CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 08144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 28/01/2022, la Corte di appello di Lecce - in riforma della sentenza di primo grado, che aveva prosciolto l'imputata per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (nonché Consiglio Pizzutolo, coimputata non ricorrente) responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, condannandola alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, richiesta esplicitamente dal difensore per entrambe le imputate nel giudizio di appello e comunque applicabile a norma dell'art. 597 cod. pen., tanto più che non è ostativa al beneficio la precedente condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 387,34, pena che sommata a quella irrogata nel presente giudizio sarebbe giunta alla pena complessiva di anni 1, mesi 9 e giorni dieci di reclusione ed euro 544,34 di multa. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla nozione di "pertinenza", posto che la sentenza impugnata non ha dato conto del luogo in cui erano effettivamente collocati i beni oggetto del furto. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Im ordine di priorità logico-giuridica, il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni, essendo, in primo luogo, versato in fatto e, d'altra parte, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha precisamente collocato i beni sottratti rispetto all'abitazione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Anche il primo motivo è manifestamente infondato. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). La richiesta di applicazione del beneficio non risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, né dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché, non avendone fatto richiesta nel giudizio di merito, l'imputata non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo