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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09712/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che non risulta formulato in termini consentiti in questa sede l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunti difetti di logicità e carenze della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, finendo, invero, con il censurare, ancora una volta in termini del tutto vaghi, una decisione asseritamente sbagliata, poiché fondata su una ricostruzione dei fatti travisata e retta da un compendio probatorio incerto e insufficiente; che, infatti, deve osservarsi come la suddetta doglianza sia totalmente generica per indeterminatezza, essendo priva dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto — a fronte di una motivazione che, contrariamente a quanto contestato, risulta congrua e logicamente corretta, e con cui la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure prospettate con l'atto di appello (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) — omette di indicare con la dovuta e concreta specificità e puntualità gli elementi che sono alla base del motivo di ricorso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che non risulta formulato in termini consentiti in questa sede l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunti difetti di logicità e carenze della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, finendo, invero, con il censurare, ancora una volta in termini del tutto vaghi, una decisione asseritamente sbagliata, poiché fondata su una ricostruzione dei fatti travisata e retta da un compendio probatorio incerto e insufficiente; che, infatti, deve osservarsi come la suddetta doglianza sia totalmente generica per indeterminatezza, essendo priva dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto — a fronte di una motivazione che, contrariamente a quanto contestato, risulta congrua e logicamente corretta, e con cui la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure prospettate con l'atto di appello (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) — omette di indicare con la dovuta e concreta specificità e puntualità gli elementi che sono alla base del motivo di ricorso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 09712/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris