Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18780/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] . lette/ssaat-ite-4e conclusioni del PG C.4 11-Cfb "0- )2 ( ,5„1,1£2.AU atiut-42 A tAal- cz - /k+ Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, nella veste di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena complessiva in anni sedici e mesi dieci di reclusione, ritenendo la continuazione tra i fatti accertati con le sentenze della Corte di appello di Napoli emesse rispettivamente il 6 giugno 2019 ed il 25 maggio 2012.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della violazione del divieto di bis in idem tra i fatti accertati con la sentenza del 6 giugno 2019 e quelli accertati con la sentenza del 25 maggio 2012 e violazione degli artt.85, 575 e 576 cod. pen. sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del 15 luglio 2021.

In particolare, in tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso il concorso tra il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 comma 1, n. 5.1 cod. pen. ed il delitto di atti persecutori, integrando, il primo, un reato complesso tale da assorbire anche la seconda condotta.

Nel caso di specie, data la somiglianza dell'elemento oggettivo, un simile ragionamento potrebbe valere con riferimento al rapporto tra omicidio aggravato dalla premeditazione ex artt. 576 comma 1, n. 2 e 577 comma 1, n. 3 cod. pen. (accertato con sentenza del 6 giugno 2019) e le precedenti condotte di violenza privata ex art. 610 cod. pen. e minaccia grave ex art. 612 cod. pen., accertati con la sentenza del 25 maggio 2012. b) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena stabilito a titolo di continuazione.

In particolar modo, l'ordinanza impugnata risulta priva di motivazione o comunque affetta da insufficienza e manifesta illogicità della stessa con riferimento ai singoli aumenti di pena e, più in generale, rispetto all'aumento complessivo per avere la Corte applicato un incremento di pena per ciascun reato in continuazione i superiore ai minimi edittali e perché i reati satellite hanno inciso in maniera significativa nella determinazione della pena per il reato base di tentato omicidio. 3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, da rigettarsi nel resto.

Ritenuto in diritto Il primo motivo presentato dal ricorrente è fondato ed il ricorso merita, pertanto, accoglimento nei limiti in seguito specificati.

1. Il suddetto motivo si incentra sulla possibilità di ritenere integrabile tra i delitti di violenza privata e minaccia ex artt. 610 e 612 cod. pen. e quello di omicidio aggravato dalla premeditazione ex artt. 576 comma 1, n. 2 e 577 comma 1, n. 3 cod. pen., un reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. 1.1.

In via preliminare, giova ricordare le coordinate valoriali di cui la disciplina del reato complesso risulta essere espressione.

Le Sezioni Unite, pur a fronte di un vivace dibattito dottrinale sul punto, ritengono che l'art. 84 cod. pen. costituisca la proiezione normativa del principio del ne bis in idem sostanziale che trova fondamento, tra gli altri, nell'art. 4 Prot. 7 CEDU e nell'art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il principio gode, inoltre, di copertura costituzionale a seguito di numerose pronunce della Consulta (sent. n. 200 del 2016, sent. n. 43 del 2018, sent. n. 236 del 2016) che danno seguito ai principi elaborati in ambito euro-unitario.

In linea con queste coordinate, l'istituto del reato complesso impedisce che uno stesso fatto venga attribuito giuridicamente due volte alla stessa persona nei casi in cui l'applicazione di una sola norma incriminatrice assorba l'intero disvalore del comportamento.

1.2. Queste considerazioni sono state poste a fondamento della sentenza, richiamata dal ricorso, pronunciata dalle Sezioni Unite il 15 luglio 2021, sul rapporto tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1. cod. pen.

In particolar , in quella occasione, è stato affermato il seguente principio "Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen." (Sez.

U. n. 38402 del 15/07/2021, Rv. 281973). 1.3 Giova, inoltre, ricordare i dati strutturali del reato complesso.

Ai fini della configurabilità di quest'ultimo è necessario che i reati che lo compongono siano inseriti nella sua struttura in tutte le loro componenti tipiche e che, inoltre, costituiscano componenti necessarie del reato e non invece occasionali modalità esecutive della condotta.

È inoltre necessario che sussistano l'unicità del contesto criminoso, sia pure per un limitato segmento temporale, delle condotte e la comune matrice ideologica dovendo le condotte convergere verso una unitaria direzione finalistica.

Va altresì precisato che risulta inapplicabile la disciplina del concorso apparente di norme regolata dall'art. 15 cod. pen. da ricondursi all'unico criterio della comparazione astratta tra fattispecie (Sez.

U., n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668) da escludersi quando le fattispecie non presentino affinità sul piano strutturale.

Nel caso di specie, sebbene prospettata dalla difesa nell'istanza presentata al giudice dell'esecuzione, la questione non ha ricevuto nessuna risposta nemmeno in termini negativi.

Tale carenza vizia per apparenza la motivazione dell'ordinanza impugnata, che va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che, in piena libertà cognitiva, dovrà affrontare nuovamente i temi sollevati dall'interessato, colmando la lacuna riscontrata.

Il superiore rilievo rende superflua la disamina del secondo motivo di ricorso che resta assorbito.

P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] . lette/ssaat-ite-4e conclusioni del PG C.4 11-Cfb "0- )2 ( ,5„1,1£2.AU atiut-42 A tAal- cz - /k+ Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, nella veste di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena complessiva in anni sedici e mesi dieci di reclusione, ritenendo la continuazione tra i fatti accertati con le sentenze della Corte di appello di Napoli emesse rispettivamente il 6 giugno 2019 ed il 25 maggio 2012. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della violazione del divieto di bis in idem tra i fatti accertati con la sentenza del 6 giugno 2019 e quelli accertati con la sentenza del 25 maggio 2012 e violazione degli artt.85, 575 e 576 cod. pen. sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del 15 luglio 2021. In particolare, in tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso il concorso tra il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 comma 1, n. 5.1 cod. pen. ed il delitto di atti persecutori, integrando, il primo, un reato complesso tale da assorbire anche la seconda condotta. Nel caso di specie, data la somiglianza dell'elemento oggettivo, un simile ragionamento potrebbe valere con riferimento al rapporto tra omicidio aggravato dalla premeditazione ex artt. 576 comma 1, n. 2 e 577 comma 1, n. 3 cod. pen. (accertato con sentenza del 6 giugno 2019) e le precedenti condotte di violenza privata ex art. 610 cod. pen. e minaccia grave ex art. 612 cod. pen., accertati con la sentenza del 25 maggio 2012. b) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena stabilito a titolo di continuazione. In particolar modo, l'ordinanza impugnata risulta priva di motivazione o comunque affetta da insufficienza e manifesta illogicità della stessa con riferimento ai singoli aumenti di pena e, più in generale, rispetto all'aumento complessivo per avere la Corte applicato un incremento di pena per ciascun reato in continuazione i superiore ai minimi edittali e perché i reati satellite hanno inciso in maniera significativa nella determinazione della pena per il reato base di tentato omicidio. 3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, da rigettarsi nel resto. Ritenuto in diritto Il primo motivo presentato dal ricorrente è fondato ed il ricorso merita, pertanto, accoglimento nei limiti in seguito specificati. 1. Il suddetto motivo si incentra sulla possibilità di ritenere integrabile tra i delitti di violenza privata e minaccia ex artt. 610 e 612 cod. pen. e quello di omicidio aggravato dalla premeditazione ex artt. 576 comma 1, n. 2 e 577 comma 1, n. 3 cod. pen., un reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. 1.1. In via preliminare, giova ricordare le coordinate valoriali di cui la disciplina del reato complesso risulta essere espressione. Le Sezioni Unite, pur a fronte di un vivace dibattito dottrinale sul punto, ritengono che l'art. 84 cod. pen. costituisca la proiezione normativa del principio del ne bis in idem sostanziale che trova fondamento, tra gli altri, nell'art. 4 Prot. 7 CEDU e nell'art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea. Il principio gode, inoltre, di copertura costituzionale a seguito di numerose pronunce della Consulta (sent. n. 200 del 2016, sent. n. 43 del 2018, sent. n. 236 del 2016) che danno seguito ai principi elaborati in ambito euro-unitario. In linea con queste coordinate, l'istituto del reato complesso impedisce che uno stesso fatto venga attribuito giuridicamente due volte alla stessa persona nei casi in cui l'applicazione di una sola norma incriminatrice assorba l'intero disvalore del comportamento. 1.2. Queste considerazioni sono state poste a fondamento della sentenza, richiamata dal ricorso, pronunciata dalle Sezioni Unite il 15 luglio 2021, sul rapporto tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1. cod. pen. In particolar , in quella occasione, è stato affermato il seguente principio "Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen." (Sez. U. n. 38402 del 15/07/2021, Rv. 281973). 1.3 Giova, inoltre, ricordare i dati strutturali del reato complesso. Ai fini della configurabilità di quest'ultimo è necessario che i reati che lo compongono siano inseriti nella sua struttura in tutte le loro componenti tipiche e che, inoltre, costituiscano componenti necessarie del reato e non invece occasionali modalità esecutive della condotta. È inoltre necessario che sussistano l'unicità del contesto criminoso, sia pure per un limitato segmento temporale, delle condotte e la comune matrice ideologica dovendo le condotte convergere verso una unitaria direzione finalistica. Va altresì precisato che risulta inapplicabile la disciplina del concorso apparente di norme regolata dall'art. 15 cod. pen. da ricondursi all'unico criterio della comparazione astratta tra fattispecie (Sez. U., n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668) da escludersi quando le fattispecie non presentino affinità sul piano strutturale. Nel caso di specie, sebbene prospettata dalla difesa nell'istanza presentata al giudice dell'esecuzione, la questione non ha ricevuto nessuna risposta nemmeno in termini negativi. Tale carenza vizia per apparenza la motivazione dell'ordinanza impugnata, che va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che, in piena libertà cognitiva, dovrà affrontare nuovamente i temi sollevati dall'interessato, colmando la lacuna riscontrata. Il superiore rilievo rende superflua la disamina del secondo motivo di ricorso che resta assorbito. P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cort
Sentenza Cassazione n. 18780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris