CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15519/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 200 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – litisconsorzio – studi di settore AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1252/07/14 depositata in data 11 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente EDILOR di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2006, con cui venivano rettificati i redditi di impresa sulla base della metodologia degli studi di settore standardizzati, con riferimento al cluster dello studio di settore TG40U, relativo alle imprese che affittano fabbricati a uso commerciale, recuperandosi anche maggiore IRPEF a carico delle socie per trasparenza; che successivamente analogo ricorso veniva proposto dall’altra socia [OSCURATO:PERSONA]; che la CTP di Savona ha accolto i ricorsi della società e delle tre socie e che la CTP di Genova ha accolto il ricorso proposto dalla socia [OSCURATO:PERSONA]; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 11 dicembre 2014, previa riunione della causa proposta da [OSCURATO:PERSONA] a quella relativa alle altre contribuenti, ha accolto gli appelli dell’Ufficio; che il giudice di appello, dopo avere rigettato l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, ha ritenuto legittimo il ricorso alla metodologia standardizzata mediante studi di settore, in relazione alla quale ha accertato il rispetto del contraddittorio preventivo, all’esito del quale è stato ridotto l’originario importo accertato, adeguando l’accertamento alla realtà economica degli immobili locati (capannone e cinque box), confermando la legittimità dell’accertamento nel merito; che propongono ricorso per cassazione le contribuenti, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con riferimento al sesto motivo - con cui si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 d. lgs. n. 546/1992 e 102 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto rispettato il contraddittorio processuale - non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio; P. Q. M. Vistol’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine della fissazione della trattazione della