’incarico affidato dall’Ente al dipendente era, anche in questo caso, quello di direzione del Settore finanza, cassa e bilancio”); secondo la Corte territoriale, dunque, il rapporto instaurato tra il Cannas, pensionato, ed il Comune di Orvieto costituiva, evidentemente, una continuazione (la cessazione del rapporto per collocamento a riposo era avvenuta con decorrenza 1.10.2006, il nuovo contratto, relativo al medesimo servizio, aveva avuto decorrenza dal 3.10.2006) o R.G.N. 33657/2019 Pag.comunque una derivazione dai precedenti rapporti di lavoro grazie ai quali il primo aveva conseguito il diritto alla pensione; il ragionamento è corretto; innanzitutto, si osserva che è anche alla continuazione (oltre che alla derivazione) che la norma sul divieto fa riferimento e nello specifico, secondo l’accertamento in fatto della Corte territoriale, non vi era stata sostanziale soluzione di continuità tra il servizio reso dal Cannas in ragione dell’attività di dirigente del settore Finanza, Cassa e Bilancio e quella di cui al successivo analogo servizio; che non vi fosse stata interruzione di attività, del resto, è cosa cheafferma lo stesso ricorrente (si veda pag. 2 del ricorso, primo rigo); ai fini del divieto di cumulo tra pensione normale diretta o trattamento di attività di cui alla lettera f) dell’art. 4 d.P.R. n. 758 del 1965, per nomina “senza concorso” nello Stato o negli enti pubblici di cui all’art. 1 del medesimo d.P.R. (Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Enti parastatali, Enti o Istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati) conseguita in continuità ovvero in derivazione di un precedente rapporto d’impiego - rispettivamente con lo Stato e con tali enti - deve intendersi quella in cui, stante il parallelismo della stessa natura degli enti, il nuovo impiego, anche là dove non rapportabile ad identica carriera, sia legato al precedente da una connessione fra i due servizi (connessione, nella specie, ritenuta sussistente); inoltre, non vale a scalfire la suddetta argomentazione della sentenza impugnata la deduzione del ricorrente secondo cui il suo diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato prima ed a prescindere dai contratti intercorsi con il Comune di Orvieto per lo svolgimento di attività dirigenziale; a parte la considerazione che si tratta di una deduzione basata su elementi di fatto inammissibilmente sottoposti all’esame di questa Corte di legittimità, quello che rileva, ai fini del divieto di cumulo, è l’utilizzazione, ai fini del montante contributivo e del trattamento pensionistico in concreto ricevuto, di tuttoil periodo di lavoro prestato e che di certo ha dato titolo alla liquidazione della pensione nella misura goduta; ed infatti non può essere trascurato che uno dei presupposti essenziali della liquidazione del trattamento di quiescenza è costituito, appunto , dalla durata complessiva del servizio prestato; R.G.N. 33657/2019 Pag.la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro pubblico e di beneficiare del trattamento pensionistico in costanza di rapporto costituisce senza dubbio eccezionalità e, nel caso in esame, si ricade nell’ordinaria disciplina del divieto di cumulo; ed allora non merita censure la sentenza impugnata che, rimarcando il fatto che il Cannas, in violazione del suddetto divieto, aveva (dopo il pensionamento e prima del recesso datoriale) ricevuto entrambi i trattamenti, ha escluso che, dopo il recesso, tale situazione di illegittimità, potesse sostanzialmente perpet uarsi attraverso il riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale, del trattamento retributivo; 9. è, infine, infondato il quartomotivo; nel caso in esame un assai limitato accoglimento della domanda, comunque tale da non consentire il risarcimento del danno (che, poi, rivestiva un interesse centrale per il ricorrente), ben può giustificare la disposta compensazione delle spese; 10. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 11. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; 12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in
Sentenza Cassazione n. 03375/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris