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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 19779/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32243-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5820/10/2010della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, depositata il 1 1 . 0 6 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], esercente impresa individuale edile, un avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2007, con cui gli era contestato Iva –Irpef -Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 32243/2021 Consigliere rel.

Federici il coinvolgimento nell’utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

L’Ufficio pretese pertanto il recupero di componenti negativi di reddito indebitamente detratti.

Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 647/08/2013, annullò l’atto impositivo, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 5820/10/2021, respinse l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda processuale e le ragioni allegate dalle partia supporto delle rispettive posizioni difensive, ha rilevato che la responsabilità penale del contribuente in ordine all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti era stataesclusanel processo penale di primo grado.

Pur nel rispetto dell’autonomia tra i due giudizi, ha comunque ritenuto che tale circostanza fosse assorbente e rilevante ai fini del rigetto dell’appello.

Con un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza per la sua cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Isgrò.

La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 28 febbraio2024.

Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente ha denuncia to la « violazione e /o falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36, comma 2, numro 4 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4 c.p.c., in rapporto all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione, “a cascata”, dell’art. 109 TUIR, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Per quanto comprensibile la difesa erariale lamenta il difetto assoluto di motivazione, che si estrinsecherebbe in argomentazioni non idonee a comprendere la ratio decidendi spesa dal giudice d’appello.

Essa sarebbe infatti fondata sull’unica ragione dell’esistenza diuna sentenza definitiva di assoluzione, in sede penale, per i fatti addebitati all’Isgrò nel contenzioso tributario, ossia per l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, avvalendosi delle quali il contribuente avrebbe detratto costi non spettanti.RGN 32243/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo, riconducibile al parametro del vizio processuale sia per il contenuto delle censure mosse alla sentenza, sia per l’espresso richiamo all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è privo di pregio.

Si ha motivazione apparente ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).

In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationemove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).

Nel caso di specie, a fronte degli addebit i rivolt i dall’erario al contribuente in ordine alla partecipazione a condotte volte alla emissione di RGN 32243/2021 Consigliere rel.

Federici fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e rispetto alle difese erariali, che ai fini del mancato diritto alla deduzione di costi, così come previsto dall’art. 14 , comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012), aveva rappresentato che nei confronti dell’Isgrò era stata esercitata l’azione penale, la Commissione tributaria regionale ha valorizzato proprio la circostanza del la sua assoluzione, reputando che ciò, pur nell’autonomia dei due giudizi, penale e tributario, incidesse significativamente sulla vicenda, escludendo le ragioni dell’ufficio e riconoscendo quelle del contribuente.

La motivazione della sentenza, condivisibile o meno, non può certo dirsi apparente, seguendo al contrario un ragionamento logico ed esaustivo.

È poi incomprensibile la denuncia, nel medesimo motivo di ricorso, della violazione “a cascata” dell’art. 109, d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917, atteso che, escluso l’addebito erariale, nessuna censura sul difetto di inerenza dei costi poteva essere formulata, non evincendosi neppure da quale fonte essa fosse stata dedotta, né mai se fosse stata propriamente contestata in sede di verifica e poi di accertamento.

In conclusione,il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del contribuente delle spese di causa, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre spese genera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32243-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5820/10/2010della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, depositata il 1 1 . 0 6 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], esercente impresa individuale edile, un avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2007, con cui gli era contestato Iva –Irpef -Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 32243/2021 Consigliere rel. Federici il coinvolgimento nell’utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. L’Ufficio pretese pertanto il recupero di componenti negativi di reddito indebitamente detratti. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 647/08/2013, annullò l’atto impositivo, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 5820/10/2021, respinse l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda processuale e le ragioni allegate dalle partia supporto delle rispettive posizioni difensive, ha rilevato che la responsabilità penale del contribuente in ordine all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti era stataesclusanel processo penale di primo grado. Pur nel rispetto dell’autonomia tra i due giudizi, ha comunque ritenuto che tale circostanza fosse assorbente e rilevante ai fini del rigetto dell’appello. Con un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza per la sua cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Isgrò. La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 28 febbraio2024. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente ha denuncia to la « violazione e /o falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36, comma 2, numro 4 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4 c.p.c., in rapporto all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione, “a cascata”, dell’art. 109 TUIR, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Per quanto comprensibile la difesa erariale lamenta il difetto assoluto di motivazione, che si estrinsecherebbe in argomentazioni non idonee a comprendere la ratio decidendi spesa dal giudice d’appello. Essa sarebbe infatti fondata sull’unica ragione dell’esistenza diuna sentenza definitiva di assoluzione, in sede penale, per i fatti addebitati all’Isgrò nel contenzioso tributario, ossia per l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, avvalendosi delle quali il contribuente avrebbe detratto costi non spettanti.RGN 32243/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo, riconducibile al parametro del vizio processuale sia per il contenuto delle censure mosse alla sentenza, sia per l’espresso richiamo all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è privo di pregio. Si ha motivazione apparente ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationemove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). Nel caso di specie, a fronte degli addebit i rivolt i dall’erario al contribuente in ordine alla partecipazione a condotte volte alla emissione di RGN 32243/2021 Consigliere rel. Federici fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e rispetto alle difese erariali, che ai fini del mancato diritto alla deduzione di costi, così come previsto dall’art. 14 , comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012), aveva rappresentato che nei confronti dell’Isgrò era stata esercitata l’azione penale, la Commissione tributaria regionale ha valorizzato proprio la circostanza del la sua assoluzione, reputando che ciò, pur nell’autonomia dei due giudizi, penale e tributario, incidesse significativamente sulla vicenda, escludendo le ragioni dell’ufficio e riconoscendo quelle del contribuente. La motivazione della sentenza, condivisibile o meno, non può certo dirsi apparente, seguendo al contrario un ragionamento logico ed esaustivo. È poi incomprensibile la denuncia, nel medesimo motivo di ricorso, della violazione “a cascata” dell’art. 109, d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917, atteso che, escluso l’addebito erariale, nessuna censura sul difetto di inerenza dei costi poteva essere formulata, non evincendosi neppure da quale fonte essa fosse stata dedotta, né mai se fosse stata propriamente contestata in sede di verifica e poi di accertamento. In conclusione,il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del contribuente delle spese di causa, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltre spese genera
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