CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 20833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33596/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Corso 300, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 266, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 77/2018, pubblicata il 30 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse accertata l’illegittimità del demansionamento da lui patito, con condanna di controparte a risarcire i danni subiti. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 413/2016, ha accolto il ricorso. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 77/2018, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del CCNL 31 marzo 1999 del [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali di revisione del sistema di classificazione del personale e del mansionario allegato alla parte II in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, benché fosse stato nominato capo squadra muratori, aveva svolto dal 2003 in poi semplici mansioni di custodia e sorveglianza di immobili e, in via saltuaria, piccoli interventi di riparazione, come se si fosse trattato di un operaio semplice. La doglianza è inammissibile. Preliminarmente si rileva che la Corte d’appello di Ancona ha rilevato, a pagina 3 della sentenza impugnata, come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse accolto la domanda concernente il demansionamento lamentato dal ricorrente con riferimento alla sua destinazione negli anni 2002 e 2003 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] “per svolgere mansioni proprie della categoria A del CCNL”, ovvero quelle di operaio generico. [OSCURATO:PERSONA] ha appellato questa parte della sentenza di primo grado, né ha proposto ricorso per cassazione sul punto, con la conseguenza che la controversia relativa al detto demansionamento concerne ormai solo l’assegnazione del lavoratore al menzionato Tribunale. La corte territoriale ha accertato, esaminando le testimonianze e i documenti prodotti, che il ricorrente aveva svolto, nella maggior parte dei casi, i lavori commissionati dal datore di lavoro in autonomia e in squadra, con l’ausilio di altro personale al quale egli stesso dava disposizioni. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che le mansioni eseguitefossero perfettamente compatibili con il profilo professionale del ricorrente, rientrante nella categoria B3, e che la circostanza che avesse posto in essereanche attività più semplici, in maniera saltuaria ed in caso di necessità, come quelle di custodia e sorveglianza di immobili di proprietà comunale, non si traducesse per forza in un demansionamento. Infatti, la Corte d’appello di Ancona ha fatto applicazione del principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività(Cass., Sez. L, n. 19419 del 17 settembre 2020 ) . La corte territoriale ha affermato, quindi, con un giudizio di merito che, in quanto motivato, non è più sindacabile nella presente sede, che non vi era stato un demansionamento in quanto “la destinazione allo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica inferiore” non aveva, nella specie, “carattere esclusivo ed una durata rilevante”. In particolare, la Corte d’appello di Ancona ha evidenziato che non era significativo che il ricorrente non svolgesse dei lavori di particolare complessità siccome quelli “maggiormente articolati venivano affidati dal Comune a ditte esterne” e che, al riguardo, egli non aveva, com unque, nemmeno dedotto e provato “di essere stato escluso da lavorazioni edili di maggiore rilevanza”. Il ricorrente, con il primo motivo, ha chiesto, nella sostanza, a fronte della motivazione di appello sopra esposta, che questa Corte di legittimità sostituisse a quella del giudice di secondo grado una nuova valutazione di merito dei fatti di causa e delle prove il che, nel nostro ordinamento, non è consentito. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel negare la sussistenza del danno da dequalificazione lamentato. La doglianza è pure inammissibile , alla luce della dichiarazione di inammissibilità del primo motivoe in quanto, sul punto, la corte territoriale ha espressamente accertato l’assenza di un nesso causale fra il dedotto demansionamento ed il pregiudiziolamentato dal lavoratore. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile . Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del la parte controricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso ed € 2 00,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il rad