CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 05924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12859/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coniuge ed erede della sig.a [OSCURATO:PERSONA], elettivament e domiciliat o presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], Viale SS. Pietro e Paolo n. 50, che lo rappresenta e lo difende –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto:Tributi- cartella ex Art 36 ter d.P.R. 600/1973 25–12859-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 9838/01/2015, pronunciata il 12 ottobre 2015 e depositata il 9 novembre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons. Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, vedovo ed erede della moglie [OSCURATO:PERSONA], impugnava una cartella esattoriale emessa dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. Segnatamente la cartella veniva emessa per il recupero dell’imposta Irpef per l’anno d’imposta 2006, dovuta a seguito della tardata comunicazione, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], della detrazione delle spese di ristrutturazione di un immobile al Centro operativo di Pescara, oltre alle relative sanzioni. Sgravate le sanzioni, intrasmissibili al marito erede, l’Ufficio riteneva inapplicabile al contribuente il principio del favor rei introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 472del 1997. 2.I due gradi di merito esitavano in senso favorevole all’Ufficio, di cui veniva condiviso l’operato. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del principio del favor reidi cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. Deduce , in particolare,la violazione del suddetto principio stante l’intervenuta abolizione del precetto in esame (comunicazione detrazione Irpef), soggiungendo che in caso di abolizione della condotta sanzionabile sarebbe estinto anche il “debito sanzionatorio”. Il motivo è inammissibile e infondato. 1.1 È inammissibile per carenza d’interesse giacché, per espresso riconoscimento, le sanzioni inizialmente irrogate alla 25–12859-2016 – 21/02/2023 MMF defunta sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono state sgravate a seguito del suo decesso, essendo intrasmissibili al ricorrente, coniuge ed erede. 1.2 È,invece, infondato nella parte in cui esso concerne il debito tributario posto che, per espresso dettato dell’art. 1 d.lgs. n. 472/97, la normativa in esame concerne esclusivamente le sanzioni amministrative in ambito tributario, nulla disponendo sul tributo da cui sono promanate.L’invocato favor non può quindi estendersi dalle sanzioni-cui pacificamente si limita la citata norma agevolatrice- alle somme dovute a titolo di imposta. Ed infatti, se la (mancata) comunicazione di detrazione Irpef non è più sanzionata, nondi meno resta dovuta l’imposta sulla somma dichiarata. Sul punto è intervenuta questa Corte affermando che in tema di successione di norme, l'impianto sanzionatorio in materia tributaria, seppure modellato sui principi unionali di adeguatezza, proporzionalità ed effettività, risponde a uno stampo penalistico che ha ormai ripudiato, ai fini dell'"abolitio criminis", il criterio della doppia punibilità in concreto secondo cui, per poter lasciare ferma la sanzione, si richiede che il fatto punito in base alla legge anteriore, lo sia anche in base a quella posteriore; ne consegue che, qualora, nonostante la modificazione normativa, l'imposta continui ad essere dovuta per il passato, restando fermo il presupposto impositivo, anche la sanzione resta applicabile, segnando tale modificazione solo il passaggio tra due contesti giuridici con le correlate situazioni di fatto, cosicché estendere al primo il trattamento riservato al secondo, sia pure ai soli fini sanzionatori, si traduce in un'inammissibile applicazione della nuova norma ad un contesto diverso da quello al quale essa si riferisce (cfr. Cass. S.U. n. 13145/2022).Nel caso in esame, per contro, l’agevolazione è stata limitata alle sanzioni, peraltro pacificamente non richieste al ricorrente, come detto al punto 1.1 . 25–12859-2016 – 21/02/2023 MMF 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza per aver la CTR condiviso acriticamente la decisione di primo grado. 2.1 Il motivo è inammissibile. Con la novella operata dal d.l. n. 83/2012 è ora denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., V, n. 24402/2021). Tale non è però il vizio denunciato dal ricorrente. 3. Parimenti inammissibile è il (mero) richiamo e la “riproposizione”, operata in calce a pag. 6 del ricorso, ai motivi non esaminati in sede di appello, stante la loro mancata enunciazione come motivo di ricorso e financo la loro trascrizione, anche a dimostrazione della loroeffettiva proposizione nei precedenti gradi di merito. 4. In conclusione il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle Entrate,che liquida in euro milleduecento/00 , oltre a lle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 25–12859-2016 – 21/02/2023 MMF versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p