CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA;- intimato -2026avverso l'ordinanza n. 25779/2024 della CORTE SUPREMA DI2365CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2024 R.G.N. 2950/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:con ordinanza n.25779/24 di questa Corte, era dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ItalianaNumero registro generale 6816/2025Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 19266/2026Data pubblicazione 11/06/2026in liquidazione coatta amministrativa, stante il mancatodeposito dell’avviso di ricevimento della notifica delricorso.Avverso l’ordinanza propone ricorso per revocazioneMelone Dario adducendo errore di fatto ex art.395 n.4c.p.c.L’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA]:con l’unico motivo di ricorso si deduce errore di fattoargomentando [OSCURATO:PERSONA] che: a) il mancatoreperimento nel fascicolo dell’avviso di ricevimento erada imputare presumibilmente a un errore del sistemainformatico della cassazione; b) la notifica poteva dirsiperfezionata per presunzioni, essendo andate a buon fineanaloghe notifiche effettuate all’avvocatura dello Stato indifesa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile.Parte ricorrente non nega che, in effetti, non fossepresente nel proprio fascicolo l’avviso di ricevimentodella notifica del ricorso. Non viene sostenuto alcunerrore percettivo commesso nell’impugnata ordinanza,ma piuttosto un errore di giudizio, adducendo che laCorte avrebbe dovuto ritenere altrimenti dimostrato,tramite presunzioni, il perfezionamento della notifica.L’allegazione di un probabile errore del sistemainformatico della cassazione nulla toglie all’assenza di unerrore percettivo, così come è irrilevante ai fini revocatorila produzione in questo giudizio dell’avviso diricevimento.Numero registro generale 6816/2025Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 19266/2026All’inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulleData pubblicazione 11/06/2026spese, essendo rimasto intimato l’[OSCURATO:PERSONA] allaCroce Rossa Italiana. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.5.26La Presidente