Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1977

Cassazione n. 37334/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO'••UtT:i—grvig(7-5TrET)ar —f-n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80 T.U. stup.

A motivi di ricorso lamenta:

1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;

2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 cpv. d.P.R. 309/90

2. L'impugnazione proposta è inammissibile.

Deve rilevarsi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ordine al primo motivo e al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come la dedotta generica inadeguatezza della motivazione e la lamentata assenza di valutazione in ordine alla concedibilità delle attenuati generiche, oltre ad essere del tutto destituite di fondamento, non rientrino nelle ipotesi per le quali è consentita l'impugnazione nel caso in esame.

Il Tribunale, nel recepire in modo puntuale i termini dell'accordo raggiunto tra le parti, ha operato una corretta valutazione in sentenza dell'assenza di cause immediate di proscioglimento dell'imputato; ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica, richiamando, sia pure brevemente, le risultanze investigative in atti; ha ritenuto congrua la pena proposta dalle parti.

La pena applicata, che, si ribadisce, rispecchia l'accordo raggiunto tra le parti, non presenta profili di illegalità.

Quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, riferita alla mancata esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo (motivo terzo di ricorso), sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina, la stessa si traduce in una generica quanto assertiva sollecitazione ad una rivalutazione del merito della vicenda.

Occorre rammentare che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida.

Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della

I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

Ebbene, alla stregua della lettura della imputazione e del contenuto della sentenza impugnata non è dato rilevare alcun manifesto errore, essendo caduti in sequestro oltre 26 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Per altro verso, come si è detto in precedenza, la difesa, lungi dall'evidenziare errori manifesti nella qualificazione giuridica, si limita a predicare, in modo del tutto generico, l'inadeguatezza della motivazione espressa sul punto dal Tribunale.

3. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto delta sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/1977 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO'••UtT:i—grvig(7-5TrET)ar —f-n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80 T.U. stup. A motivi di ricorso lamenta: 1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; 3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 cpv. d.P.R. 309/90 2. L'impugnazione proposta è inammissibile. Deve rilevarsi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ordine al primo motivo e al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come la dedotta generica inadeguatezza della motivazione e la lamentata assenza di valutazione in ordine alla concedibilità delle attenuati generiche, oltre ad essere del tutto destituite di fondamento, non rientrino nelle ipotesi per le quali è consentita l'impugnazione nel caso in esame. Il Tribunale, nel recepire in modo puntuale i termini dell'accordo raggiunto tra le parti, ha operato una corretta valutazione in sentenza dell'assenza di cause immediate di proscioglimento dell'imputato; ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica, richiamando, sia pure brevemente, le risultanze investigative in atti; ha ritenuto congrua la pena proposta dalle parti. La pena applicata, che, si ribadisce, rispecchia l'accordo raggiunto tra le parti, non presenta profili di illegalità. Quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, riferita alla mancata esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo (motivo terzo di ricorso), sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina, la stessa si traduce in una generica quanto assertiva sollecitazione ad una rivalutazione del merito della vicenda. Occorre rammentare che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). Ebbene, alla stregua della lettura della imputazione e del contenuto della sentenza impugnata non è dato rilevare alcun manifesto errore, essendo caduti in sequestro oltre 26 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Per altro verso, come si è detto in precedenza, la difesa, lungi dall'evidenziare errori manifesti nella qualificazione giuridica, si limita a predicare, in modo del tutto generico, l'inadeguatezza della motivazione espressa sul punto dal Tribunale. 3. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto delta sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 37334/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris