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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07047/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena un anno di reclusione, ritenuta la continuazione e applicata la recidiva, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo B) e 110, 81 cpv. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 61 n. 11-quater cod. pen. (capi A, B, D, E, F, G).

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, che denuncia la violazione di legge sotto due profili.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nell'individuazione del reato più grave, che non è quello di cui all'art. 331 cod. pen., bensì quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede una pena edittale più severa, come affermata da Cass., SU n. 25939 del 2013; aggiunge il ricorrente che in ogni caso il giudice non può applicare una pena base inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione.

In secondo luogo, osserva il ricorrente che il giudice avrebbe applicato un aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in misura superiore al doppio, quindi eccedente al massimo previsto, ossia due terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale, ratificando l'accordo delle parti, ha individuato la pena base di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., contestato al capo C), ritenuto più grave, aumentata a quindici mesi di reclusione per la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, e a diciotto mesi per la continuazione dei restanti delitti ex art. 81 cpv., 61-quater cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi A, B, D, E, F, G.

3. Ciò posto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i motivi tassativamente previsti per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, è contemplato il caso di "illegalità di pena".

A tal proposito, di recente le Sezioni Unite di questa Corte (n. 74182, ud. 31/03/2022, dep. 13/12/2022), nel ricapitolare, confermandoli, gli approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiave costituzionale e convenzionale, hanno posto l'accento sui concetti di illegalità e di illegittimità della pena.

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.

Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale.

Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima" (par. 9).

Di conseguenza, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato.

Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto".

4. Nel caso di specie, sono fondate entrambe le censure.

5. Quanto alla prima, si osserva che nell'individuazione del reato più grave, il Tribunale ha disatteso il principio secondo cui, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto/ in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, dep. 13/06/2013, P.G. in c.

Ciabotti, Rv. 255347).

Nel caso di specie, il reato astrattamente più grave è quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 dél 1990 (capo A), che prevede una pena detentiva ben più severa di quella comminata dall'art. 337 cod. pen., oltre che la pena pecuniaria.

Invero, il Tribunale, nell'individuare, quale reato più grave, il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha non irrogato una pena detentiva inferiore al minimo i edittale previsto per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ma ha anche omesso di applicare la pena pecuniaria, il che integra certamente un'ipotesi di "pena illegale".

5. Parimenti fondata è anche la seconda censura, perché l'aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è di gran lunga superiore alla previsione di legge, che è di due terzi.

6. L'illegalità della pena concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264201).

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena un anno di reclusione, ritenuta la continuazione e applicata la recidiva, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo B) e 110, 81 cpv. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 61 n. 11-quater cod. pen. (capi A, B, D, E, F, G). 2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, che denuncia la violazione di legge sotto due profili. In primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nell'individuazione del reato più grave, che non è quello di cui all'art. 331 cod. pen., bensì quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede una pena edittale più severa, come affermata da Cass., SU n. 25939 del 2013; aggiunge il ricorrente che in ogni caso il giudice non può applicare una pena base inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione. In secondo luogo, osserva il ricorrente che il giudice avrebbe applicato un aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in misura superiore al doppio, quindi eccedente al massimo previsto, ossia due terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale, ratificando l'accordo delle parti, ha individuato la pena base di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., contestato al capo C), ritenuto più grave, aumentata a quindici mesi di reclusione per la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, e a diciotto mesi per la continuazione dei restanti delitti ex art. 81 cpv., 61-quater cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi A, B, D, E, F, G. 3. Ciò posto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i motivi tassativamente previsti per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, è contemplato il caso di "illegalità di pena". A tal proposito, di recente le Sezioni Unite di questa Corte (n. 74182, ud. 31/03/2022, dep. 13/12/2022), nel ricapitolare, confermandoli, gli approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiave costituzionale e convenzionale, hanno posto l'accento sui concetti di illegalità e di illegittimità della pena. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima" (par. 9). Di conseguenza, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto". 4. Nel caso di specie, sono fondate entrambe le censure. 5. Quanto alla prima, si osserva che nell'individuazione del reato più grave, il Tribunale ha disatteso il principio secondo cui, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto/ in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, dep. 13/06/2013, P.G. in c. Ciabotti, Rv. 255347). Nel caso di specie, il reato astrattamente più grave è quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 dél 1990 (capo A), che prevede una pena detentiva ben più severa di quella comminata dall'art. 337 cod. pen., oltre che la pena pecuniaria. Invero, il Tribunale, nell'individuare, quale reato più grave, il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha non irrogato una pena detentiva inferiore al minimo i edittale previsto per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ma ha anche omesso di applicare la pena pecuniaria, il che integra certamente un'ipotesi di "pena illegale". 5. Parimenti fondata è anche la seconda censura, perché l'aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è di gran lunga superiore alla previsione di legge, che è di due terzi. 6. L'illegalità della pena concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264201). Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a
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