CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/03/2025 la Corte di appello di Venezia in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 10/10/2023 – che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7,Codice della strada alla pena ritenuta di giustizia e gli aveva applicato lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nellamisura di anni uno e mesi sei – rideterminava la sanzione amministrativaaccessoria, fissandola in anni due e mesi sei e confermava nel resto la sentenzaimpugnata.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché omessamotivazione con riferimento ad uno specifico motivo di appello. Osserva che lesentenze di condanna si fondano essenzialmente sul riconoscimento fotograficooperato dal teste [OSCURATO:PERSONA], al quale, tuttavia, è stato sottoposto in visioneun fascicolo fotografico che presentava irregolarità talmente gravi dacomprometterne l’attendibilità probatoria; che, invero, l’album era composto,oltre che dalla fotografia del ricorrente, da quelle di altri soggetti aventi etàdiversa e caratteristiche somatiche manifestamente differenti, non corrispondentialla descrizione precedentemente fornita dal teste; che, dunque, le modalità diformazione del fascicolo fotografico hanno compromesso la genuinità delriconoscimento, rendendolo inattendibile sotto il profilo probatorio, essendo statoil teste orientato inevitabilmente verso l’unica immagine corrispondente alladescrizione in precedenza fornita; che i giudici di merito hanno omesso divalutare criticamente le denunziate irregolarità, limitandosi a ritenere attendibileil riconoscimento, senza considerare i vizi strutturali che ne compromettevanol’affidabilità; che, peraltro, il teste ha dichiarato di non essere del tutto certo delriconoscimento effettuato; che, in definitiva, si tratta di un riconoscimento nonaffidabile.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonchéomessa motivazione con riferimento alla dedotta nullità del riconoscimentofotografico, in ragione dei vizi procedurali che inficiavano le modalità diformazione del fascicolo fotografico, puntualmente evidenziati dalla difesa.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonchémancanza di motivazione con riferimento alla omessa valutazione delle lacuneinvestigative. Rappresenta che il quadro probatorio sussistente a carico delNovacoviciu è carente, in considerazione del fatto che non sono state svolteindagini sulle utenze telefoniche in uso all’imputato, che avrebbero consentito diaccertare quali celle avesse agganciato il telefono al momento del sinistro e chenon sono stati acquisiti i filmati in cui erano visibili i soggetti coinvolti nelsinistro; che, invero, la sentenza impugnata dà atto solo che uno degli agentioperanti, il teste Fornerone, ha riferito di aver visionato detti filmati e di averindividuato tra i soggetti coinvolti nel sinistro una persona che aveva le fattezzefisiche del ricorrente; che, nonostante tali carenze del quadro probatorio fosserostate evidenziate con i motivi di appello, la Corte territoriale ha omessoqualsivoglia motivazione in ordine alle conseguenze probatorie derivanti dalledenunciate lacune investigative; che siffatta mancanza rileva anche sotto ilprofilo della violazione del diritto di difesa, atteso che ha impedito lo svolgimentodi ulteriori verifiche in relazione alle utenze effettivamente individuate; che, sottodiverso aspetto, la sentenza impugnata presenta profili di manifesta illogicitànella parte in cui conferma la condanna, pur in presenza delle evidenziate lacuneinvestigative, che avrebbero potuto fornire elementi decisivi in ordine allaresponsabilità dell’imputato.2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 bis cod. pen., nonchémancanza di motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale ha negato lecircostanze attenuanti generiche senza fornire un’adeguata motivazione sulpunto ed omettendo di valutare plurimi elementi favorevoli, pure specificamenteevidenziati dalla difesa, quali lo stato di sostanziale incensuratezza, la giovaneetà ed il comportamento processuale collaborativo tenuto dall’imputato.2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Ritieneche la Corte territoriale abbia violato il principio del divieto della reformatio inpeius, in quanto, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, hamodificato in senso peggiorativo la durata della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, determinandola in anni duee mesi sei, a fronte di anni uno e mesi sei, come stabilito dal giudice di primecure.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo ed il secondo motivo – che, per essere strettamente connessi,possono essere trattati congiuntamente – sono affetti da aspecificità estrinseca,in quanto reiterativi di analoghe doglianze già avanzate alla Corte territoriale erisolte con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, con la quale il ricorsonon si misura.Invero, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto attendibilel’individuazione effettuata dal testimone in termini di assoluta certezza, sia infase di indagini preliminari, che in dibattimento, avendo evidenziato i) il dato percui il riconoscimento era stato preceduto dalla descrizione precisa delle fattezzedel soggetto che aveva causato il sinistro stradale e che poi si era dato alla fuga,nonché ii) l’assoluta terzietà del teste rispetto agli accadimenti oggetto delpresente procedimento, oltre iii) alla presenza di plurimi riscontri, costituiti dalfatto che l’autovettura coinvolta nel sinistro era stata acquistata dall’imputato eche lo stesso era stato controllato alla guida del veicolo solo dieci giorni primadell’incidente. Dunque, si tratta di una dichiarazione testimoniale vagliata neglistessi termini sia dal primo giudice, che dalla Corte territoriale, anche in rapportoagli altri elementi presenti agli atti. Ebbene, la motivazione sotto tale profilo nonviene aggredita dal difensore, che ne ignora gli snodi fondamentali.Del resto, l’individuazione fotografica, effettuata nella fase delle indaginipreliminari, benché non specificamente disciplinata dal codice di rito, costituisceun accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di nontassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, catalogabile,dunque, nel novero delle cd. prove atipiche: si tratta, invero, di unamanifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una speciedel più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria nondiscende dalle modalità formali del riconoscimento, ma dal valore delladichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale(Sez. 2, n. 19635 del 19/02/2021, Vitello, Rv. 281232 – 01, in motivazione; Sez.5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01; Sez. 6, n. 17103 del31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548 – 01; Sez. 5, n. 9505 del24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562 – 01).L’individuazione di persona, dunque, è soggetta ai poteri di valutazione dellaprova che competono al giudice di merito, cui spetta la verifica sull’eventualecondizionamento della persona che procede all’identificazione fotografica e sitraduce nell’esame della credibilità del teste. È chiaro che un siffattoapprezzamento non può essere condizionato dalla mera constatazione dellasussistenza di una possibile fonte di suggestione, ma deve fondarsi sullaconsiderazione complessiva del materiale probatorio a disposizione, da cui deverisultare se ed in che modo un fattore esterno e precedente l’atto abbiainfluenzato il suo compimento. Su tale aspetto i giudici di appello hannocongruamente motivato.1.2. Anche il terzo motivo è inficiato da aspecificità estrinseca. Ed invero, èreiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti eall’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello edaffrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sottoquesto profilo è aspecifico, perché non si confronta con la trama argomentativadel provvedimento impugnato. In particolare, la sentenza ha evidenziato come, afronte del materiale probatorio presente in atti, l’indagine sui tabulati telefonicirelativi all’utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto irrilevante, essendo benpossibile che l’imputato non avesse con sé il telefono o che lo avesse spento ecome anche la mancanza delle immagini registrate dalle telecamere divideosorveglianza di un esercizio pubblico sito nei pressi del luogo in cui si eraverificato il sinistro fosse superflua, tenuto conto che tale risultanza non erastata minimamente valorizzata dal primo giudice, in considerazione del ben piùpregnante corredo probatorio versato in atti.Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo silimita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio disecondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicitàdel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo inapparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo èaspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero,contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale conle argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Ritiene il Collegio che la statuizione in punto di mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche è giustificata da una motivazione esenteda manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativogiudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, evidenziando, da unlato, i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e, dall’altro,l’assenza di comportamenti processuali positivamente valutabili, inconsiderazione dell’assoluta inverosimiglianza della versione difensiva – con laconseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021,Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269– 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n.42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico ilprincipio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altrida tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 –02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).1.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema diimpugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integraviolazione del divieto di reformatio in peius l’irrogazione di una nuova o più gravesanzione amministrativa accessoria, che – in quanto imposta dalla normaincriminatrice – costituisce atto dovuto, conseguendo ex lege al reato; che,invero, il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo i casii) di aggravamento della pena, per specie o per quantità, ii) di applicazione diuna più grave misura di sicurezza, iii) di pronuncia di proscioglimento conformula meno favorevole, iiii) di revoca dei benefici (Sez. 4, n. 32248 del28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283523 – 01; Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020,Bettegazzi, Rv. 279138 – 01; Sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv.277836 – 01).Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna in primo grado per ireati di cui all’art. 189, comma 6, Codice della strada, per il quale è prevista lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dauno a tre anni e di cui all’art. 189, comma 7, Codice della strada, per il quale èprevista la sospensione della patente di guida da un anno e sei mesi a cinqueanni, ma il Tribunale gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria per ladurata di anni uno mesi sei, dunque, in misura inferiore alla somma dei minimiedittali stabiliti dall’art. 189 cit.A fronte di un siffatto errore, la Corte territoriale si è limitata ad applicare ilprincipio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo ilquale, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per unapluralità di violazioni del codice della strada, che comportino l’applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, devedeterminarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi disospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità siadell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente lesanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penaledi condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitarel’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n.6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 – 01; Sez. 4, n. 20990 del30/03/2016, Khairi, Rv. 266704 – 01; Sez. 4, n. 12363/2014 cit.). Del resto, si èanche espressamente precisato come la sospensione della patente di guidadebba essere considerata sanzione amministrativa accessoria e non penaaccessoria, neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgosulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto questi sono volti aevitare l’elusione dei principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestàdel legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all’esito delmedesimo procedimento (Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Vitali, Rv. 276025 –01; Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688 – 01).Solo per completezza va aggiunto che nemmeno potrebbe ipotizzarsi unaviolazione dell’art. 6 CEDU, atteso che la Corte costituzionale (sentenza n. 68 del2021) ha avuto cura di precisare che il processo di assimilazione delle sanzioniamministrative «punitive» alle sanzioni penali ha comportato l’estensione alleprime di larga parte dello «statuto costituzionale» delle seconde, ma non ancheuna totale parificazione delle rispettive discipline, che risentono necessariamentedella non coincidenza delle funzioni perseguite, rilevando tra l’altro che il regimesanzionatorio amministrativo è sotto taluni aspetti più severo di quello penale, inquanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, di concorrenti istanzepreventive.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]