Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19187/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 febbraio 2021 (dep. il 5 maggio 2021) la Corte di appello di Bari ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, Salvatore POMPA - che aveva interposto gravame - dall'imputazione di inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie ex art. 7

I. 15 dicembre 1990, n. 386, così riformando la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia ne aveva affermato la responsabilità per detto reato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale ha denunciato l'illogicità e l'insufficienza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al difetto di conoscenza, addotto dall'imputato, dei provvedimenti interdittivi emessi nei suoi confronti, da cui il Giudice di secondo grado ha tratto il difetto della piena prova dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Il Procuratore generale ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata perché: - avrebbe ritenuto che l'imputato non ha avuto conoscenza dei tre provvedimenti interdittivi notificati il 21 marzo 2014 e il 10 aprile 2014, aderendo acriticamente all'impostazione difensiva, del tutto sprovvista di verosimiglianza e plausibilità, atteso che le notificazioni sono state eseguite presso l'abitazione del POMPA, nelle mani di soggetti che hanno firmato col medesimo cognome e, quindi, palesemente conviventi (dato che erano presenti nell'abitazione dell'imputato); - avrebbe escluso in maniera illogica che fosse onere della difesa articolare un'ipotesi alternativa plausibile e verosimile dotata di elementi di concretezza verificabili; - ha ritenuto che fosse illeggibile la firma nella relata di notifica relativa al primo provvedimento richiamato e che non fosse specificato se Mario POMPA - che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento relativo al secondo e al terzo provvedimento amministrativo - fosse capace e convivente; e da ciò avrebbe tratto la legittima mancata conoscenza da parte di Salvatore POMPA del contenuto dei provvedimenti medesimi; - tuttavia, in tal modo avrebbe ignorato che lo scrutinio demandato al giudice circa l'elemento soggettivo del reato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiede soltanto la conoscenza del provvedimento e non la validità di esso e rispetto a ciò sarebbe irragionevole supporre che tre notificazioni presso l'abitazione dell'imputato abbiano potuto fondare il giudizio della sua ignoranza della interdizione disposta (il ricorrente ha richiamato Sez. 5, n. 2490 del 18/11/1998 - dep. 1999, Picentino, Rv. 212726 - 01:«Se ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 1 Legge n. 386/1990, (emissione di assegno senza autorizzazione), è indispensabile la prova del dolo, e quindi della coscienza di emettere un assegno in mancanza dell'autorizzazione, detta prova non si concretizza unicamente nella ricezione in modo effettivo della raccomandata con la quale è comunicata la risoluzione del contratto.

Essa può desumersi dai più diversi elementi che devono essere apprezzati dal giudice di merito»); - avrebbe inoltre ignorato le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Lorenzo COMPAGNONE, da cui invece dovrebbe trarsi che la prima notificazione sarebbe stata ricevuta dalla moglie dell'imputato.

1.1. Nel caso in esame, la sentenza impugnata in effetti non ha dato conto della deposizione del teste COMPAGNONE.

Tuttavia, il travisamento per omissione dedotto sotto tale profilo dalla Parte pubblica ricorrente non è atto ad inficiare il ragionamento su cui si fonda la decisione, poiché al dato probatorio in discorso non può attribuirsi il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Difatti, la Corte ha apprezzato direttamente le relate di notificazione, ivi compresa la prima cui inerisce - secondo quanto esposto nel ricorso - la deposizione del COMPAGNONE; in particolare, i Giudici di appello hanno rilevato che la sottoscrizione apposta su tale relata era illeggibile e non recava alcuna specificazione.

Il COMPAGNONE - come riportato nel ricorso, in servizio presso la Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica de qua e che non risulta essere colui che ha effettuato la notifica - per quel che si trae dallo stesso ricorso, ha riferito su quanto risulterebbe dagli atti relativi alla notificazione e, in ogni caso, ha rappresentato di non ricordare con precisione (in tal senso è chiara la stessa trascrizione delle sue espressioni, riportate nel ricorso).

In secondo luogo, non può dirsi manifestamente illogico l'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata e compiuto sulla base del detto apprezzamento diretto delle relate (di cui non è stato neppure addotto un travisamento), secondo il quale - non constando il ricevimento da parte dell'imputato degli atti amministrativi che gli hanno interdetto l'emissione di assegni e non constando dagli atti che essi fossero stati ricevuti da soggetti con lui conviventi - deve ragionevolmente dubitarsi della conoscenza dell'imputato dei provvedimenti medesimi e, quindi, della sussistenza del prescritto elemento soggettivo.

Ragion per cui il detto iter non è passibile di sindacato in questa sede (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che rimanda a Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Difatti, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

In altri termini, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la 4 giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf.

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Né, infine, il ricorso coglie nel segno allorché deduce che avrebbe dovuto essere la difesa a prospettare una ricostruzione alternativa plausibile, sulla base di elementi verificabili.

Il principio invocato dal ricorrente è corretto (cfr. Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278237 - 01: «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili»; cfr. pure Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04: «in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile»).

Tuttavia, nel caso in esame, la Corte di appello - con il detto apprezzamento di merito qui non sindacabile - ha ritenuto che sulla scorta degli elementi dedotti a sostegno dell'accusa non fosse chiaro a chi fossero riferibili le sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica dei provvedimenti prefettizi indirizzati all'imputato; e da ciò - facendo applicazione del canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» che deve guidare il giudice nell'analisi del compendio probatorio (cfr. Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 - 01) - in maniera che non può dirsi «del tutto congetturale» ha - per l'appunto - tratto il dubbio sull'effettiva conoscenza di essa da parte di Salvatore POMPA e, quindi, della sussistenza del dolo.

Ne discende il rigetto del ricorso.

CORTE DI C ASSAZIONE P.Q.M.

V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEFklA Rigetta il ricorso del PG. i 6 MAG 202/ Così deciso il 01/02/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 febbraio 2021 (dep. il 5 maggio 2021) la Corte di appello di Bari ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, Salvatore POMPA - che aveva interposto gravame - dall'imputazione di inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie ex art. 7 I. 15 dicembre 1990, n. 386, così riformando la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia ne aveva affermato la responsabilità per detto reato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale ha denunciato l'illogicità e l'insufficienza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al difetto di conoscenza, addotto dall'imputato, dei provvedimenti interdittivi emessi nei suoi confronti, da cui il Giudice di secondo grado ha tratto il difetto della piena prova dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il Procuratore generale ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata perché: - avrebbe ritenuto che l'imputato non ha avuto conoscenza dei tre provvedimenti interdittivi notificati il 21 marzo 2014 e il 10 aprile 2014, aderendo acriticamente all'impostazione difensiva, del tutto sprovvista di verosimiglianza e plausibilità, atteso che le notificazioni sono state eseguite presso l'abitazione del POMPA, nelle mani di soggetti che hanno firmato col medesimo cognome e, quindi, palesemente conviventi (dato che erano presenti nell'abitazione dell'imputato); - avrebbe escluso in maniera illogica che fosse onere della difesa articolare un'ipotesi alternativa plausibile e verosimile dotata di elementi di concretezza verificabili; - ha ritenuto che fosse illeggibile la firma nella relata di notifica relativa al primo provvedimento richiamato e che non fosse specificato se Mario POMPA - che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento relativo al secondo e al terzo provvedimento amministrativo - fosse capace e convivente; e da ciò avrebbe tratto la legittima mancata conoscenza da parte di Salvatore POMPA del contenuto dei provvedimenti medesimi; - tuttavia, in tal modo avrebbe ignorato che lo scrutinio demandato al giudice circa l'elemento soggettivo del reato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiede soltanto la conoscenza del provvedimento e non la validità di esso e rispetto a ciò sarebbe irragionevole supporre che tre notificazioni presso l'abitazione dell'imputato abbiano potuto fondare il giudizio della sua ignoranza della interdizione disposta (il ricorrente ha richiamato Sez. 5, n. 2490 del 18/11/1998 - dep. 1999, Picentino, Rv. 212726 - 01:«Se ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 1 Legge n. 386/1990, (emissione di assegno senza autorizzazione), è indispensabile la prova del dolo, e quindi della coscienza di emettere un assegno in mancanza dell'autorizzazione, detta prova non si concretizza unicamente nella ricezione in modo effettivo della raccomandata con la quale è comunicata la risoluzione del contratto. Essa può desumersi dai più diversi elementi che devono essere apprezzati dal giudice di merito»); - avrebbe inoltre ignorato le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Lorenzo COMPAGNONE, da cui invece dovrebbe trarsi che la prima notificazione sarebbe stata ricevuta dalla moglie dell'imputato. 1.1. Nel caso in esame, la sentenza impugnata in effetti non ha dato conto della deposizione del teste COMPAGNONE. Tuttavia, il travisamento per omissione dedotto sotto tale profilo dalla Parte pubblica ricorrente non è atto ad inficiare il ragionamento su cui si fonda la decisione, poiché al dato probatorio in discorso non può attribuirsi il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Difatti, la Corte ha apprezzato direttamente le relate di notificazione, ivi compresa la prima cui inerisce - secondo quanto esposto nel ricorso - la deposizione del COMPAGNONE; in particolare, i Giudici di appello hanno rilevato che la sottoscrizione apposta su tale relata era illeggibile e non recava alcuna specificazione. Il COMPAGNONE - come riportato nel ricorso, in servizio presso la Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica de qua e che non risulta essere colui che ha effettuato la notifica - per quel che si trae dallo stesso ricorso, ha riferito su quanto risulterebbe dagli atti relativi alla notificazione e, in ogni caso, ha rappresentato di non ricordare con precisione (in tal senso è chiara la stessa trascrizione delle sue espressioni, riportate nel ricorso). In secondo luogo, non può dirsi manifestamente illogico l'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata e compiuto sulla base del detto apprezzamento diretto delle relate (di cui non è stato neppure addotto un travisamento), secondo il quale - non constando il ricevimento da parte dell'imputato degli atti amministrativi che gli hanno interdetto l'emissione di assegni e non constando dagli atti che essi fossero stati ricevuti da soggetti con lui conviventi - deve ragionevolmente dubitarsi della conoscenza dell'imputato dei provvedimenti medesimi e, quindi, della sussistenza del prescritto elemento soggettivo. Ragion per cui il detto iter non è passibile di sindacato in questa sede (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Difatti, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). In altri termini, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la 4 giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Né, infine, il ricorso coglie nel segno allorché deduce che avrebbe dovuto essere la difesa a prospettare una ricostruzione alternativa plausibile, sulla base di elementi verificabili. Il principio invocato dal ricorrente è corretto (cfr. Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278237 - 01: «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili»; cfr. pure Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04: «in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile»). Tuttavia, nel caso in esame, la Corte di appello - con il detto apprezzamento di merito qui non sindacabile - ha ritenuto che sulla scorta degli elementi dedotti a sostegno dell'accusa non fosse chiaro a chi fossero riferibili le sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica dei provvedimenti prefettizi indirizzati all'imputato; e da ciò - facendo applicazione del canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» che deve guidare il giudice nell'analisi del compendio probatorio (cfr. Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 - 01) - in maniera che non può dirsi «del tutto congetturale» ha - per l'appunto - tratto il dubbio sull'effettiva conoscenza di essa da parte di Salvatore POMPA e, quindi, della sussistenza del dolo. Ne discende il rigetto del ricorso. CORTE DI C ASSAZIONE P.Q.M. V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEFklA Rigetta il ricorso del PG. i 6 MAG 202/ Così deciso il 01/02/2022.
Decreto Cassazione n. 19187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris