CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 26955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24483/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] spa; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di TREVIGLIO - società cooperativa, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-POLACCO, e con i medesimi elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente – avverso la sentenza n. 653/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio chiese ed ottenne dal Tribunale di Cremona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della ditta [OSCURATO:PERSONA], un decreto ingiuntivo per l’importo complessivo di €179.554,01; la Soccini propose opposizione, sollevando una serie di eccezioni sia in ordine all’incompetenza territoriale del giudice sia in relazione alla inesistenza della fideiussione ed all’intervenuta revoca della stessa nel mese di ottobre 2008; invocò anche la liberazione dalla garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c. atteso che la banca opposta, pur continuando ad erogare credito al debitore principale, non si era premurata di chiedere ed ottenere dal fideiussore l’autorizzazione prevista; il Tribunale di Cremona, all’esito di CTU, e con analitica motivazione in ordine alla infondatezza di tutte le difese della Soccini, rigettò l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 24/6/2020, ha rigettato il gravame della Soccini confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione della legge 287/90 art. 2, co. 2, lett. a); degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 1957 c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1418 e 1419 c.c.; dell’art. 2043 c.c. dell’art. 345 c.p.c. co. 2 e 41 Cost in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente impugna il capo di sentenza che, anziché dichiarare la nullità delle fideiussioni impugnate perché conformi al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, ha concluso per l’estraneità della materia del contendere alla tematicadel contrasto alle intese anticoncorrenziali e al rapporto tra queste ultime ed i contratti a valle, mostrando di non aderire all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che colpisce anche i contratti a valle qualora essi costituiscano lo sbocco dell’intesa vietata; contesta inoltre l’interpretazione data dalla Corte del merito alle clausole asseritamente nulle là dove ha ritenuto che, in ogni caso, le stesse avrebbero determinato la nullità solo parziale del contratto di fideiussione ma non anche la nullità dell’intero atto, affermando che questa interpretazione non potesse ritenersi ammissibile specie con riguardo alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c. pure mal interpretata dalla corte del merito; ancora la ricorrente censura il capo di sentenza in cui sarebbe adombrato un vizio nelle modalità con cui essa ricorrente aveva dedotto il difetto di nullità assoluta delle fideiussioni realizzate sulla base di intese anticoncorrenziali, stante l’assenza della necessità di formule sacramentali per sollevare l’eccezione di nullità; tutte le censure veicolate con il primo motivo sono infondate; Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha rilevato (p. 34) che “gli effetti a cascata della nullità per anti-concorrenzialità dell’accordo di cartello non possono andare oltre gli specifici elementi di variazione da esso introdotti e che nel caso di specie sono stati specificatamente indicati dalla parte appellante: a) nella clausola di reviviscenza, b) nella rinuncia al termine decadenziale,c) nella clausola di sopravvivenza” ; rimosse le dette clausole e ripristinata la disciplina di legge, non ne può derivare il venire meno della situazione creditoria della banca né l’invalidità dell’impegno fideiussorio assunto dalla signora Soccini; E’ vero che quest’ultima lamenta violazione del disposto di cui all’art.1957 c.c. ma è altrettanto vero che tale affermazione non coglie nel segno in quanto nella fattispecie non ricorre alcuno dei presupposti per l’applicazione di tale norma …(omissis)E’ appena il caso di rilevare che, a fronte della raccomandata in data 17 luglio 2013 di revoca degli affidamenti, rivolta al debitore principale, oltre che alla fidejubente, il decreto ingiuntivo è stato notificato a quest’ultima in data 5 settembre 2013 e perciòampiamente entro il semestre contemplato dall’art. 1957 c.c. Né può essere accolta la tesi prospettata ma indimostrata posto che l’allegazione è contenuta solo nella comparsa conclusionale secondo cui dall’invalidità per anticoncorrenzialità dell’intesa quale accordo di cartello dovrebbe conseguire automaticamente l’accertamento della invalidità delle fideiussioni rilasciate in conformità al relativo tenore anziché delle sole clausole che in tali atti risultino corrispondenti a quelle previste dall’intesa anticoncorrenziale”; da quanto esposto si evince che l’eccezione di nullità è stata respinta perché nessuna delle tre clausole che avrebbero concretizzato un’intesa anticoncorrenziale veniva in rilevo nel caso di specie; perché l’appellante non aveva dimostrato i presupposti della nullità dedotti specificamente solo in comparsa conclusionale, e perché, comunque, anche se la violazione fosse stata accertata sarebbe conseguita la nullità parziale della garanzia limitata alle tre clausole irrilevanti in causa; la sentenzaè conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. Cass. n. 24044/2019 e Cass., S.U. n. 41994 del 30/12/2021); quanto alla censura volta a prospettare la violazione dell’art.1957 c.c. secondo cui la banca sarebbe decaduta dal diritto di escutere la garanzia per non aver coltivato l’azione nei sei mesi dalla intervenuta segnalazione di sofferenza dell’impresa alla Centrale dei Rischi anziché dal momento di revoca degli affidamenti, la stessa, al di là della sua irrituale formulazione solo nel giudizio di appello, è infondata perché come correttamente ritenuto dall’impugnata sentenza la decadenza dal beneficio del termine decorre dalla data di scadenza dell’obbligazione principale e quindi, nel caso in esame, dalla data di revoca degli affidamenti e non anche da precedenti sintomi di sofferenza del debitore principale (Cass., 3, n. 24296 del 16/10/2017); conil secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli art. 1938 c.c. 653 co. 2 c.p.c. 112, 115 e 345 c.p.c. anche in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.- la ricorrente impugna il capo di sentenza con cui la Corte di Brescia ha accertato che i pagamenti eseguiti nei riparti del concordato preventivo del debitore principale non hanno inciso sul credito per il quale è stata chiesta l’ingiunzione; censura in particolare l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ammesso la documentazione prodottadalla banca a dimostrazione del fatto che i pagamenti parziali non avevano ridotto il credito ingiunto; il motivo è privo di decisività in quanto, essendo nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo i pagamenti parziali intervenuti anni dopo l’emissione del decreto stesso certamente non potevano determinarne la revoca secondo il principioconsolidato per il quale la riduzione del debito successiva all’ingiunzione non provoca la revoca del decreto, ma è deducibile in sede esecutiva (Cass., n. 7526 de l 27/3/2007); in ogni caso le produzioni documentali della banca, a fronte di una eccezione sollevata solo in grado di appello, erano pienamente ammissibili, avendo lo scopo di controdedurre ad un’eccezione nuova e ad una produzione documentale nuova; né la banca ha maiomesso di contestare alcunché; inoltre anche a voler espungere quei documenti dalla decisione, la Soccini restava gravata dell’onere di provare che i pagamenti parziali avevano inciso sui crediti ingiunti, prova che, nel giudizio di merito è completamentemancata, sicchè l’esito del giudizio d’appello sarebbe stato comunque sfavorevole alla Soccini;se pertanto, in denegata ipotesi, la controparte avesse provato quel che doveva provare, e la cosa avesse potuto incidere sul decreto ingiuntivo, la Soccini sarebbe stata comunque condannata ex officio a pagare il residuo a suo carico, ai sensi dell’art. 653, secondo co. c.p.c. e con spese di lite a suo carico; con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., art. 1341 c.c. art. 36 D.lgs. 206/2005 Codice del Consumatore, dell’art. 157 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 2 c.p.c. - la ricorrente impugna il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio e si sofferma in particolare sul passaggio con il quale la Corte d’Appello ha respinto la tesi della vessatorietà della clausola derogatoria della competenza territoriale, rilevando che proprio la Soccini ne aveva invocato l’applicazione; la ricorrente disquisisce a lungo sulla tutela del contraente debole al fine di rivendicare l’applicazione delle regole ordinarie di competenza territoriale; ed infine sostiene che con la clausola in esame le parti avrebbero designato un giudice competente in via esclusiva e quindi invoca in modo del tutto contraddittorio la clausola che definisce vessatoria; il motivo, in disparte la sua intrinseca contraddittorietà, è privo di correlazione con la ratio decidendi; la sentenza impugnata, ritenendo manifestamente irrilevante il carattere vessatorio della clausola derogatoria della competenza territoriale, statuizione questa non impugnata dalla ricorrente, fa leva sulla interpretazione fornita da questa Corte circa la designazione esclusiva di un foro territoriale e, rilevato che non era stata pattuita tra le parti la competenza esclusiva del giudice designato, ha correttamente ritenuto che alla parte attrice spettasse la facoltà di adire uno tra i più giudici alternativamente competenti, secondo i criteri ordinari, ovvero quello considerato nella pattuizione derogatoria, con la quale le parti avevano aggiunto un altro foro a quelli facoltativi previsti dalla legge enon sostituito quello a questi; in conseguenza di ciò la Corte del gravame, con motivazione più che adeguata e con statuizioni neppure idoneamente censurate, ha ritenuto che non potesse ritenersi illegittima la scelta operata dall’attore in favore del foro generale del convenuto, coincidente peraltro con il foro del consumatore, secondo il disposto di cui all’art. 33, lett. u) Dlgs. 206/2005; con il quarto motivo di ricorso-nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e 111 co. 6 Cost. per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. e per motivazione illogica, apparente e contraddittoria. Violazione dell’art.1956 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - la ricorrente censura la valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello circa gli (inesistenti) presupposti per l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c. e la valutazione della CTU dalla quale la ricorrente assume un motivato dissenso; a suo avviso la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe meramente apparente; il motivo è inammissibile; quanto al preteso difetto di motivazione sulle prove, il motivo contrasta con il granitico orientamento di questa Corte secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (Cass., n. 13495 del 18/5/2019);quanto al recepimento delle risultanze della CTU, il motivo difetta di autosufficienza in quanto, per infirmare sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una CTU di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di aver rivolto critiche alla consulenza già davanti al giudice a quo, e ne trascriva, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass.; 3/6/2016 n. 11482; Cass., n. 19427 del 3/8/2017); con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 125 co. 3 TUB; dell’art. 3 Dlgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 206 e violazione della circolare della Banca d’Italia “prossima segnalazione di sofferenza in centrale rischi” in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1343, 1344 e 1345 c.c. violazione e falsa applicazione del Dlgs. 385/2003 in relazione all’art. 47 Cost. e 41 Cost. in relazione agli artt. 1175, 2375 e 1368 c.c. -la ricorrente impugna il capo di sentenza che ha rigettato la tesi della nullità del mutuo chirografario concesso dalla banca al debitore principale ed accreditato sul saldo passivo di conto corrente per consentire il riscadenzamento del debito; la Corte d’Appello ha confermato quanto rilevato dal giudice di prime cure là dove ha ritenuto che, non essendosi ampliato con la stipulazione del contratto l’ambito delle garanzie reali poste a presidio dell’obbligazione, non si è in presenza di alcun approfittamento da parte della bancadell’eventuale situazione di difficoltà del correntista, e l’erogazione del prestito deve intendersi costituita in favore di entrambe le parti posto che al correntista veniva con ciò a consentirsi di utilizzare a suo gradimento la somma erogata e comunque di rientrare dall’esposizione debitoria con la banca in un arco temporale più ampio rispetto a quello stabilito dall’apertura di credito in conto corrente; per queste ragioni non può attribuirsi all’atto in esame alcun carattere di abuso del credito il che esclude la relativa declaratoria di nullità anche sotto tale profilo; questa motivazione non è attinta dal motivo di ricorso che si limita ad un’astratta dissertazione circa la nullità di un mutuo concesso dalla banca ad un’impresa in sofferenza senza analizzare quanto argomentato dalla impugnata sentenza; con il sesto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1352, 1324, 2724 n. 3 e 2725 c.c. e degli artt. 112 c.p.c. e 342 c.p.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per errata interpretazione di deduzioni istruttorie - la ricorrente censura la mancata ammissione della prova testimoniale chiesta in prime cure e motivatamente respinta sia dal giudice di prime cure sia dalla Corte d’Appello; il motivo è infondato in quanto i capitoli di prova erano volti a provare per testi l’avvenuta revoca della fideiussione comunicata in forma scritta nel 2008. La sentenza impugnata è del tutto corretta nella parte in cui ha ritenuto che la prova non fosse ammissibile non essendo stati neppure dedotti i presupposti ex art. 2725 c.c. per la prova orale di una revoca che, essendo stata formata per iscritto, avrebbe dovuto essere provata producendo la comunicazione della stessa revoca. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al paga mento , in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.800 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r