CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione circa la quantificazione della pena, è insuperabilmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito circa la quantificazione della pena (cfr. p. 3, in tema di proporzione della mite dosimetria alla gravità del fatto, considerati altri analoghi illeciti e della condotta post factum) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.