CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al giudizio sulla pena, avendo i giudici diappello errato nell’applicare la recidiva e nel mancato contenimento della penanei minimi edittali, oltre che meramente reiterativo di profili di censura giàesaminati e respinti dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamenteinfondato;che, infatti, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onereargomentativo con riferimento alle doglianze prospettate nell’atto di gravame,evidenziando, da un lato, come il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e la precedente condanna sia indicativo di una perdurante inclinazionecriminale e di una accresciuta capacità a delinquere, e, dall’altro lato, come lapena determinata dal primo giudice sia del tutto proporzionata alla gravità delfatto e alla callidità delle modalità della condotta realizzata dall’odierno ricorrente(si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]