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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12263/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1336/2023depositata il 20.6.2023.Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 2018 conveniva innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, per quanto qui interessa, invia principale l'accertamento della qualità di erede pura e semplice deidefunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della convenuta, ed insubordine, ove la stessa fosse considerata una semplice chiamataall'eredità rinunciante, di essere autorizzato ad accettare le eredità allamedesima devolute dei genitori fino a concorrenza del proprio credito exart. 524 c.c..Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto di tutte ledomande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.Con successivo atto di citazione, sempre del 2018, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento e ladeclaratoria che quest’ultima aveva accettato tacitamente l’eredità deidefunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avendo posto in essere atti chepresupponevano la sua volontà di accettare l’eredità ed avendo comunqueil possesso dei beni ereditari dei defunti genitori, e chiedendo altresì didichiarare che la stessa era erede pura e semplice dei medesimi, perchénon aveva provveduto ad accettare ovvero rinunziare alle rispettiveeredità entro quaranta giorni decorrenti dalla redazione dell’inventario cheera stato chiesto da sua madre, [OSCURATO:PERSONA], e da suo fratello, LucaSeppi, come previsto dall’art. 485 c.c.La convenuta si costituiva anche in questo procedimento, chiedendo ilrigetto di tutte le domande attoree perché infondate.Entrambi gli attori, in quanto creditori di [OSCURATO:PERSONA], avevano pignoratobeni immobili che a lei risultavano catastalmente intestati, ma nelleprocedure esecutive intraprese, il giudice dell'esecuzione aveva rilevatoche mancava la continuità delle trascrizioni, dal momento che nonNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultava trascritta l'accettazione dell'eredità dei genitori da parte di LuisaSeppi, ed aveva quindi disposto la sospensione delle procedure esecutiveper consentire ai creditori procedenti di fare accertare l'accettazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] dell'eredità dei genitori, negata dall'esecutata, edottenere la trascrizione della stessa.Riunite le cause, il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 20826/2019dichiarava che la convenuta aveva accettato tacitamente l’eredità di LuigiSeppi e [OSCURATO:PERSONA], ordinando al Conservatore territorialmentecompetente di provvedere alla trascrizione della sentenza ed allatrascrizione dell'avvenuta accettazione di eredità.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’impugnazione, cosìcome [OSCURATO:PERSONA], il quale rilevava altresì la sussistenza dei presuppostiper la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..Con la sentenza n. 1336/2023 del 18.4/20.6.2023, la Corte d’appello diBologna respingeva l’appello, ritenendo corretta e condivisibile la decisionedel giudice di prime cure in riferimento alle norme di diritto applicabili alcaso concreto, nonché raggiunta la prova ad onere degli attori relativa alpossesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei beni ereditari appartenuti ai defuntigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso aquesta Corte, affidandosi a tre motivi ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con separati controricorsi.È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.per manifesta infondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato tempestiva istanza di decisione, a seguito dellaquale è stata fissata adunanza in camera di consiglio, nell’imminenza dellaquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art.380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 485 c.c..Si assume che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto ricomprenderenella nozione di possesso di bene ereditario, che fa considerare erede puroe semplice il chiamato all'eredità che non chieda entro tre mesidall'apertura della successione l'inventario dei beni del defunto, ladetenzione da parte della ricorrente, a titolo di custodia, dell'autovetturaVolkswagen Golf di proprietà del defunto padre, [OSCURATO:PERSONA], emergentedal verbale di inventario del 13.12.2010, che era stato redatto dal notaioMonica Naldi su richiesta della vedova del predetto, [OSCURATO:PERSONA], e delfiglio, [OSCURATO:PERSONA], che avevano accettato l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] conbeneficio d'inventario.Per il resto si assume che, in base alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],sarebbe risultato solo che la ricorrente avesse usato l'auto della madre,una [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del padre, e non che ne avesse avuto ilpossesso dopo la morte della madre, e che dalla testimonianza di GiorgioGiaccani fosse risultato solo che in un'occasione il teste aveva visto laricorrente uscire dal cancello sempre aperto dell'immobile diMontemarciano, ma non all'interno di esso, per cui non si sarebbe potutoritenere provato il di lei possesso dell'immobile, del quale non avrebbe maiavuto le chiavi.1.1.

Il motivo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 485 c.c., la censuranon si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fattoapplicazione dell'art. 485 c.c. non in relazione alla custodia dellaVolkswagen Golf paterna da parte della ricorrente, nominatane custodenel verbale notarile di inventario del 13.12.2010, ma in relazione alpossesso esercitato dalla ricorrente su tale veicolo dalla morte di LuigiSeppi (22.6.2010) fino al 7.10.2013, accompagnato dall'uso dello stessoNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026dalla morte del padre fino alla redazione dell'inventario notarile,nell'ambito del quale la attuale ricorrente era stata avvertita che nonpoteva usarlo, il tutto come desunto dall'interrogatorio formale dellaricorrente e dalle testimonianze concordanti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, peraltro, ha ritenuto che la ricorrente avesseaccettato puramente e semplicemente l'eredità paterna anche in ragionedel possesso, dopo la morte del padre, dell'immobile di Montemarciano,risultante dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché aisensi dell'art. 476 c.c. in ragione della voltura catastale a suo nome degliimmobili prima intestati al padre, [OSCURATO:PERSONA], dopo la pubblicazione deltestamento di quest'ultimo e la redazione dell'inventario.Ne consegue che l'unica violazione di legge lamentata non sarebbecomunque in grado di intaccare l'avvenuto riconoscimento della qualità dierede puro e semplice attribuita alla ricorrente sulla base di tali dueulteriori rationes decidendi, non censurate nel ricorso.Per il resto, con il motivo si richiedono rivalutazioni nel merito delmateriale probatorio, volte ad escludere la qualificazione in termini dipossesso di taluni atti della ricorrente.2) Con il secondo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 2727 e 2697 c.c. in relazione all'art. 485 c.c..Si assume che l'impugnata sentenza abbia riconosciuto la ricorrente comeerede pura e semplice dei genitori defunti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sulla base di una non consentita doppia presunzione: da un lato sulla basedella convivenza della ricorrente, negli ultimi anni della loro vita, con igenitori, prima presso la sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con il padre e poipresso l'abitazione della madre; e poi perché la Corte distrettuale avrebbepresunto che i genitori avessero con sé i propri beni mobili, per poiulteriormente presumere che, dopo la morte dei genitori, i loro beni mobiliNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026fossero rimasti nel possesso della ricorrente, che non li aveva restituiti allamassa ereditaria.2.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazionedell'impugnata sentenza, che ha riconosciuto la ricorrente erede pura esemplice di entrambi i genitori, sulla base delle rationes decidendi giàindicate nel trattare del precedente motivo, e non perché l'abbiaconsiderata nel possesso di beni mobili dei genitori, neppure esattamenteindicati nel ricorso, utilizzando la presunzione di una presunzione inviolazione dell'art. 2727 c.c..3) Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 476 c.c..Si assume che la Corte distrettuale non avrebbe svolto un'indaginerigorosa sulla volontà della ricorrente di accettare l'eredità paterna, inquanto la voltura catastale degli immobili a suo nome sarebbe stataeffettuata su richiesta di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA], come emergente daldocumento 3 allegato all'atto di appello, e non su richiesta dellaricorrente.3.1.

Il motivo è inammissibile perché, pur invocandosi la violazionedell'art. 476 c.c., in realtà non si assume che il giudice di secondo gradoabbia tenuto presente un'errata nozione di accettazione tacita dell'ereditàe commesso quindi un errore di sussunzione della fattispecie concreta inquella astratta.Si vorrebbe piuttosto ottenere una rivalutazione del materiale probatorio,allo scopo di vedere riconosciuto che a chiedere la voltura catastale degliimmobili paterni sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] e non la ricorrente, conconseguente impossibilità di attribuire a tale atto il significato diun'accettazione tacita dell'eredità da parte della ricorrente.

Una talerivalutazione di merito, però, non è consentita in sede di legittimità,mentre non si è potuto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5)c.p.c. per l'omessa considerazione della voltura catastale immobiliare suNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026richiesta di [OSCURATO:PERSONA], prodotta in secondo grado, per l'esistenza sulpunto di una “doppia conforme”, con conseguente applicabilità dell'art.348 ter ultimo comma c.p.c..La Corte rileva infine, ad abundantiam, che la questione della richiestadella voltura catastale degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] da parte del figlio LucaSeppi non è stata trattata nella sentenza impugnata, né la ricorrente dàconto del dove e come abbia rappresentato la circostanza nel giudizio dimerito.4.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizioneaccelerata implica che la ricorrente, oltre ad essere condannata persoccombenza al pagamento delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e MauroTundo, separatamente difesi, va condannata ai sensi dell'art. 380-bisultimo comma c.p.c. al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.in favore dei predetti, nonché al pagamento in favore della Cassa delleammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., degli importi indicati indispositivo.Non si ritengono invece sussistenti i presupposti del dolo, o colpa grave, edell'ulteriore danno, che possano giustificare un'autonoma condanna dellaSeppi al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno deicontroricorrenti in euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi,oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15 per cento.Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma,c.p.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], liquidandoli perciascuno in euro 1.000,00, nonché al pagamento in favore della Cassadelle ammende dell'importo di euro 500,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1336/2023depositata il 20.6.2023.Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 2018 conveniva innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, per quanto qui interessa, invia principale l'accertamento della qualità di erede pura e semplice deidefunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della convenuta, ed insubordine, ove la stessa fosse considerata una semplice chiamataall'eredità rinunciante, di essere autorizzato ad accettare le eredità allamedesima devolute dei genitori fino a concorrenza del proprio credito exart. 524 c.c..Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto di tutte ledomande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.Con successivo atto di citazione, sempre del 2018, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento e ladeclaratoria che quest’ultima aveva accettato tacitamente l’eredità deidefunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avendo posto in essere atti chepresupponevano la sua volontà di accettare l’eredità ed avendo comunqueil possesso dei beni ereditari dei defunti genitori, e chiedendo altresì didichiarare che la stessa era erede pura e semplice dei medesimi, perchénon aveva provveduto ad accettare ovvero rinunziare alle rispettiveeredità entro quaranta giorni decorrenti dalla redazione dell’inventario cheera stato chiesto da sua madre, [OSCURATO:PERSONA], e da suo fratello, LucaSeppi, come previsto dall’art. 485 c.c.La convenuta si costituiva anche in questo procedimento, chiedendo ilrigetto di tutte le domande attoree perché infondate.Entrambi gli attori, in quanto creditori di [OSCURATO:PERSONA], avevano pignoratobeni immobili che a lei risultavano catastalmente intestati, ma nelleprocedure esecutive intraprese, il giudice dell'esecuzione aveva rilevatoche mancava la continuità delle trascrizioni, dal momento che nonNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultava trascritta l'accettazione dell'eredità dei genitori da parte di LuisaSeppi, ed aveva quindi disposto la sospensione delle procedure esecutiveper consentire ai creditori procedenti di fare accertare l'accettazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] dell'eredità dei genitori, negata dall'esecutata, edottenere la trascrizione della stessa.Riunite le cause, il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 20826/2019dichiarava che la convenuta aveva accettato tacitamente l’eredità di LuigiSeppi e [OSCURATO:PERSONA], ordinando al Conservatore territorialmentecompetente di provvedere alla trascrizione della sentenza ed allatrascrizione dell'avvenuta accettazione di eredità.2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’impugnazione, cosìcome [OSCURATO:PERSONA], il quale rilevava altresì la sussistenza dei presuppostiper la condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c..Con la sentenza n. 1336/2023 del 18.4/20.6.2023, la Corte d’appello diBologna respingeva l’appello, ritenendo corretta e condivisibile la decisionedel giudice di prime cure in riferimento alle norme di diritto applicabili alcaso concreto, nonché raggiunta la prova ad onere degli attori relativa alpossesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei beni ereditari appartenuti ai defuntigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso aquesta Corte, affidandosi a tre motivi ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con separati controricorsi.È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.per manifesta infondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato tempestiva istanza di decisione, a seguito dellaquale è stata fissata adunanza in camera di consiglio, nell’imminenza dellaquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art.380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 485 c.c..Si assume che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto ricomprenderenella nozione di possesso di bene ereditario, che fa considerare erede puroe semplice il chiamato all'eredità che non chieda entro tre mesidall'apertura della successione l'inventario dei beni del defunto, ladetenzione da parte della ricorrente, a titolo di custodia, dell'autovetturaVolkswagen Golf di proprietà del defunto padre, [OSCURATO:PERSONA], emergentedal verbale di inventario del 13.12.2010, che era stato redatto dal notaioMonica Naldi su richiesta della vedova del predetto, [OSCURATO:PERSONA], e delfiglio, [OSCURATO:PERSONA], che avevano accettato l'eredità di [OSCURATO:PERSONA] conbeneficio d'inventario.Per il resto si assume che, in base alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],sarebbe risultato solo che la ricorrente avesse usato l'auto della madre,una [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del padre, e non che ne avesse avuto ilpossesso dopo la morte della madre, e che dalla testimonianza di GiorgioGiaccani fosse risultato solo che in un'occasione il teste aveva visto laricorrente uscire dal cancello sempre aperto dell'immobile diMontemarciano, ma non all'interno di esso, per cui non si sarebbe potutoritenere provato il di lei possesso dell'immobile, del quale non avrebbe maiavuto le chiavi.1.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 485 c.c., la censuranon si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fattoapplicazione dell'art. 485 c.c. non in relazione alla custodia dellaVolkswagen Golf paterna da parte della ricorrente, nominatane custodenel verbale notarile di inventario del 13.12.2010, ma in relazione alpossesso esercitato dalla ricorrente su tale veicolo dalla morte di LuigiSeppi (22.6.2010) fino al 7.10.2013, accompagnato dall'uso dello stessoNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026dalla morte del padre fino alla redazione dell'inventario notarile,nell'ambito del quale la attuale ricorrente era stata avvertita che nonpoteva usarlo, il tutto come desunto dall'interrogatorio formale dellaricorrente e dalle testimonianze concordanti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, peraltro, ha ritenuto che la ricorrente avesseaccettato puramente e semplicemente l'eredità paterna anche in ragionedel possesso, dopo la morte del padre, dell'immobile di Montemarciano,risultante dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché aisensi dell'art. 476 c.c. in ragione della voltura catastale a suo nome degliimmobili prima intestati al padre, [OSCURATO:PERSONA], dopo la pubblicazione deltestamento di quest'ultimo e la redazione dell'inventario.Ne consegue che l'unica violazione di legge lamentata non sarebbecomunque in grado di intaccare l'avvenuto riconoscimento della qualità dierede puro e semplice attribuita alla ricorrente sulla base di tali dueulteriori rationes decidendi, non censurate nel ricorso.Per il resto, con il motivo si richiedono rivalutazioni nel merito delmateriale probatorio, volte ad escludere la qualificazione in termini dipossesso di taluni atti della ricorrente.2) Con il secondo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 2727 e 2697 c.c. in relazione all'art. 485 c.c..Si assume che l'impugnata sentenza abbia riconosciuto la ricorrente comeerede pura e semplice dei genitori defunti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sulla base di una non consentita doppia presunzione: da un lato sulla basedella convivenza della ricorrente, negli ultimi anni della loro vita, con igenitori, prima presso la sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con il padre e poipresso l'abitazione della madre; e poi perché la Corte distrettuale avrebbepresunto che i genitori avessero con sé i propri beni mobili, per poiulteriormente presumere che, dopo la morte dei genitori, i loro beni mobiliNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026fossero rimasti nel possesso della ricorrente, che non li aveva restituiti allamassa ereditaria.2.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazionedell'impugnata sentenza, che ha riconosciuto la ricorrente erede pura esemplice di entrambi i genitori, sulla base delle rationes decidendi giàindicate nel trattare del precedente motivo, e non perché l'abbiaconsiderata nel possesso di beni mobili dei genitori, neppure esattamenteindicati nel ricorso, utilizzando la presunzione di una presunzione inviolazione dell'art. 2727 c.c..3) Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 476 c.c..Si assume che la Corte distrettuale non avrebbe svolto un'indaginerigorosa sulla volontà della ricorrente di accettare l'eredità paterna, inquanto la voltura catastale degli immobili a suo nome sarebbe stataeffettuata su richiesta di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA], come emergente daldocumento 3 allegato all'atto di appello, e non su richiesta dellaricorrente.3.1. Il motivo è inammissibile perché, pur invocandosi la violazionedell'art. 476 c.c., in realtà non si assume che il giudice di secondo gradoabbia tenuto presente un'errata nozione di accettazione tacita dell'ereditàe commesso quindi un errore di sussunzione della fattispecie concreta inquella astratta.Si vorrebbe piuttosto ottenere una rivalutazione del materiale probatorio,allo scopo di vedere riconosciuto che a chiedere la voltura catastale degliimmobili paterni sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] e non la ricorrente, conconseguente impossibilità di attribuire a tale atto il significato diun'accettazione tacita dell'eredità da parte della ricorrente. Una talerivalutazione di merito, però, non è consentita in sede di legittimità,mentre non si è potuto invocare il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5)c.p.c. per l'omessa considerazione della voltura catastale immobiliare suNumero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026richiesta di [OSCURATO:PERSONA], prodotta in secondo grado, per l'esistenza sulpunto di una “doppia conforme”, con conseguente applicabilità dell'art.348 ter ultimo comma c.p.c..La Corte rileva infine, ad abundantiam, che la questione della richiestadella voltura catastale degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] da parte del figlio LucaSeppi non è stata trattata nella sentenza impugnata, né la ricorrente dàconto del dove e come abbia rappresentato la circostanza nel giudizio dimerito.4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizioneaccelerata implica che la ricorrente, oltre ad essere condannata persoccombenza al pagamento delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e MauroTundo, separatamente difesi, va condannata ai sensi dell'art. 380-bisultimo comma c.p.c. al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.in favore dei predetti, nonché al pagamento in favore della Cassa delleammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., degli importi indicati indispositivo.Non si ritengono invece sussistenti i presupposti del dolo, o colpa grave, edell'ulteriore danno, che possano giustificare un'autonoma condanna dellaSeppi al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno deicontroricorrenti in euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi,oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15 per cento.Numero registro generale 19302/2023Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 12263/2026Data pubblicazione 01/05/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma,c.p.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], liquidandoli perciascuno in euro 1.000,00, nonché al pagamento in favore della Cassadelle ammende dell'importo di euro 500,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente
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