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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31414/2022

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o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Gregorio VII, n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA]:avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 568/14, depositata in data 23 aprile 2014; udita la relazionesvolta, ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella, nella camera di consiglio del 29 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti di causa (ricorso, controricorso e sentenza impugnata) risulta che: -in data 15 luglio 2008 la Guardia di Finanza, Nucleo di Genova, redigeva un [OSCURATO:PERSONA] di Contestazione (in seguito, p.v.c.) relativamente all’anno di imposta 2006 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, “[OSCURATO:PERSONA]”), incorporata nella società [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale venivano evidenziati alcuni costi ritenuti di non competenza per complessivi € 95.000,00. -In data 29 settembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di adesione al p.v.c., ex art. 5 bis d.lgs. del 19 giugno 1997 n. 218. -In data 23 febbraio 2009 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’atto di definizione dell’accertamento parziale n.

R4CA31100128/2008, recuperando la maggior parte dell’IRES dovuta e nel contempo irrogando la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione. - [OSCURATO:PERSONA] , ricevuto il suddetto atto di definizione, presentava istanza di annullamento in autotutela, ravvisando un errore di calcolo nella liquidazione delle imposte e chiedeva, per l’effetto, una riduzione del maggior reddito accertato da € 95.000,00 ad € 19.000,00. - L’Agenzia delle Entrate respingeva l’istanza di annullamento in autotutela in data 10 marzo 2009 e, considerato che nelle more la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto per l’atto di adesione, emetteva l’atto di contestazione n.

R4CC01100361/2008 che veniva notificato alla Società in data 11 maggio 2009, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 9.450,00. - Con due distinti ricorsi ritualmente notificati, la [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova sia l’atto di definizione dell’accertamento parziale n.

R4CA31100128/2008 (giudizio incardinato al n. 1303/2009 R.G.), sia il consequenziale atto di contestazione n.

R4CC01100361/2008 (giudizio incardinato al n. 1983/2009 R.G.), lamentando in entrambi i casi che l’Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto: a) delle perdite fiscali maturate in diminuzione del maggior reddito accertato; b) delle agevolazioni previste dal d-.l. 457/97 per reddito derivanteda navi iscritte nel registro internazionale, e chiedeva l’annullamento della pretesa fiscale oggetto dei due atti impugnati. -In entrambi i procedimenti di primo grado, l’Agenzia delle Entrate rilevava l’inammissibilità dei ricorsi per asserita non impugnabilità dei sottesi provvedimenti impugnati e deducendone, comunque, l’infondatezza nel merito. - Entrambi i ricorsi venivano dichiarati inammissibili dalla adita Commissione tributaria provinciale di Genova.

In particolare, il ricorso avverso l’atto di definizione dell’accertamento parziale n.

R4CA31100128/2008 veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 101/13/10 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in data 21 aprile 2010 e depositata in data 27 aprile 2010; il ricorso avverso l’atto di contestazione n.

R4CC01100361/2008 veniva invece dichiarato inammissibile con sentenza n. 102/13/10 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in data 27/04/2010. -[OSCURATO:SOCIETA]., incorporante di [OSCURATO:PERSONA], propose appello avverso le sentenze di primo grado lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis,comma 2, n. 7, d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, 24,comma 2°, Cost., 84 d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 e 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212. - Con sentenza n. 568, depositata in data 23 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Genova n. 101/13/10 relativa all’atto di definizione dell’accertamento parziale R4CA31100128/IRES 2006.

2. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale sentenza svolgendo due distinti motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria telematica ex art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione sull’oggetto della controversia.

1.1. Nello specifico, secondo la prospettazione erariale, la sentenza della CTR n. 568/14 sarebbe “palesemente nulla”, in quanto con tale pronuncia la Commissione tributaria regionale avrebbe «annullato l’atto di definizione irrogazione sanzioni n.

R4CC01100361, anziché l’atto di accertamento parziale n.

R4CA31100128 oggetto della controversia sottoposta al suo esame», e ciò avrebbe fatto «sulla scorta di argomentazioni che, già ictu oculi, sono evidentemente riferibili, in via esclusiva, al primo provvedimento (n.

R4CC01100361) e non anche al secondo (n.

R4CA31100128)» L’errore si sarebbe riprodotto, ad oggetti invertiti, nella sentenza n. 569/14 ove la Commissione tributaria regionale avrebbe « annullato l’atto di definizione dell’accertamento parziale n.

R4CA31100128, anziché l’atto di definizione di irrogazione sanzioni n.

R4CC01100361, oggetto della controversia sottoposta al suo esame», sulla scorta di argomentazioni riferibili, ictu oculi, all’altro provvedimento.

In sostanza il Collegio giudicante, investito dei due appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a., incardinati ai progressivi numeri diruolo generale 6/11 e 7 /11 , l’uno deciso con sentenza n. 568/13 (oggetto del presente giudizio) e l’altro deciso con sentenza 569/13- entrambe emesse nella medesima data del 18/10/2013e redatt e dal medesimo estensore - avrebbe invertito le motivazioni scambiando gli oggetti del giudizio (cfr. ricorso dell’Agenzia delle Entrate, pag. 27 e pag. 28).

1.2. La società controricorrente ha resistito al gravame sostenendo che tale inversione delle motivazioni delle sentenze ha , in realtà, sostanziato un errore materiale e, quindi, sanabile, come peraltro risulterebbe dalle stesse difese dell’Agenzia delle entrate che ha rappresentato un errore percepibile e rilevabile ictu oculi.

2. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

2.1. La sentenza in epigrafe (n. 568/14), mentre nel frontespizio reca i dati corretti dell’atto impugnato (atto di definizione dell’accertamento parziale n.

R4CA31100128), del numero di ruolo generale 6/11, nonché della sentenza impugnata in appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla società avverso tale atto di definizione (sentenza n. 101/13/10 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in data 21 aprile 2010), reca, poi, sia nella parte narrativa che nella parte argomentativa, una motivazione che nulla a che a vedere con gli elementi di individuazione del giudizio appena indicati, ma che fa riferimento a controversia riguardante l’atto di contestazione di irrogazione di sanzioni n.

R4CC01100361, invece, incardinato al numero di ruolo generale7/11 ed oggetto della decisione di altra sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, n. 102/13/10.2.2.

E’ di tutta evidenzache l’intero impianto decisionale si riferisca ad un diverso attofiscale e, soprattutto , a diverse ragioni giustificative del suo annullamento, il che comporta la nullità dell’impugnata sentenza per omissione di pronuncia, atteso che la decisione assunta si riferisce ad una controversia avente tutt’altro oggetto come dimostra la non rispondenza dei dati indicati nell’epigrafe della sentenza della CTR n. 568/14 rispetto alle conclusioni rese [«[…] in conclusione, poiché tenuto conto delle perdite pregresse relative all'esercizio 2001 utilizzabili fino alla capienza del reddito di impresa accertato nel 2006, a seguito del rilievo relativo alle deduzione dei costi non di competenza dell'esercizio di euro 95.000, di cui al più volte citato p.v.c. del 15 luglio 2008, il reddito imponibile della società risultava uguale a zero, la pretesa fiscale di cui all'atto di definizione dell'accertamento impugnato deve ritenersi illegittima e tale deve ritenersi conseguentemente anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n.

R4CC01100361 impugnato emesso per sanzionare l'omesso versamento di quanto richiesto con l'atto di definizione dell'accertamento parziale» (n.d.r. sottolineatura aggiunta)], nonché risp etto alle argomentazioni contenute nella parte narrativa della decisione [ « Con atto di contestazione notificato in data 11 maggio 2009l'Agenzia delle entrate atteso che la società non aveva provveduto ad effettuare versamenti relativi all'imposta suddette alle sanzioni per infedele dichiarazione, emetteva atto di contestazione irrogando ulteriore sanzione pecuniaria di euro 9.405,00 per omesso versamento.

La società, dopo aver presentato ricorso per autotutela, respinto dall'Amministrazione proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova avverso l'atto di irrogazione della sanzione ( …) [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova, con la decisione impugnata, dichiarava il ricorso inammissibile in quanto la ricorrente si era limitata a richiamare i motivi già formulati nel ricorso avverso l'atto di definizione di accertamento parziale senza dedurne specifici nei confronti dell'atto di irrogazione» (n.d.r. sottolineatura aggiunta)], ed infine, rispetto al dispositivo.

Quest’ultimo, infatti, statuendo che «In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della società.

Spese compensate», ha riformato la sentenza della CTP n. 101/13/10 avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di definizione e non, invece, l’atto di irrogazione delle sanzioni di cui alla decisione.

2.3. Pertanto, nella specie, manca completamente una decisione che risolva la questione dell’impugnazione dell’atto di definizione parziale portata all’attenzione del collegio giudicante con il procedimento n. 6/11, e risolta con la decisione dellaCTP di Genova n. 101/13/10, con palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.4. Tale inequivocabile omissione di pronuncia, non può certo sostanziare, come assume la difesa della società controricorrente, i caratteri dell’errore materiale che,secondo i pacifici principi di questa Corteè «[..] quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile e individuato senza alcuna incertezza» (in termini, Cass., 20/09/1999, n. 10129; nello stesso senso cfr. Cass., 11 /04/2002, n. 5196).

Viceversa, nel caso all’esame, si è ben oltre la fortuita divergenza tra le espressioni letterali ed il giudizio reso, essendovi una totale divergenza (omissione) tra l’oggetto della controversia e la decisione resa, si da rendere impossibile l’individuazione del contenuto decisionale rispetto alla domanda proposta.

3. Il secondo mezzo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis del d.lgs.19 giugno 1997 , n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., rimane assorbito dall’accoglimento del primo mezzo che, in quanto riguardante un vizio di radicale nullità, travolge l’intera sentenza.

4. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda ad nuovo esame della controversia, nonché provveda sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Gregorio VII, n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA]:avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 568/14, depositata in data 23 aprile 2014; udita la relazionesvolta, ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella, nella camera di consiglio del 29 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa (ricorso, controricorso e sentenza impugnata) risulta che: -in data 15 luglio 2008 la Guardia di Finanza, Nucleo di Genova, redigeva un [OSCURATO:PERSONA] di Contestazione (in seguito, p.v.c.) relativamente all’anno di imposta 2006 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, “[OSCURATO:PERSONA]”), incorporata nella società [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale venivano evidenziati alcuni costi ritenuti di non competenza per complessivi € 95.000,00. -In data 29 settembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di adesione al p.v.c., ex art. 5 bis d.lgs. del 19 giugno 1997 n. 218. -In data 23 febbraio 2009 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’atto di definizione dell’accertamento parziale n. R4CA31100128/2008, recuperando la maggior parte dell’IRES dovuta e nel contempo irrogando la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione. - [OSCURATO:PERSONA] , ricevuto il suddetto atto di definizione, presentava istanza di annullamento in autotutela, ravvisando un errore di calcolo nella liquidazione delle imposte e chiedeva, per l’effetto, una riduzione del maggior reddito accertato da € 95.000,00 ad € 19.000,00. - L’Agenzia delle Entrate respingeva l’istanza di annullamento in autotutela in data 10 marzo 2009 e, considerato che nelle more la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto per l’atto di adesione, emetteva l’atto di contestazione n. R4CC01100361/2008 che veniva notificato alla Società in data 11 maggio 2009, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 9.450,00. - Con due distinti ricorsi ritualmente notificati, la [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova sia l’atto di definizione dell’accertamento parziale n. R4CA31100128/2008 (giudizio incardinato al n. 1303/2009 R.G.), sia il consequenziale atto di contestazione n. R4CC01100361/2008 (giudizio incardinato al n. 1983/2009 R.G.), lamentando in entrambi i casi che l’Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto: a) delle perdite fiscali maturate in diminuzione del maggior reddito accertato; b) delle agevolazioni previste dal d-.l. 457/97 per reddito derivanteda navi iscritte nel registro internazionale, e chiedeva l’annullamento della pretesa fiscale oggetto dei due atti impugnati. -In entrambi i procedimenti di primo grado, l’Agenzia delle Entrate rilevava l’inammissibilità dei ricorsi per asserita non impugnabilità dei sottesi provvedimenti impugnati e deducendone, comunque, l’infondatezza nel merito. - Entrambi i ricorsi venivano dichiarati inammissibili dalla adita Commissione tributaria provinciale di Genova. In particolare, il ricorso avverso l’atto di definizione dell’accertamento parziale n. R4CA31100128/2008 veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 101/13/10 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in data 21 aprile 2010 e depositata in data 27 aprile 2010; il ricorso avverso l’atto di contestazione n. R4CC01100361/2008 veniva invece dichiarato inammissibile con sentenza n. 102/13/10 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in data 27/04/2010. -[OSCURATO:SOCIETA]., incorporante di [OSCURATO:PERSONA], propose appello avverso le sentenze di primo grado lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis,comma 2, n. 7, d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, 24,comma 2°, Cost., 84 d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 e 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212. - Con sentenza n. 568, depositata in data 23 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Genova n. 101/13/10 relativa all’atto di definizione dell’accertamento parziale R4CA31100128/IRES 2006. 2. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale sentenza svolgendo due distinti motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria telematica ex art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione sull’oggetto della controversia. 1.1. Nello specifico, secondo la prospettazione erariale, la sentenza della CTR n. 568/14 sarebbe “palesemente nulla”, in quanto con tale pronuncia la Commissione tributaria regionale avrebbe «annullato l’atto di definizione irrogazione sanzioni n. R4CC01100361, anziché l’atto di accertamento parziale n. R4CA31100128 oggetto della controversia sottoposta al suo esame», e ciò avrebbe fatto «sulla scorta di argomentazioni che, già ictu oculi, sono evidentemente riferibili, in via esclusiva, al primo provvedimento (n. R4CC01100361) e non anche al secondo (n. R4CA31100128)» L’errore si sarebbe riprodotto, ad oggetti invertiti, nella sentenza n. 569/14 ove la Commissione tributaria regionale avrebbe « annullato l’atto di definizione dell’accertamento parziale n. R4CA31100128, anziché l’atto di definizione di irrogazione sanzioni n. R4CC01100361, oggetto della controversia sottoposta al suo esame», sulla scorta di argomentazioni riferibili, ictu oculi, all’altro provvedimento. In sostanza il Collegio giudicante, investito dei due appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a., incardinati ai progressivi numeri diruolo generale 6/11 e 7 /11 , l’uno deciso con sentenza n. 568/13 (oggetto del presente giudizio) e l’altro deciso con sentenza 569/13- entrambe emesse nella medesima data del 18/10/2013e redatt e dal medesimo estensore - avrebbe invertito le motivazioni scambiando gli oggetti del giudizio (cfr. ricorso dell’Agenzia delle Entrate, pag. 27 e pag. 28). 1.2. La società controricorrente ha resistito al gravame sostenendo che tale inversione delle motivazioni delle sentenze ha , in realtà, sostanziato un errore materiale e, quindi, sanabile, come peraltro risulterebbe dalle stesse difese dell’Agenzia delle entrate che ha rappresentato un errore percepibile e rilevabile ictu oculi. 2. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto. 2.1. La sentenza in epigrafe (n. 568/14), mentre nel frontespizio reca i dati corretti dell’atto impugnato (atto di definizione dell’accertamento parziale n. R4CA31100128), del numero di ruolo generale 6/11, nonché della sentenza impugnata in appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla società avverso tale atto di definizione (sentenza n. 101/13/10 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in data 21 aprile 2010), reca, poi, sia nella parte narrativa che nella parte argomentativa, una motivazione che nulla a che a vedere con gli elementi di individuazione del giudizio appena indicati, ma che fa riferimento a controversia riguardante l’atto di contestazione di irrogazione di sanzioni n. R4CC01100361, invece, incardinato al numero di ruolo generale7/11 ed oggetto della decisione di altra sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, n. 102/13/10.2.2. E’ di tutta evidenzache l’intero impianto decisionale si riferisca ad un diverso attofiscale e, soprattutto , a diverse ragioni giustificative del suo annullamento, il che comporta la nullità dell’impugnata sentenza per omissione di pronuncia, atteso che la decisione assunta si riferisce ad una controversia avente tutt’altro oggetto come dimostra la non rispondenza dei dati indicati nell’epigrafe della sentenza della CTR n. 568/14 rispetto alle conclusioni rese [«[…] in conclusione, poiché tenuto conto delle perdite pregresse relative all'esercizio 2001 utilizzabili fino alla capienza del reddito di impresa accertato nel 2006, a seguito del rilievo relativo alle deduzione dei costi non di competenza dell'esercizio di euro 95.000, di cui al più volte citato p.v.c. del 15 luglio 2008, il reddito imponibile della società risultava uguale a zero, la pretesa fiscale di cui all'atto di definizione dell'accertamento impugnato deve ritenersi illegittima e tale deve ritenersi conseguentemente anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. R4CC01100361 impugnato emesso per sanzionare l'omesso versamento di quanto richiesto con l'atto di definizione dell'accertamento parziale» (n.d.r. sottolineatura aggiunta)], nonché risp etto alle argomentazioni contenute nella parte narrativa della decisione [ « Con atto di contestazione notificato in data 11 maggio 2009l'Agenzia delle entrate atteso che la società non aveva provveduto ad effettuare versamenti relativi all'imposta suddette alle sanzioni per infedele dichiarazione, emetteva atto di contestazione irrogando ulteriore sanzione pecuniaria di euro 9.405,00 per omesso versamento. La società, dopo aver presentato ricorso per autotutela, respinto dall'Amministrazione proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova avverso l'atto di irrogazione della sanzione ( …) [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova, con la decisione impugnata, dichiarava il ricorso inammissibile in quanto la ricorrente si era limitata a richiamare i motivi già formulati nel ricorso avverso l'atto di definizione di accertamento parziale senza dedurne specifici nei confronti dell'atto di irrogazione» (n.d.r. sottolineatura aggiunta)], ed infine, rispetto al dispositivo. Quest’ultimo, infatti, statuendo che «In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della società. Spese compensate», ha riformato la sentenza della CTP n. 101/13/10 avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di definizione e non, invece, l’atto di irrogazione delle sanzioni di cui alla decisione. 2.3. Pertanto, nella specie, manca completamente una decisione che risolva la questione dell’impugnazione dell’atto di definizione parziale portata all’attenzione del collegio giudicante con il procedimento n. 6/11, e risolta con la decisione dellaCTP di Genova n. 101/13/10, con palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.4. Tale inequivocabile omissione di pronuncia, non può certo sostanziare, come assume la difesa della società controricorrente, i caratteri dell’errore materiale che,secondo i pacifici principi di questa Corteè «[..] quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile e individuato senza alcuna incertezza» (in termini, Cass., 20/09/1999, n. 10129; nello stesso senso cfr. Cass., 11 /04/2002, n. 5196). Viceversa, nel caso all’esame, si è ben oltre la fortuita divergenza tra le espressioni letterali ed il giudizio reso, essendovi una totale divergenza (omissione) tra l’oggetto della controversia e la decisione resa, si da rendere impossibile l’individuazione del contenuto decisionale rispetto alla domanda proposta. 3. Il secondo mezzo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis del d.lgs.19 giugno 1997 , n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., rimane assorbito dall’accoglimento del primo mezzo che, in quanto riguardante un vizio di radicale nullità, travolge l’intera sentenza. 4. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda ad nuovo esame della controversia, nonché provveda sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cu
Sentenza Cassazione n. 31414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris