CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32431/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], ISTITUTO Adunanza cameraleCOMPRENSIVO [OSCURATO:PERSONA], in persona,OSCURAMENTOrispettivamente, del Ministro, del Direttore regionale e del DATI SENSIBILIDirigente “pro tempore”, domiciliati “ex lege” in Roma, via deiPortoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lirappresenta e difende per legge;- ricorrenti -controA.E. , P.H. , nella qualità diesercenti la responsabilità genitoriale sulla minore B.Z.[...] con domicilio eletto in Roma, viale Delle Milizie 1,Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GHERA, ma domiciliatiData pubblicazione 12/12/2025“ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propridifensori come in atti, rappresentati e difesi dall’AvvocatoDomenico GAROFALO;- controricorrenti -Avverso la sentenza n. 354/2022, della Corte d’appello di Trieste,depositata in data 28/09/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. Il Ministero dell’Istruzione, l’[OSCURATO:PERSONA] peril [OSCURATO:PERSONA]Giulia-[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Udinee l’[OSCURATO:PERSONA] di Cervignano del Friuli (d’ora in poi, “leAmministrazioni”) ricorrono, sulla base di tre motivi, per lacassazione della sentenza n. 3054/22, del 28 settembre 2022,della Corte d’appello di Trieste, che – respingendone il gravameavverso l’ordinanza del 15 giugno 2021, resa dal Tribunale diUdine a norma dell’art. 702-ter, comma 4, cod. proc. civ. – haconfermato l’accoglimento della domanda proposta da A.E.[...] e P.H. , nella qualità di esercenti laresponsabilità genitoriale sulla minore B.Z. , voltaad accertare l’esistenza di una condotta discriminatoria, in dannodella loro figlia, posta in essere dall’amministrazione scolastica,nonché a condannare le convenute alla cessazione di talecondotta e al risarcimento del danno, liquidato nella misura di €5.000,00.2. Riferiscono, in punto di fatto le Amministrazioni ricorrentiche i predetti A.E. e P.H. agivanonelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/2025bis cod. proc. civ., affinché venisse accertata la naturadiscriminatoria della decisione assunta dall’amministrazionescolastica di assegnare alla minore B.Z. , affettada deficit uditivo, un insegnante di sostegno – non a conoscenzadella lingua dei segni – per ventotto ore settimanali, conl’affiancamento di quattordici ore settimanali di un’educatrice LIS.Su tali basi, gli attori chiedevano condannarsi le Amministrazioniconvenute a provvedere immediatamente all’assegnazione allaminore, per l’anno scolastico allora in corso (a.s. 2020/2021), pertutto l’orario scolastico pari a n. 32 ore settimanali, oppure, in viasubordinata, per n. 25 ore settimanali, di un insegnante disostegno che conoscesse la lingua dei segni (LIS), ovvero, nelladenegata ipotesi in cui ciò non fosse stato possibile, di uninterprete della lingua dei segni in affiancamento alla docente disostegno già individuata, così da consentire alla minore ilsoddisfacimento dei diritti all’educazione e all’istruzione.Veniva, inoltre, richiesta la condanna delle Amministrazioniconvenute all’adozione di un piano di rimozione dellediscriminazioni accertate e ad assegnare a B.Z. ,per gli anni scolastici a venire e fino all’espletamento dell’obbligoscolastico, un insegnante di sostegno a conoscenza della linguadei segni ovvero, nella denegata ipotesi in cui ciò non fosse statopossibile, un interprete della lingua dei segni in affiancamento aldocente di sostegno già individuato così da consentirle alla minoredi fruire di fatto del diritto all’educazione e all’istruzione per tuttol’orario scolastico, oppure, in via subordinata, per il numeromassimo di ore settimanali di sostegno previste dalla legge.Si chiedeva, poi, all’adito giudicante di fissare, ai sensi e pergli effetti dell’art. 614-bis cod. proc. civ., la somma di denarodovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero perogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento da parte delleOscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/2025Amministrazioni convenute, somma da determinarsi in viaequitativa.Veniva, infine, domandata la condanna delle convenute, insolido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, daquantificarsi in via equitativa.[OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio per resistere alladomanda, sostenendo che il piano educativo individualizzato (cd.“PEI”), previsto per la scolara, non contemplava affatto l’utilizzoesclusivo della lingua dei segni e che la docente di sostegno – ilcui operato, peraltro, era stato apprezzato dalla famiglia – erastata individuata mediante legittimo scorrimento dellegraduatorie. Si contestava, infine, la pretesa risarcitoria ex art.2059 cod. civ., data l’impossibilità di riscontrare alcun tipo didiscriminazione (né diretta, né indiretta) da partedell’amministrazione scolastica, considerato anche che ognunodegli obiettivi del “PEI” era stato conseguito dall’allieva.Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, ordinando –sul presupposto della natura discriminatoria della condotta postain essere dalle Amministrazioni convenute – la cessazione dellacondotta discriminatoria e la concessione, per tutto l’orarioscolastico, pari a n. 32 ore settimanali, e comunque per almeno25 ore settimanali, di un insegnante di sostegno che conoscessela lingua dei segni, ovvero di un interprete della lingua dei segniin affiancamento al docente di sostegno già individuato, e ciò nonsolo per l’anno scolastico allora in corso (a.s. 2020/2021) maanche per gli anni scolastici successivi, salvo variazioni dellasituazione fattuale della minore. Inoltre, il giudice di prime curefissava, ex art. 614-bis cod. proc. civ., in € 400,00 mensili lasomma di danaro dovuta per ogni mese di ritardo nell’esecuzionedel provvedimento, condannando pure le Amministrazioniconvenute al risarcimento dei danni in favore di B.Z.Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025B.Z. , liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legaliData pubblicazione 12/12/2025dalla domanda al saldo.Esperito gravame dalle convenute soccombenti, il giudiced’appello lo rigettava.3. Avverso la sentenza della Corte giuliana hanno propostoricorso per cassazione le Amministrazioni, sulla base – come detto– di tre motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 1),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.,degli artt. 127, 399 e 401 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dell’art. 1, comma197, della legge 13 luglio 2015, n. 107, degli artt. 3 e 12 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’art. 5 del d.P.R. 24 febbraio1994, dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), edell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.Le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] premettono che il “pianoeducativo individualizzato”, definito ai sensi della legge n. 104 del1992, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire ilsupporto per il numero di ore programmato, senza lasciare adessa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione dellerisorse disponibili. Nella specie, l’oggetto di contestazione “nonera tanto il contenuto del cd. PEI” (situazione che avrebbecomportato – si osservano sempre nel ricorso – un necessariomutamento di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo),“ma l’applicazione delle disposizioni contenute” nello stesso, “edin particolare la esatta individuazione di un docente competenteper la formazione ed assistenza dell’alunna, situazione che hapacificamente determinato l’incardinarsi del giudizio innanzi allagiurisdizione ordinaria”.Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025La Corte territoriale avrebbe, dunque, errato – secondo leData pubblicazione 12/12/2025ricorrenti Amministrazioni – “nella parte in cui, pur confermandonella sostanza la pronuncia di primo grado, ha travalicato i limitidella propria giurisdizione”. E ciò, in particolare, là dove affermanon costituire “una giustificazione il fatto che l’AmministrazioneScolastica sia stata costretta o meno a procedere alla chiamata amezzo di selezione di graduatoria”, giacché l’art. 3 della legge n.104 del 1992 (peraltro, indicata erroneamente in sentenza comen. 106) precisa che, “in caso di portatori di handicap grave ci deveessere priorità nei programmi e negli interventi dei servizipubblici”, nonché ritenendo che la “procedura di chiamata degliinsegnanti e l’obbligo di seguire la graduatoria non esoneranol’[OSCURATO:PERSONA] da responsabilità”, dal momentoche, se con “le chiamate dalla graduatoria non si reperiscononell’elenco insegnanti di sostegno specializzati e idonei”,all’insegnante si deve affiancare “un interprete della lingua deisegni, come è stato scritto nella sentenza di primo grado”.Così pronunciandosi, tuttavia, la Corte giuliana “ha intesosostituirsi all’apprezzamento discrezionale dell’AmministrazioneScolastica (in tal modo sconfinando nel precluso sindacato delmerito dell’azione amministrativa) che ha espressamenteindividuato le risorse professionali attuative del PEI nel docentedi sostegno, nei docenti titolari della classe e nell’educatrice delterritorio”. Infatti, “il PEI” – sottolineano sempre leAmministrazioni ricorrenti – “assegna la funzione di rinforzocomunicativo dell’allieva mediante la LIS all’educatrice delterritorio”, prestazione “pacificamente somministrata”, e dunque“senza necessità e/o obbligo di prevedere l’inserimento di una nonmeglio precisata ulteriore figura di interprete, anche tenuto contoche l’utilizzo della LIS non è mai stato configurato come mezzoesclusivo di comunicazione con l’allieva”.Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/20253.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.Data pubblicazione 12/12/20253), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 97Cost., degli artt. 127, 139, 399 e 401 del d.lgs. 16 aprile 1994,n. 297, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dell’art. 1,comma 197, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e degli artt. 3 e12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.Evidenziano le ricorrenti che è “incontroverso il fatto secondocui l’[OSCURATO:PERSONA]”, per individuare l’insegnante disostegno, “effettuò lo scorrimento delle graduatorie secondol’ordine di legge (circostanza rimasta pacifica in entrambi i gradidel giudizio di merito)”, procedendo dapprima “allo scorrimentodelle graduatorie per insegnanti specializzati, senza, però, alcunrisultato utile, “poiché i candidati risultarono o già occupati o nondisponibili ad accettare l’incarico”. Parimenti, l’amministrazionescolastica “effettuò lo scorrimento delle liste delle scuole vicinerelative ai posti di sostegno, ma anche tale scorrimento nonprodusse risultati”.La sentenza impugnata, dunque, errerebbe, là dove “omettedi considerare che l’ordinamento imponeva alla scuola di attingerealle graduatorie per il reclutamento della docente di sostegno,senza poter discriminare in base all’inesistente specializzazionenella LIS”.In assenza di “alternative lecite possibili”, l’aver individuato ildocente che poi assunse l’incarico, pur in difetto di conoscenzadella LIS (che ebbe, peraltro, in seguito ad apprenderla, seguendocorsi a proprie spese), “non poteva costituire, allo stesso tempo,principio di non contraddizione”.A diverse conclusioni non sarebbe dato pervenire “nemmenoalla luce della normativa concernente le «assunzioni in deroga»degli insegnanti di sostegno”, ovvero quelle “in deroga al rapportodocenti-alunni” (e dunque “in più” rispetto alle risultanzeOscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/2025dell’organico di diritto), dapprima prevista in presenza di“handicap particolarmente gravi” e, di seguito, per le “esigenze ditutti i disabili”. Orbene, sebbene tali norme derogatorie sianostate abrogate dall’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24dicembre 2007, n. 244, la Corte costituzionale – rammentano lericorrenti – nel dichiarare l’incostituzionalità tali norme abrogatriciha inteso rimarcare il carattere costituzionalmente necessariodall’assunzione di personale di sostegno a tempo determinatoanche in deroga ai limiti di organico, “ma non ha certamenteinteso derogare alle regole che presiedono al reclutamento deidocenti e, quindi, all’obbligo per l’amministrazione di procederemediante lo scorrimento delle graduatorie”.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.,degli artt. 1218 e 2043 cod. civ., in combinato disposto con gliartt. 115, 116 e 336 cod. proc. civ.Si censura la decisione del giudice d’appello di confermare lacondanna delle Amministrazioni odierne ricorrenti al risarcimentodel danno, esito raggiunto, si sostiene, “sulla base di un meroragionamento presuntivo, ed in assenza di alcun principio di provasull’effettivo danno subito dall’alunna, che – al contrario come èpacifico in atti – non solo ha conseguito tutti gli obiettivi previstidal PEI ma, nel corso dell’anno scolastico, ha mostratomiglioramenti nell’apprendimento così come confermato da tuttala documentazione depositata nel corso di giudizio e maicontestato dalle parti”.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, concontroricorso, il A.E. e la P.H. , nella già indicata qualità,chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque,rigettata.Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/20255. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. I controricorrenti hanno presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.8.1. Il primo motivo è fondato.8.1.1. Nello scrutinarlo, tuttavia, deve essere “in limine”disattesa l’eccezione preliminare sollevata dai controricorrenti, iquali assumono che tale motivo – al pari del secondo – sarebbeinammissibile, per difetto di specificità, evocando una pluralità dinorme, si sostiene, senza però dettagliatamente specificare incosa (o meglio, in relazione a quali affermazioni contenute nellasentenza impugnata) si sarebbe sostanziata la loro violazione.Orbene, osserva questo Collegio che, effettivamente, il motivodi ricorso per cassazione deve, a pena d’inammissibilità dellacensura, non solo “di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione”, ma anche “esaminarne il contenutoprecettivo” e “raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastanocol precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un.,Oscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/2025sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01; in sensoanalogo Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 20870, Rv. 671836-01).Nella specie, tuttavia, il requisito di cui all’art. 366, comma 1,n. 4), cod. proc. civ. deve ritenersi soddisfatto, dato che con ilprimo motivo di ricorso, nella sostanza, le amministrazioniricorrenti lamentano che il giudice d’appello (anzi, ciascuno deigiudici di merito) avrebbe esorbitato dal potere conferitogli, nonlimitandosi a sindacare l’attuazione del c.d. “PEI”, ma di fattooperandone una riscrittura.8.1.2. Oltre che ammissibile, il motivo è anche fondato.Nel confermare la decisione – già assunta dal primo giudice –di ordinare l’assegnazione, all’alunna, di un insegnante disostegno che conosca la lingua dei segni, ovvero di un interpretedella lingua dei segni in affiancamento al docente di sostegno, laCorte giuliana si è, effettivamente, sostituita all’apprezzamentodiscrezionale dell’amministrazione scolastica (in tal modosconfinando nel precluso sindacato del merito dell’azioneamministrativa), avendo questa espressamente individuato lerisorse professionali attuative del PEI “nel docente di sostegno,nei docenti titolari della classe e nell’educatrice del territorio”.Infatti, “il PEI” predisposto per B.Z. – comesottolineano le ricorrenti – “assegna la funzione di rinforzocomunicativo dell’allieva mediante la LIS all’educatrice delterritorio”, facendo, pertanto, ricorso ad una diversa figuraprofessionale rispetto all’insegnante di sostegno, nonspecificamente prescritta nel “PEI”.Sotto questo aspetto, ovvero in relazione al fatto che il “PEI”predisposto per l’alunna B.Z. si limitava solo ad “incentivare laLIS” (peraltro, unitamente alla c.d. “CAA”, vale a dire lacomunicazione aumentativa alternativa), senza però prevedereOscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/2025specifiche misure diverse dall’assegnazione di una educatrice, sideve pervenire all’accoglimento del motivo.Va, infatti, ribadito che fa capo all’amministrazione scolastica,e ad essa soltanto, “il potere discrezionale, espressionedell’autonomia organizzativa e didattica, di individuazione dellamisura più adeguata al sostegno”, e ciò mediante“formalizzazione del piano suddetto”, una volta avvenuta la quale“si determina il sorgere dell’obbligo dell’amministrazione digarantire il supporto per il numero di ore programmato ed ilcorrelato diritto dell’alunno disabile all’istruzione come pianificata,nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifichenecessità dell’alunno stesso” (così, in motivazione, Cass. Sez.Un., ord. 28 gennaio 2020, n. 1870, Rv. 656799-01). Solo,dunque, la “condotta dell’amministrazione che non appresti ilsostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto deldisabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico,la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzionedell’offerta formativa per gli alunni normo-dotati, concretizzadiscriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudiceordinario” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 28 febbraio2017, n. 5060, Rv. 643119-01).9. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e lasentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corted’appello di Trieste, in diversa composizione, per la decisione sulmerito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio didiritto:“rientra nel potere discrezionale dell’amministrazionescolastica, e di essa soltanto, l’individuazione della misura piùadeguata al sostegno dell’alunno disabile, da formalizzareOscuramento disposto Numero registro generale 28667/2022Numero sezionale 3493/2025Numero di raccolta generale 32431/2025Data pubblicazione 12/12/2025individualizzato», con conseguente obbligo dell’amministrazionedi garantire il diritto dell’alunno disabile all’istruzione comepianificata, la violazione del quale integra condotta discriminatoriaindiretta”.I restanti motivi rimangono assorbiti.10. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi deicontroricorrenti e della loro figlia minore, ai sensi dell’art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandoassorbiti i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione,per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi dei controricorrenti edella loro figlia minore.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 9 luglio2025.La PresidenteLina RUBINO