Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 08810/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 30 settembre 2025 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei componenti della Corte di Assise di Avellino.

La Corte di appello riteneva, in particolare, che la Corte di assise di Avellino, nel decidere in merito all'istanza della difesa di sostituzione della misura cautelare, non aveva espresso un giudizio anticipatorio del giudizio di merito, in quanto si era limitata a valutare la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, con un giudizio del tutto diverso da quello che deve fondare "al di là di ogni ragionevole dubbio" una sentenza di condanna.

2. Proponeva ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di assise aveva effettuato un indebito e non necessario raffronto tra il quadro indiziario e la "istruttoria dibattimentale espletata", in tal modo anticipando il giudizio di merito circa la colpevolezza dell'imputato.2.1 I difensori, muniti di procura speciale, e l'imputato hanno successivamente rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rinuncia integra una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale consegue, tenuto conto della mancata rappresentazione di elementi in grado di escludere una sopravvenuta carenza di interesse in dipendenza del soddisfacimento delle ragioni della parte, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione dovuta alla Cassa delle ammende che può contenersi equitativamente nella misura di euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 9/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,[OSCURATO:PERSONA]:iitEi oggi Rorri.:3 : li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 30 settembre 2025 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei componenti della Corte di Assise di Avellino. La Corte di appello riteneva, in particolare, che la Corte di assise di Avellino, nel decidere in merito all'istanza della difesa di sostituzione della misura cautelare, non aveva espresso un giudizio anticipatorio del giudizio di merito, in quanto si era limitata a valutare la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, con un giudizio del tutto diverso da quello che deve fondare "al di là di ogni ragionevole dubbio" una sentenza di condanna. 2. Proponeva ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di assise aveva effettuato un indebito e non necessario raffronto tra il quadro indiziario e la "istruttoria dibattimentale espletata", in tal modo anticipando il giudizio di merito circa la colpevolezza dell'imputato.2.1 I difensori, muniti di procura speciale, e l'imputato hanno successivamente rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia integra una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale consegue, tenuto conto della mancata rappresentazione di elementi in grado di escludere una sopravvenuta carenza di interesse in dipendenza del soddisfacimento delle ragioni della parte, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione dovuta alla Cassa delle ammende che può contenersi equitativamente nella misura di euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 9/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,[OSCURATO:PERSONA]:iitEi oggi Rorri.:3 : li
Sentenza Cassazione n. 08810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris