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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43433/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari - emessa all'esito del giudizio abbreviato condizionato - di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in ordine all'integrazione del reato, inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., omessa motivazione e inosservanza dell'art. 385, comma 4, cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di identiche doglianze adeguatamente trattate dal Collegio di merito e rispetto alle quali il ricorrente non si confronta oltre che essere il ricorrente privo di interesse relativamente al proposto terzo motivo.

4. È infatti «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Con motivazione esaustiva, perché fondata sulla complessiva valutazione delle circostanze fattuali e delle giustificazioni allegate dall'imputato, la Corte territoriale ha risposta in ordine a tutti i motivi.

In ordine al primo motivo, ove si contesta l'integrazione del delitto di evasione per il ritardo di alcuni minuti, ha rilevato che il ricorrente, nonostante autorizzato da parte del magistrato di sorveglianza a lasciare per ben sei ore il domicilio per provvedere alle inderogabili esigenze di vita individuale, aveva giustificato il ritardo di 25 minuti (momento in cui tentava di sfuggire comunque al controllo nella fase di rientra nell'abitazione) con la eccentrica necessità di dover acquistare del cibo pronto presso una rosticceria, ritardo che, per giurisprudenza constante di questa Corte, integra il delitto di evasione non trovando invece applicazione, come dedotto dal ricorrente, l'art. 47 -sexies, comma 2,

I. 354/1975; in ordine al secondo motivo, con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di merito ha messo in evidenza, oltre a gravi e copiosi precedenti penali, la ricorrenza di due condanne per il delitto di evasione, circostanza ostativa all'applicazione della citata norma.

5. Vi è carenza di interesse in ordine al terzo motivo attraverso il quale il ricorrente censura la mancata risposta alla deduzione secondo cui al Boi, rientrato spontaneamente presso il domicilio, avrebbe dovuto applicarsi la circostanza attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 cod. pen. Ed infatti, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, rv. 265878).

Costante risulta infatti la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); ribadito principio mai messo in discussione da questa Corte che rendeva manifestamente infondata la questione posta in sede di gravame e priva di effetti l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte di merito.

6. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari - emessa all'esito del giudizio abbreviato condizionato - di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in ordine all'integrazione del reato, inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., omessa motivazione e inosservanza dell'art. 385, comma 4, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di identiche doglianze adeguatamente trattate dal Collegio di merito e rispetto alle quali il ricorrente non si confronta oltre che essere il ricorrente privo di interesse relativamente al proposto terzo motivo. 4. È infatti «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Con motivazione esaustiva, perché fondata sulla complessiva valutazione delle circostanze fattuali e delle giustificazioni allegate dall'imputato, la Corte territoriale ha risposta in ordine a tutti i motivi. In ordine al primo motivo, ove si contesta l'integrazione del delitto di evasione per il ritardo di alcuni minuti, ha rilevato che il ricorrente, nonostante autorizzato da parte del magistrato di sorveglianza a lasciare per ben sei ore il domicilio per provvedere alle inderogabili esigenze di vita individuale, aveva giustificato il ritardo di 25 minuti (momento in cui tentava di sfuggire comunque al controllo nella fase di rientra nell'abitazione) con la eccentrica necessità di dover acquistare del cibo pronto presso una rosticceria, ritardo che, per giurisprudenza constante di questa Corte, integra il delitto di evasione non trovando invece applicazione, come dedotto dal ricorrente, l'art. 47 -sexies, comma 2, I. 354/1975; in ordine al secondo motivo, con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di merito ha messo in evidenza, oltre a gravi e copiosi precedenti penali, la ricorrenza di due condanne per il delitto di evasione, circostanza ostativa all'applicazione della citata norma. 5. Vi è carenza di interesse in ordine al terzo motivo attraverso il quale il ricorrente censura la mancata risposta alla deduzione secondo cui al Boi, rientrato spontaneamente presso il domicilio, avrebbe dovuto applicarsi la circostanza attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 cod. pen. Ed infatti, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, rv. 265878). Costante risulta infatti la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); ribadito principio mai messo in discussione da questa Corte che rendeva manifestamente infondata la questione posta in sede di gravame e priva di effetti l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte di merito. 6. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il consigli
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