CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] la pena dagli stessi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre il Caputo a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. Propongono ricorso con unico atto a firma del comune difensore anche il Violante e il D'Elia deducendo vizi di motivazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]