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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28271/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 21/06/2018 del Tribunale di Latina, emessa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed € 800,00 di multa per due reati di truffa in concorso.

Secondo i capi d'imputazione, tali reati erano stati contestati al Mastroianni: a) quello di cui al capo a), «perché, in concorso con complici allo stato non identificati, in accordo con i quali si è intestato le carte PostePay n. 5299489002333296 e n. 5299489002333270, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare, per via telefonica, un intervento da parte di un operatore della società SISAL in relazione ad anomalie della linea telefonica collegata al terminale della ricevitoria ubicata presso l'esercizio commerciale bar ristorante [OSCURATO:PERSONA] in Maenza, C.da Farneto, e nel richiedere agli addetti della ricevitoria l'effettuazione di una serie di operazioni asseritamente finalizzate al ripristino del sistema, inducendo per errore l'addetto della ricevitoria ad eseguire due ricariche, ciascuna di euro 993,23, delle carte PostePay n. 5299489002333296 e n. 5299489002333270, si procurava l'ingiusto profitto derivante dall'effettuazione delle ricariche con danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale presso il quale è attestata la ricevitoria»; b) quello di cui al capo b), «perché, in concorso con complici allo stato non identificati, in accordo con i quali si è intestato le carte PostePay n. 5299489002391955, n. 5299489002391963 e n. 5299489002441040, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare, per via telefonica, un intervento da parte di un operatore della società SISAL in relazione ad anomalie della linea telefonica collegata al terminale della ricevitoria ubicata presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] in Sezze, via Umberto I n. 127, e nel richiedere agli addetti della ricevitoria l'effettuazione di una serie di operazioni asseritamente finalizzate al ripristino del sistema, inducendo per errore l'addetl:o della ricevitoria ad eseguire tre ricariche, ciascuna di euro 994,49, delle carte PostePay n. 5299489002391955, n. 5299489002391963 e n. 5299489002441040, si procurava l'ingiusto profitto derivante dall'effettuazione delle ricariche con danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale presso il quale è attestata la ricevitoria».

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

Il ricorrente deduce anzitutto che gli stessi elementi sui quali la Corte d'appello di Roma avrebbe fondato la conferma dell'affermazione di responsabilità sarebbero stati già vagliati e valutati dal Tribunale di Roma nella sentenza definitiva di assoluzione del 03/11/2021 - segnatamente, glli elementi del mezzo utilizzato per la perpetrazione delle truffe costituito dalle carte PostePay e l'elemento soggettivo che aveva sorretto la condotta (secondo la Corte d'appello di Roma: la consapevolezza o, quanto meno, l'accettazione del rischio che le stesse carte fossero destinate a commettere degli illeciti; secondo la menzionata sentenza del Tribunale di Roma, la buona fede dell'imputato) - oltre che nel decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Roma emesso il 06/11/2018 con riguardo al procedimento penale RGNR 795/16.

Il ricorrente deduce inoltre la manifesta illogicità della sentenza impugnata: sia là dove essa afferma che «[ha malafede dell'imputato è riscontrata anche dal fatto di aver fornito ai complici i dati della postepay della sua convivente [OSCURATO:PERSONA], sulla quale dovevano transitare le somme di denaro ottenute quale corrispettivo del suo compito, e dove in effetti le sole ricariche effettuate sono state concentrate nel periodo dal 21.5.2015 al 3/7/2015.

È evidente che si è trattato di un espediente per rendere impossibile o remoto il collegamento di tutta l'operazione con la sua persona», atteso che, «secondo le comuni regoli generali di esperienza [...] chi volesse rendere impossibile o remoto il collegamento di una operazione fraudolenta (pianificata peraltro con ben 5 mesi di anticipo e con ben due denunce ai carabinieri coeve al fatto di reato!), certamente, non avrebbe fornito i dati, non solo propri per l'intestazione o il ritiro di carte di pagamento, ma neanche quelli della propria convivente.

L'indicazione dei dati della convivente, dunque, corrobora la buona fede del ricorrente, non certo il contrario »; sia là dove la stessa Corte d'appello di Roma, di seguito, afferma che, «[p]ertanto, anche a non voler ammettere che il Mastroianni avesse contezza di tutti i dettagli delle truffe da realizzare, sicuramente prestandosi all'attivazione delle carte, a prescindere dal compenso ottenuto ma sicuramente pattuito, ha accettato il rischio dell'utilizzo illecito delle stesse da parte dei complici», atteso che «[ial sillogismo utilizzato dalla Corte, oltre ad essere condito da circostanze non provate (pattuire "sicuramente" un compenso per la sua attività), [...] fa discendere automaticamente acriticamente dalla premessa maggiore (attivare le carte) il risultato finale (accettare il rischio che le carte vengano utilizzate per operazioni illecite) del ragionamento».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «con riferimento al mancato ridimensionamento del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della stessa».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel rigettare il proprio motivo di appello sul punto, avrebbe «completamente svalutato, senza indicarne le ragioni, l'incensuratezza e le condizioni economiche del ricorrente» e avrebbe invece valutato in senso negativo, «l'elevato [...] numero di truffe poste in essere sul territorio nazionale», «in assenza di qualunque contestazione (le truffe in imputazione sono solo due, commesse peraltro entrambe in provincia di Latina) ed in presenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione su truffe commesse altrove». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce un principio pacificamente ac:colto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i due delitti di truffa a lui attribuiti sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) il Mastroianni, come era stato accertato dalla indagini di polizia giudiziaria, aveva attivato e ritirato le cinque carte PostePay (del tipo "[OSCURATO:PERSONA]") sulle quali erano state accreditate dalle persone offese le somme di denaro costituenti il profitto dei due reati di truffa; b) le indagini che erano state svolte al fine di identificare [OSCURATO:PERSONA] - cioè il soggetto per conto del quale, a detta del Mastroianni, egli avrebbe attivato le cinque carte PostePay, perché le stesse potessero essere utilizzate dallo stesso Ghia per farne degli omaggi ai propri clienti - non avevano avuto alcun esito; c) l'attivazione, da parte dell'imputato, delle cinque carte Postepay aveva dato un contributo causale alle condotte delittuose, atteso che, senza tale attivazione, le due truffe non avrebbero potuto essere consumate; d) la consapevolezza, in capo all'imputato, di tale contributo causale a un disegno criminoso comune ai soggetti che avevano materialmente effettuato le telefonate agli ingannati esercenti delle due ricevitorie e utilizzato le Carte PostePay si doveva ritenere sia in quanto si doveva reputare inverosimile che il Mastroianni avesse potuto credere che le numerose carte PostePay da lui attivate e intestate a un soggetto determinato potessero essere fatte oggetto di omaggio a dei clienti (quelli del fantomatico Ghia), sia in quanto, per farsi accreditare le somme di denaro che costituivano il corrispettivo del compito da lui svolto di attivare le carte PostePay, il Mastroianni aveva fornito i dati della carta PostePay intestata alla sua convivente ([OSCURATO:PERSONA]), così da rendere più remoto il collegamento dell'operazione con la sua persona; e) pertanto l'imputato, anche a volere ammettere che non avesse contezza di tutti i dettagli delle truffe, prestandosi all'attivazione, dietro compenso, delle carte PostePay, aveva quanto meno accettato il rischio c:he le stesse carte fossero utilizzate per commettere condotte truffaldine.

Tale motivazione, oltre a essere in linea con i principi in materia di concorso di persone nel reato, non appare né contraddittoria né manifestamente illogica e si sottrae alle censure del ricorrente, atteso che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, non risulta manifestamente illogico né ritenere che farsi accreditare il corrispettivo dello svolto compito di attivare le carte PostePay su una carta PostePay di un terzo, in quanto azione oggettivamente idonea a rendere più remoto il collegamento con la propria persona, possa costituire un riscontro della «malafede» dell'imputato, né ritenere che - tenuto conto di tale elemento, nonché, soprattutto, dell'inverosimiglianza della versione dell'imputato di avere creduto che le numerose carte PostePay da lui attivate e intestate a un soggetto determinato potessero essere fatte oggetto di omaggio a dei clienti - attivando le stesse carte PostePay, il Mastroianni avesse accettato il rischio che le stesse carte fossero utilizzate per commettere condotte truffaldine.

Quanto all'invocata sentenza assolutoria del 03/11/2021 del Tribunale di Roma e all'invocato decreto di archiviazione del 06/11/2018 del G.i.p. dello stesso Tribunale - provvedimenti dei quali la sentenza impugnata, peraltro, dà atto - gli stessi provvedimenti hanno avuto evidentemente a oggetto fatti diversi, ancorché posti in essere con modalità analoghe, il che ben può giustificare conclusioni differenti in ordine alla relativa responsabilità dell'imputato.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

In tema di sospensione condizionale dela pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali e giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01).Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente all'entità del reato, dell'elevato numero di carte PostePay che il Mastroianni aveva procurato ai propri complici, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dall'imputato, relativi al suo stato di incensurato e alle sue condizioni economiche.

Alla luce dei consolidati principi della Igiurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2.2. Quanto alla pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione di essa tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravil:à del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Nel caso di specie, la pena irrogata di dieci mesi e venti giorni di reclusione (oltre alla multa) è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena detentiva per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (pari a un anno e nove mesi di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Roma mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua ed adeguata rispetto alla pluralità delle condotte di acquisto poste in essere».

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 21/06/2018 del Tribunale di Latina, emessa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed € 800,00 di multa per due reati di truffa in concorso. Secondo i capi d'imputazione, tali reati erano stati contestati al Mastroianni: a) quello di cui al capo a), «perché, in concorso con complici allo stato non identificati, in accordo con i quali si è intestato le carte PostePay n. 5299489002333296 e n. 5299489002333270, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare, per via telefonica, un intervento da parte di un operatore della società SISAL in relazione ad anomalie della linea telefonica collegata al terminale della ricevitoria ubicata presso l'esercizio commerciale bar ristorante [OSCURATO:PERSONA] in Maenza, C.da Farneto, e nel richiedere agli addetti della ricevitoria l'effettuazione di una serie di operazioni asseritamente finalizzate al ripristino del sistema, inducendo per errore l'addetto della ricevitoria ad eseguire due ricariche, ciascuna di euro 993,23, delle carte PostePay n. 5299489002333296 e n. 5299489002333270, si procurava l'ingiusto profitto derivante dall'effettuazione delle ricariche con danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale presso il quale è attestata la ricevitoria»; b) quello di cui al capo b), «perché, in concorso con complici allo stato non identificati, in accordo con i quali si è intestato le carte PostePay n. 5299489002391955, n. 5299489002391963 e n. 5299489002441040, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare, per via telefonica, un intervento da parte di un operatore della società SISAL in relazione ad anomalie della linea telefonica collegata al terminale della ricevitoria ubicata presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] in Sezze, via Umberto I n. 127, e nel richiedere agli addetti della ricevitoria l'effettuazione di una serie di operazioni asseritamente finalizzate al ripristino del sistema, inducendo per errore l'addetl:o della ricevitoria ad eseguire tre ricariche, ciascuna di euro 994,49, delle carte PostePay n. 5299489002391955, n. 5299489002391963 e n. 5299489002441040, si procurava l'ingiusto profitto derivante dall'effettuazione delle ricariche con danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale presso il quale è attestata la ricevitoria». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. Il ricorrente deduce anzitutto che gli stessi elementi sui quali la Corte d'appello di Roma avrebbe fondato la conferma dell'affermazione di responsabilità sarebbero stati già vagliati e valutati dal Tribunale di Roma nella sentenza definitiva di assoluzione del 03/11/2021 - segnatamente, glli elementi del mezzo utilizzato per la perpetrazione delle truffe costituito dalle carte PostePay e l'elemento soggettivo che aveva sorretto la condotta (secondo la Corte d'appello di Roma: la consapevolezza o, quanto meno, l'accettazione del rischio che le stesse carte fossero destinate a commettere degli illeciti; secondo la menzionata sentenza del Tribunale di Roma, la buona fede dell'imputato) - oltre che nel decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Roma emesso il 06/11/2018 con riguardo al procedimento penale RGNR 795/16. Il ricorrente deduce inoltre la manifesta illogicità della sentenza impugnata: sia là dove essa afferma che «[ha malafede dell'imputato è riscontrata anche dal fatto di aver fornito ai complici i dati della postepay della sua convivente [OSCURATO:PERSONA], sulla quale dovevano transitare le somme di denaro ottenute quale corrispettivo del suo compito, e dove in effetti le sole ricariche effettuate sono state concentrate nel periodo dal 21.5.2015 al 3/7/2015. È evidente che si è trattato di un espediente per rendere impossibile o remoto il collegamento di tutta l'operazione con la sua persona», atteso che, «secondo le comuni regoli generali di esperienza [...] chi volesse rendere impossibile o remoto il collegamento di una operazione fraudolenta (pianificata peraltro con ben 5 mesi di anticipo e con ben due denunce ai carabinieri coeve al fatto di reato!), certamente, non avrebbe fornito i dati, non solo propri per l'intestazione o il ritiro di carte di pagamento, ma neanche quelli della propria convivente. L'indicazione dei dati della convivente, dunque, corrobora la buona fede del ricorrente, non certo il contrario »; sia là dove la stessa Corte d'appello di Roma, di seguito, afferma che, «[p]ertanto, anche a non voler ammettere che il Mastroianni avesse contezza di tutti i dettagli delle truffe da realizzare, sicuramente prestandosi all'attivazione delle carte, a prescindere dal compenso ottenuto ma sicuramente pattuito, ha accettato il rischio dell'utilizzo illecito delle stesse da parte dei complici», atteso che «[ial sillogismo utilizzato dalla Corte, oltre ad essere condito da circostanze non provate (pattuire "sicuramente" un compenso per la sua attività), [...] fa discendere automaticamente acriticamente dalla premessa maggiore (attivare le carte) il risultato finale (accettare il rischio che le carte vengano utilizzate per operazioni illecite) del ragionamento». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «con riferimento al mancato ridimensionamento del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della stessa». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel rigettare il proprio motivo di appello sul punto, avrebbe «completamente svalutato, senza indicarne le ragioni, l'incensuratezza e le condizioni economiche del ricorrente» e avrebbe invece valutato in senso negativo, «l'elevato [...] numero di truffe poste in essere sul territorio nazionale», «in assenza di qualunque contestazione (le truffe in imputazione sono solo due, commesse peraltro entrambe in provincia di Latina) ed in presenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione su truffe commesse altrove». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Costituisce un principio pacificamente ac:colto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i due delitti di truffa a lui attribuiti sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) il Mastroianni, come era stato accertato dalla indagini di polizia giudiziaria, aveva attivato e ritirato le cinque carte PostePay (del tipo "[OSCURATO:PERSONA]") sulle quali erano state accreditate dalle persone offese le somme di denaro costituenti il profitto dei due reati di truffa; b) le indagini che erano state svolte al fine di identificare [OSCURATO:PERSONA] - cioè il soggetto per conto del quale, a detta del Mastroianni, egli avrebbe attivato le cinque carte PostePay, perché le stesse potessero essere utilizzate dallo stesso Ghia per farne degli omaggi ai propri clienti - non avevano avuto alcun esito; c) l'attivazione, da parte dell'imputato, delle cinque carte Postepay aveva dato un contributo causale alle condotte delittuose, atteso che, senza tale attivazione, le due truffe non avrebbero potuto essere consumate; d) la consapevolezza, in capo all'imputato, di tale contributo causale a un disegno criminoso comune ai soggetti che avevano materialmente effettuato le telefonate agli ingannati esercenti delle due ricevitorie e utilizzato le Carte PostePay si doveva ritenere sia in quanto si doveva reputare inverosimile che il Mastroianni avesse potuto credere che le numerose carte PostePay da lui attivate e intestate a un soggetto determinato potessero essere fatte oggetto di omaggio a dei clienti (quelli del fantomatico Ghia), sia in quanto, per farsi accreditare le somme di denaro che costituivano il corrispettivo del compito da lui svolto di attivare le carte PostePay, il Mastroianni aveva fornito i dati della carta PostePay intestata alla sua convivente ([OSCURATO:PERSONA]), così da rendere più remoto il collegamento dell'operazione con la sua persona; e) pertanto l'imputato, anche a volere ammettere che non avesse contezza di tutti i dettagli delle truffe, prestandosi all'attivazione, dietro compenso, delle carte PostePay, aveva quanto meno accettato il rischio c:he le stesse carte fossero utilizzate per commettere condotte truffaldine. Tale motivazione, oltre a essere in linea con i principi in materia di concorso di persone nel reato, non appare né contraddittoria né manifestamente illogica e si sottrae alle censure del ricorrente, atteso che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, non risulta manifestamente illogico né ritenere che farsi accreditare il corrispettivo dello svolto compito di attivare le carte PostePay su una carta PostePay di un terzo, in quanto azione oggettivamente idonea a rendere più remoto il collegamento con la propria persona, possa costituire un riscontro della «malafede» dell'imputato, né ritenere che - tenuto conto di tale elemento, nonché, soprattutto, dell'inverosimiglianza della versione dell'imputato di avere creduto che le numerose carte PostePay da lui attivate e intestate a un soggetto determinato potessero essere fatte oggetto di omaggio a dei clienti - attivando le stesse carte PostePay, il Mastroianni avesse accettato il rischio che le stesse carte fossero utilizzate per commettere condotte truffaldine. Quanto all'invocata sentenza assolutoria del 03/11/2021 del Tribunale di Roma e all'invocato decreto di archiviazione del 06/11/2018 del G.i.p. dello stesso Tribunale - provvedimenti dei quali la sentenza impugnata, peraltro, dà atto - gli stessi provvedimenti hanno avuto evidentemente a oggetto fatti diversi, ancorché posti in essere con modalità analoghe, il che ben può giustificare conclusioni differenti in ordine alla relativa responsabilità dell'imputato. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). In tema di sospensione condizionale dela pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali e giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01).Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente all'entità del reato, dell'elevato numero di carte PostePay che il Mastroianni aveva procurato ai propri complici, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dall'imputato, relativi al suo stato di incensurato e alle sue condizioni economiche. Alla luce dei consolidati principi della Igiurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.2. Quanto alla pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione di essa tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravil:à del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di dieci mesi e venti giorni di reclusione (oltre alla multa) è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena detentiva per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (pari a un anno e nove mesi di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Roma mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua ed adeguata rispetto alla pluralità delle condotte di acquisto poste in essere». 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dic
Sentenza Cassazione n. 28271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris