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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15225/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15339/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 414/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA, depositata il 1° aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna alla restituzione della somma di euro50.000, oltre interessi, da lui consegnata a titolo di mutuo e mai restituita, destinata all’acquisto di un partita di merce necessaria all’allestimento di un negozio di abbigliamento che avrebbero dovuto aprire insieme nel centro di Brescia, e che invece non era stato mai aperto.

2. La sentenza di accoglimento della domanda del Bodini, pronunciatadal Tribunale, fu appellata dal Fracassi, il qu ale sostenne che la dazione della somma non trovavatitolo in un contratto di mutuo ma costituiva l’oggetto di un conferimento effettuato dal Bodini sulla base della società di fat t o costituita inter partes e finalizzato alla realizzazione di un affare in comune , il cui esito infausto aveva comportato per entrambila perdita del capitale di rischio. 3.La Corte di appello di Brescia, con sentenza 1° aprile 2022, n. 414, ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e ha integralmente confermato ladecisione di primo grado . 4.Avverso la sentenza della Corte bresciana propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on il primo motivo (violazione de ll’art.2247 cod. civ.) il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel ritenere che tra lui e il Bodini non fosse stata costituita alcuna società di fatto, avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio dal quale si desumerebbe , al contrario, che tra le parti era stato concluso un affare in comune non andatoa buon fine, con perdita di entrambi.

Il finanziamento effettuato dal Bodini , precisamente , avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un versamento in conto capitaleper il futuro affare fi nanziato anche dal F racassi con la propria società unipersonale; la mancata realizzazione del progetto avrebbe , perciò,determinato per entrambi la perdita del capitale di rischio .

1.2. Con il secondo motivo (nullità della sentenza ex artt.111, sesto comma, Cost. e 132 n.4 cod.proc. civ. per contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art.2263 cod. civ.), il ricorrente deduce che la Corte territoriale, pur avendo accertato che la somma erogata non era stata corrisposta dal Bodini a titolo solutorio, in esecuzione di una sua pregressa obbligazione (e che dunque non concretasse l’oggetto di un prestito personale ma integrasse un finanziamento per l’acquisto di beni in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica), avrebbe poi contraddittoriamente escluso il Bodini medesimo dalla partecipazione alle perdite, omettendo di considerare che la circostanza che l’affarenon fosse andato a buon fine non escludeva la sussistenza di una società in atto tra le parti al momentodell’acquisto della merce .

2. I due motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono inammissibili.

Essi, infatti, nel censurare l’apprezzamento delle risultanze istruttoriee l’interpretazione degli atti e negozi giuridici posti in essere dalle particompiuti dalla Corte di appello, omettono di considerare che tanto il primo quanto la seconda costituiscono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo l’acce rtamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, nonché la valutazione delle prove funzionali a tale accertamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma mutuata ad [OSCURATO:PERSONA], movendo da due premesse, l’una di carattere sostanziale, l’altra di natura processuale e probatoria, entrambi perfettamente corrette in iure.

Sul piano sostanziale, la Corte territoriale ha premesso che, al fine di stabilire se la dazione di danaro effettuata dal primo in favore del secondo concretasse un’erogazione con carattere di provvisorietà , assimilabile ad un’operazionedi finanziamento, legittimante la richiesta di restituzione, o ppure avesse la diversa natura di conferimento , soggetto al rischio di impresa, occorreva previamente stabilire se, al momento di essa, fosse già stato stipulato tra le parti un contratto di società.

Sul piano processuale e probatorio, il giudice di appello ha ritenuto che, poiché il Bodini aveva chiaramenteimputato il pagamento a titolo di finanziamento, sarebbe spettato al Fracassi, provare, quale fatto impeditivo della pretesa restitutoriadi controparte, la sussistenza del contratto di società in tutti i suoi elementi costitutivi, ovverosia quello oggettivodel conferimento di beni o servizi con la formazione di un fondo comune e quello soggettivo dell’ affectio societatis , unitamente al presupposto dell’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta di taluno dei soci ad ingenerare all’esternoil ragionevole affidamento circa l’esistenza della so cietà.

Poste quest e cor r ette premesse, la Corte ha poi ritenuto , con accertamento di merito motivato e insindacabile , che ne ssuno d ei predetti elementi fosse stato provato,in quanto: a) era pacifico che i beni ottenuti con l’impiego della somma consegnatadal Bodini erano stati acquistati non dalla ipotizzata, ma inesistente, società di fatto costituita inter partes , bensì dalla società unipersonale del Fracassi(la [OSCURATO:SOCIETA].) e che l’ipotizzata apertura del negozio di abbigliamento a nome dellacostituenda società non era mai avvenuta; b) nello specifico, non vi era prova dell’ elemento oggettivo, in quanto non risultavala già intervenuta costituzionedi un fondo comune per effetto di versamenti effettuati da entrambe le parti su un conto cointestatodestinato al programmato esercizio in comune dell’ attività economica ipotizzata; c)neppure vi era prova dell’ effettiva intenzione di entrambe le partidi costituire una società al fine di conseguire risultati patrimoniali comuni (elementosubiettivo dell’ affectio societa t is ), atteso che , dalla corrispondenzatra loro intercorsa ed acquisita agli atti, era emerso che al momento della consegna del denaro , esse stavano ancora discutendo sulla definizione della compagine sociale e sulla configurazione dello statuto; d)infine, lungi dall’essere stata provata, doveva essere persino esclusa la sussistenza del necessario elemento dell’est ernalizzazione del vincolo societario, in assenza di comporta menti personalmente assunti dai singoli componenti della compagine dai quali i terzi potessero desumere gi à avviata l’attività economica in comune ed in presenza, invece, di un articolo di giornale che, dopo aver dato la notizia dell’ipotizzata iniziativa commerciale comune alle famiglie del Bodini e del Fracassi, avevaperò precisato che tale iniziativa non aveva avuto effettivaattuazione.

Avuto riguardo alle argomentate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie, un ricostruzione dei fatti e una interpretazione degli atti posti in essere dalle parti alternative rispetto a quelle compiute dal giudice di appello, il quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lungi dal ritenere che la dazione di danaro posta in essere dal Bodini tr o va sse causa in un fin anziamento per costituireun società (salvo, poi, contraddittoriamente , escludere il conferente dalla partecipazionealle perdite), ha invece motivatamente – e quindi insindacabilmente – accertato che un accordo per la costituzione di un vincolosociale inter partes non era stato concluso al momentodella suddetta dazione , e che dunque non si e ra integrato il presupposto d edotto dal Fracassi pe r trattenere legittimamente la somma ricevuta , mentre , al contrario, sussisteva il pieno diritto del Bodini alla restituzionedella stessa. 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5.A i sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15339/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 414/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA, depositata il 1° aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna alla restituzione della somma di euro50.000, oltre interessi, da lui consegnata a titolo di mutuo e mai restituita, destinata all’acquisto di un partita di merce necessaria all’allestimento di un negozio di abbigliamento che avrebbero dovuto aprire insieme nel centro di Brescia, e che invece non era stato mai aperto. 2. La sentenza di accoglimento della domanda del Bodini, pronunciatadal Tribunale, fu appellata dal Fracassi, il qu ale sostenne che la dazione della somma non trovavatitolo in un contratto di mutuo ma costituiva l’oggetto di un conferimento effettuato dal Bodini sulla base della società di fat t o costituita inter partes e finalizzato alla realizzazione di un affare in comune , il cui esito infausto aveva comportato per entrambila perdita del capitale di rischio. 3.La Corte di appello di Brescia, con sentenza 1° aprile 2022, n. 414, ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e ha integralmente confermato ladecisione di primo grado . 4.Avverso la sentenza della Corte bresciana propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo (violazione de ll’art.2247 cod. civ.) il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel ritenere che tra lui e il Bodini non fosse stata costituita alcuna società di fatto, avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio dal quale si desumerebbe , al contrario, che tra le parti era stato concluso un affare in comune non andatoa buon fine, con perdita di entrambi. Il finanziamento effettuato dal Bodini , precisamente , avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un versamento in conto capitaleper il futuro affare fi nanziato anche dal F racassi con la propria società unipersonale; la mancata realizzazione del progetto avrebbe , perciò,determinato per entrambi la perdita del capitale di rischio . 1.2. Con il secondo motivo (nullità della sentenza ex artt.111, sesto comma, Cost. e 132 n.4 cod.proc. civ. per contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art.2263 cod. civ.), il ricorrente deduce che la Corte territoriale, pur avendo accertato che la somma erogata non era stata corrisposta dal Bodini a titolo solutorio, in esecuzione di una sua pregressa obbligazione (e che dunque non concretasse l’oggetto di un prestito personale ma integrasse un finanziamento per l’acquisto di beni in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica), avrebbe poi contraddittoriamente escluso il Bodini medesimo dalla partecipazione alle perdite, omettendo di considerare che la circostanza che l’affarenon fosse andato a buon fine non escludeva la sussistenza di una società in atto tra le parti al momentodell’acquisto della merce . 2. I due motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono inammissibili. Essi, infatti, nel censurare l’apprezzamento delle risultanze istruttoriee l’interpretazione degli atti e negozi giuridici posti in essere dalle particompiuti dalla Corte di appello, omettono di considerare che tanto il primo quanto la seconda costituiscono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo l’acce rtamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, nonché la valutazione delle prove funzionali a tale accertamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma mutuata ad [OSCURATO:PERSONA], movendo da due premesse, l’una di carattere sostanziale, l’altra di natura processuale e probatoria, entrambi perfettamente corrette in iure. Sul piano sostanziale, la Corte territoriale ha premesso che, al fine di stabilire se la dazione di danaro effettuata dal primo in favore del secondo concretasse un’erogazione con carattere di provvisorietà , assimilabile ad un’operazionedi finanziamento, legittimante la richiesta di restituzione, o ppure avesse la diversa natura di conferimento , soggetto al rischio di impresa, occorreva previamente stabilire se, al momento di essa, fosse già stato stipulato tra le parti un contratto di società. Sul piano processuale e probatorio, il giudice di appello ha ritenuto che, poiché il Bodini aveva chiaramenteimputato il pagamento a titolo di finanziamento, sarebbe spettato al Fracassi, provare, quale fatto impeditivo della pretesa restitutoriadi controparte, la sussistenza del contratto di società in tutti i suoi elementi costitutivi, ovverosia quello oggettivodel conferimento di beni o servizi con la formazione di un fondo comune e quello soggettivo dell’ affectio societatis , unitamente al presupposto dell’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta di taluno dei soci ad ingenerare all’esternoil ragionevole affidamento circa l’esistenza della so cietà. Poste quest e cor r ette premesse, la Corte ha poi ritenuto , con accertamento di merito motivato e insindacabile , che ne ssuno d ei predetti elementi fosse stato provato,in quanto: a) era pacifico che i beni ottenuti con l’impiego della somma consegnatadal Bodini erano stati acquistati non dalla ipotizzata, ma inesistente, società di fatto costituita inter partes , bensì dalla società unipersonale del Fracassi(la [OSCURATO:SOCIETA].) e che l’ipotizzata apertura del negozio di abbigliamento a nome dellacostituenda società non era mai avvenuta; b) nello specifico, non vi era prova dell’ elemento oggettivo, in quanto non risultavala già intervenuta costituzionedi un fondo comune per effetto di versamenti effettuati da entrambe le parti su un conto cointestatodestinato al programmato esercizio in comune dell’ attività economica ipotizzata; c)neppure vi era prova dell’ effettiva intenzione di entrambe le partidi costituire una società al fine di conseguire risultati patrimoniali comuni (elementosubiettivo dell’ affectio societa t is ), atteso che , dalla corrispondenzatra loro intercorsa ed acquisita agli atti, era emerso che al momento della consegna del denaro , esse stavano ancora discutendo sulla definizione della compagine sociale e sulla configurazione dello statuto; d)infine, lungi dall’essere stata provata, doveva essere persino esclusa la sussistenza del necessario elemento dell’est ernalizzazione del vincolo societario, in assenza di comporta menti personalmente assunti dai singoli componenti della compagine dai quali i terzi potessero desumere gi à avviata l’attività economica in comune ed in presenza, invece, di un articolo di giornale che, dopo aver dato la notizia dell’ipotizzata iniziativa commerciale comune alle famiglie del Bodini e del Fracassi, avevaperò precisato che tale iniziativa non aveva avuto effettivaattuazione. Avuto riguardo alle argomentate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie, un ricostruzione dei fatti e una interpretazione degli atti posti in essere dalle parti alternative rispetto a quelle compiute dal giudice di appello, il quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lungi dal ritenere che la dazione di danaro posta in essere dal Bodini tr o va sse causa in un fin anziamento per costituireun società (salvo, poi, contraddittoriamente , escludere il conferente dalla partecipazionealle perdite), ha invece motivatamente – e quindi insindacabilmente – accertato che un accordo per la costituzione di un vincolosociale inter partes non era stato concluso al momentodella suddetta dazione , e che dunque non si e ra integrato il presupposto d edotto dal Fracassi pe r trattenere legittimamente la somma ricevuta , mentre , al contrario, sussisteva il pieno diritto del Bodini alla restituzionedella stessa. 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5.A i sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del
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