CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 24320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano REPUBBLICA ITALIANA 24320-24 [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1114/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] DONATO D'AURIA R.G.N. 13325/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta all'imputato dal Tribunale di Taranto, in ordine al reato di cui agli artt. 633, 639-bis, 99, comma 4, cod. pen. La difesa deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ed il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità e alla procedibilità dell'azione penale. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che si è proceduto nei confronti di imputato libero- assente e che non risulta depositata, unitamente al ricorso, la dichiarazione e/o elezione di domicilio. Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984 - 01; in termini, Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01). 3. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle