CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 06790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26908/12 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9. ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26908/2012 Numero sezionale 520/2022 Numero di raccolta generale 6790/2022 avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Data pubblicazione 01/03/2022 Lombardia n. 45/28/2012, depositata il 06/04/2012 e non notificata. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, i contribuenti aderivano alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, ex art. 3 del citato decreto-legge (cd. rottamazione ter), e instavano per la sospensione del giudizio e, quindi, per l’estinzione della lite per cessata materia del contendere o, comunque, per ogni altro provvedimento idoneo allo scopo, ivi inclusa l’eventuale fissazione di nuova udienza. Con ordinanza di questa Corte del 29 novembre 2018 il processo veniva sospeso fino al 10 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA]: L’art. 3 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019) disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26908/2012 Numero sezionale 520/2022 Numero di raccolta generale 6790/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione. La norma prevede una serie di adempimenti formali per poter accedere a tale agevolazione, tra questi, nel caso di pendenza di giudizi, il comma 6 dell’art. 3 del d.l. in parola, prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.». Con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, all’art. 1, è stato previsto: «.1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26908/2012 Numero sezionale 520/2022 Numero di raccolta generale 6790/2022 legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e Data pubblicazione 01/03/2022 non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021», termine quest’ultimo prorogato con la legge 215/2021 al 31 gennaio 2022 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Le scadenze delle rate della “Definizione agevolata UE” previste per il 2022 e il 2023 (d.l.n. 119/2018), sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Nel silenzio dell’Amministrazione controricorrente sul perfezionarsi della procedura di cui alla norma in parola ed in pendenza del termine concesso dal legislatore, il presente giudizio deve essere sospeso, con rinvio a nuovo ruolo, fino al 30/11/2023; P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 30 novembre 2023, con rinvio a nuovo ruolo. Così deciso, in data 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m