CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 24275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa di parte civile, in data 27 maggio 2025, ha trasmesso conclusioni e nota spese. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato quella di primo grado, di condanna, anche ai fini civili, per il delitto di diffamazione a mezzo della stampa telematica commesso in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], con la recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale. 2.L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, consta di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale - artt. 43,51 e 595 cod. pen. in relazione all'art. 21 Cost. - e della motivazione, anche per travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe fondato il giudizio "su dati probatori diversi da quelli reali"; la persona offesa-parte civile non avrebbe infatti presentato alcuna domanda di partecipazione ad un concorso per titoli ed esami indetto nel 2019 dall'azienda ospedaliera di Caserta "S. Anna e S. Sebastiano", ma avrebbe scritto una PEC in data 9 marzo 2020 con la quale avrebbe messo a disposizione la propria figura professionale ad altra struttura ospedaliera, l'azienda sanitaria territoriale di Caserta. Non solo, ma l'AORN di Caserta - cioè l'[OSCURATO:PERSONA] di Caserta "S. Anna e S. Sebastiano" - ha confermato al difensore dell'imputato, con missiva allegata all'impugnazione, che non figura alcuna istanza di partecipazione al citato concorso, inoltrata dal dr. Troiano. La notizia diffusa, pertanto, sarebbe vera. 2.2.11 secondo motivo, poggiato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha denunciato che la sentenza della Corte territoriale avrebbe indicato "un percorso argomentativo diverso da quello del Tribunale" di prime cure; avrebbe, cioè, dato credito esclusivamente alle dichiarazioni della persona offesa solo in apparenza riscontrate "da elementi indiziari". Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.1 due motivi possono essere trattati congiuntamente, sono in parte aspecifici e in ogni caso non colgono nel segno. 1.1.11 tenore del ricorso, nella sostanza, è orientato a sostenere - e a dimostrare, con l'allegazione di una nota dell'ente pubblico di riferimento - che la parte civile non avrebbe mai richiesto di partecipare ad un concorso pubblico "per titoli ed esami per la copertura di n.29 assistenti amministrativi" indetto dall'AORN di Caserta, che rappresenta il nucleo centrale della notizia diffusa dall'imputata in qualità di direttrice di testata giornalistica telematica ed autrice dell'articolo, e la cui portata diffamatoria è stata apprezzata in quanto collegata a presunti favoritismi ottenuti proprio in tale contesto dal dr.Troiano, espressamente annoverato tra i "futuri" vincitori del concorso non per meriti e qualità, ma grazie ad illecite interferenze di estrazione politica. E', in altre parole, la stessa ricorrente a riconoscere la falsità oggettiva dei fatti filtrati attraverso la pubblicazione giornalistica - e a rimarcarne il disvalore attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di legittimità, in virtù dei quali "non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti [....] e poi esporlo a critica come se [...] quei fatti fossero davvero a lui attribuibili". D'altro canto, il contenuto del pezzo giornalistico, con tanto di vignetta di inequivoco significato esplicativo, apertamente menziona "raccomandazioni interne ed esterne", che in quanto tali e per un lettore di normale avvedutezza evocano intrighi, indebite e sottostanti collusioni tra candidato e "protettore" politico, di valenza eminentemente spregiativa e lesiva della reputazione del suo destinatario il quale, come risulta dalle proposizioni della decisione impugnata, sia pure in un contesto diverso, ha effettivamente chiesto di essere assunto alle dipendenze di una struttura sanitaria di Caserta. Rientrano del resto nel perimetro del reato di diffamazione a mezzo stampa anche informazioni generiche ma allusive a comportamenti di natura illecita e comunicate al pubblico, ritenute idonee ad integrare l'offesa alla reputazione quando sia attribuita alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, ma in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742; Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, Bisignano, Rv. 266026; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 242019). 1.2.11 diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall'art. 21 della Costituzione, trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimo può essere efficacemente chiamato in causa - quando ne possa derivare un'offesa all'altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora siano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) l'obiettività e la continenza dell'informazione. 1.3.E questa Corte di cassazione ha da sempre affermato, anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434), perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. (ex multis, Sez. U n. 4950 del 26/03/1983, Narducci, Rv. 159240). 1.4.Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell'attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione di comportamenti gravi ed infamanti a persona determinata (Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, non mass. sul punto), l'attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all'interesse pubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l'errore percettivo che costituisce il presupposto dell'esenzione della responsabilità a norma dell'art. 59 comma 3 cod. pen. (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792). In proposito, nessuna ragionevole verifica risulta effettuata, ma neppure seriamente allegata, dalla ricorrente, i cui motivi di ricorso si limitano a rilievi epidermici sui connotati della notizia divulgata e ad agitare generiche note di dissenso con la sterile rassegna di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal corredo espositivo, appropriato e persuasivo, delle decisioni in doppia conforme. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Nulla deve essere liquidato quanto alle spese di parte civile, dal momento che la memoria di conclusioni e la nota delle spese, nel procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen., sono state trasmesse tardivamente, ovvero oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (sez.7, ord. n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile.