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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09261/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di Ji mesi quatto di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 6 agosto 2016 non aveva ottemperato all'ordine di deposito della cauzione ex art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011 di euro 5.000,00, entro il termine di trenta giorni fissato dal Tribunale di Trapani con provvedimento del 20 aprile 2015, con il quale l'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato i dati riportati sull'attestazione ISEE che la difesa aveva depositato al fine di dimostrare lo stato di indigenza dell'imputato.

Il giudice di merito, infatti, avrebbe omesso di considerare che i redditi reali risultanti dalla documentazione depositata erano pari ad euro 49,00 e che il patrimonio immobiliare ivi riportato non era intestato all'imputato.

La Corte di appello, infine, avrebbe omesso di valutare la circostanza relativa al fatto che l'imputato era disoccupato e in cerca di lavoro, come provato dalla dichiarazione di disponibilità presentata al Centro per l'impiego di Castelvetrano (presente nella scheda anagrafico-professionale depositata).

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, 43 cod. pen. e 76 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la Corte di appello avrebbe rinvenuto in maniera errata l'elemento soggettivo del reato in una fase precedente alla scadenza del termine per il deposito della cauzione.

Il giudice di merito, infatti, aveva evidenziato che l'imputato, nel procedimento di prevenzione, non aveva manifestato la sua materiale impossibilità di adempimento determinata da mancanza di disponibilità economiche e si era, quindi, posto nelle condizioni integranti la fattispecie, punita anche a titolo di colpa.

2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, ritenendo in maniera errata che il giudice di primo grado era partito dal minimo edittale di mesi sei di arresto e che la pena finale di mesi quattro di arresto era insuscettibile di ulteriori riduzioni, avrebbe di fatto disatteso il citato articolo del codice di rito, ritenendo che la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato in caso di contravvenzioni doveva essere di un terzo invece che della metà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. In ordine al primo motivo, va rilevato che il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione del provvedimento impugnato che muove dalla constatazione per la quale la documentazione prodotta dalla difesa era in palese contrasto con le documentate emergenze indicate dal Tribunale di Trapani, il quale aveva dato atto dell'intestazione fittizia di beni, sicché la censura risulta generica.

1.2. Sul secondo punto, il ricorrente trae in modo ingiustificato le suddette considerazioni dalla constatata intestazione di beni richiamata dal giudice di merito, come già accertata dal Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

Il dato della intestazione fittizia di beni di per sé appare alquanto pertinente e comprovante l'elemento psicologico dell'inadempimento costituente reato.

La considerazione della mancata indicazione durante il procedimento di n, prevnzione dell'impossibilità di adempimento lungi dall'anticipare il momento consumativo del rato - per come dedotto dal ricorrente - indica solo un argomento ulteriore di tipo probatorio, rafforzativo della valenza della citata intestazione fittizia di beni.

1.3. Infine, sul terzo motivo di ricorso risulta evidente che la Corte territoriale ha effettuato solo un errore di scritturazione nel calcolo della pena, che si evince dal fatto che la pena inflitta in primo grado è di 8 mesi di arresto, diminuita della metà a 4 mesi di arresto per il rito, senza la concessione delle attenuanti generiche, ed il richiamo al minimo edittale di pena operato in secondo grado era con tutta evidenza indicativo solo della volontà di regolare il trattamento sanzionatorio nella stessa misura e secondo il calcolo indicati nel primo grado, senza scendere al di sotto di tale soglia, Infatti la Corte ha condiviso la negazione delle attenuanti generiche ed ha confermato così la pena finale di mesi 4 di arresto.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di Ji mesi quatto di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 6 agosto 2016 non aveva ottemperato all'ordine di deposito della cauzione ex art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011 di euro 5.000,00, entro il termine di trenta giorni fissato dal Tribunale di Trapani con provvedimento del 20 aprile 2015, con il quale l'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato i dati riportati sull'attestazione ISEE che la difesa aveva depositato al fine di dimostrare lo stato di indigenza dell'imputato. Il giudice di merito, infatti, avrebbe omesso di considerare che i redditi reali risultanti dalla documentazione depositata erano pari ad euro 49,00 e che il patrimonio immobiliare ivi riportato non era intestato all'imputato. La Corte di appello, infine, avrebbe omesso di valutare la circostanza relativa al fatto che l'imputato era disoccupato e in cerca di lavoro, come provato dalla dichiarazione di disponibilità presentata al Centro per l'impiego di Castelvetrano (presente nella scheda anagrafico-professionale depositata). 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, 43 cod. pen. e 76 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la Corte di appello avrebbe rinvenuto in maniera errata l'elemento soggettivo del reato in una fase precedente alla scadenza del termine per il deposito della cauzione. Il giudice di merito, infatti, aveva evidenziato che l'imputato, nel procedimento di prevenzione, non aveva manifestato la sua materiale impossibilità di adempimento determinata da mancanza di disponibilità economiche e si era, quindi, posto nelle condizioni integranti la fattispecie, punita anche a titolo di colpa. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, ritenendo in maniera errata che il giudice di primo grado era partito dal minimo edittale di mesi sei di arresto e che la pena finale di mesi quattro di arresto era insuscettibile di ulteriori riduzioni, avrebbe di fatto disatteso il citato articolo del codice di rito, ritenendo che la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato in caso di contravvenzioni doveva essere di un terzo invece che della metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In ordine al primo motivo, va rilevato che il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione del provvedimento impugnato che muove dalla constatazione per la quale la documentazione prodotta dalla difesa era in palese contrasto con le documentate emergenze indicate dal Tribunale di Trapani, il quale aveva dato atto dell'intestazione fittizia di beni, sicché la censura risulta generica. 1.2. Sul secondo punto, il ricorrente trae in modo ingiustificato le suddette considerazioni dalla constatata intestazione di beni richiamata dal giudice di merito, come già accertata dal Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Il dato della intestazione fittizia di beni di per sé appare alquanto pertinente e comprovante l'elemento psicologico dell'inadempimento costituente reato. La considerazione della mancata indicazione durante il procedimento di n, prevnzione dell'impossibilità di adempimento lungi dall'anticipare il momento consumativo del rato - per come dedotto dal ricorrente - indica solo un argomento ulteriore di tipo probatorio, rafforzativo della valenza della citata intestazione fittizia di beni. 1.3. Infine, sul terzo motivo di ricorso risulta evidente che la Corte territoriale ha effettuato solo un errore di scritturazione nel calcolo della pena, che si evince dal fatto che la pena inflitta in primo grado è di 8 mesi di arresto, diminuita della metà a 4 mesi di arresto per il rito, senza la concessione delle attenuanti generiche, ed il richiamo al minimo edittale di pena operato in secondo grado era con tutta evidenza indicativo solo della volontà di regolare il trattamento sanzionatorio nella stessa misura e secondo il calcolo indicati nel primo grado, senza scendere al di sotto di tale soglia, Infatti la Corte ha condiviso la negazione delle attenuanti generiche ed ha confermato così la pena finale di mesi 4 di arresto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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