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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27423/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE sez. dist.

TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di furto aggravato, commesso introducendosi in orario notturno nel locale bar della stazione di servizio Esso in Palagiano, dopo avere rotto il vetro del vano cucina, dove si impossessavano della complessiva somma di euro 2700,00 sottraendola al legittimo proprietario - a seguito della rinuncia ai motivi "di merito" dell' appello, da parte di Parus e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena applicata dal primo giudice nei confronti dei predetti, eliminando le pene accessorie, e ha confermato, invece, la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, per il tramite del rispettivo difensore.

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi, entrambi finalizzati a censurare la decisione dei giudici di merito sulla eccezione di incompetenza territoriale formulata fin dalla fase degli atti preliminari al dibattimento.

In particolare, premesso che il fatto in esame si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta dalla Procura di Cosenza, che ha fatto emergere una associazione per delinquere dedita ai reati contro il patrimonio, e che il Giudice per le indagini preliminari di quel circondario - in sede cautelare - aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione al furto qui in esame ( in quella sede rubricato al capo 50), in favore dell'A.G. di Taranto, non avendo ravvisato il vincolo della continuazione con il delitto associativo, radicato in territorio cosentino, espone la Difesa ricorrente di avere formulato tempestiva eccezione di incompetenza dinanzi al Tribunale di Taranto, che la rigettava replicando gli argomenti del G.I.P.; l'imputato aveva, quindi, optato per il rito abbreviato, prima condizionato e poi 'secco', e, in sede di gravame, era stata impugnata anche l'ordinanza dibattimentale di rigetto dell'eccezione di incompetenza, che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 438 co. 6 bis cod. proc. pen.

Dubita, invece, la Difesa ricorrente dell'applicabilità della predetta disposizione di legge al di fuori dell'ipotesi in cui si proceda con il rito abbreviato in sede di udienza preliminare, a cui espressamente si riferisce la norma, laddove, ai sensi del combinato disposto degli artt. 555 co. 2 e 556 cod. proc.pen., è consentito all'imputato di optare per il giudizio abbreviato, purchè formuli la dichiarazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Ciò posto, si lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente valutato la questione dell'incompetenza, giacchè essa venne prospettata, non già per la ritenuta continuazione con il reato associativo, bensì per la ravvisabilità del medesimo disegno criminoso con il primo furto, commesso dai medesimi imputati, in Rende, l'8 marzo 2018, rubricato al capo 2 della ordinanza cautelare del G.I.P. di Cosenza, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. , trattandosi di fatti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 2.2.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo denunciando violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, mancante e contraddittoria, dolendosi del diniego delle circostanze attenuanti generiche ancorato alla sola gravità del fatto, senza tenere in debito conto lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale del ricorrente, rinunciante ai motivi di appello, scelta che la Corte di appello ha immotivatamente obliterato. 2.3.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge due motivi.

2.3.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, illogica e contradditoria nella parte in cui la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche non ravvisando alcun elemento sintomatico di effettiva resipiscenza, nonostante avesse valorizzato la scelta del ricorrente di rinunciare ai motivi di appello; d'altro canto, la Corte territoriale ha equiparato, sul piano sanzionatorio, le posizioni dei concorrenti nel reato, senza considerare il ruolo marginale del ricorrente.

Carenza di motivazione viene denunciata con riguardo al mancato riscontro alla doglianza difensiva finalizzata ad ottenere l'esclusione della recidiva.

2.3.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al trattamento sanzionatorio, immotivatamente eccedente il minimo edittale, senza valutare elementi favorevoli all'imputato, posti in rilievo dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché manifestamente infondati. 1.Con riguardo all'eccezione di incompetenza formulata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il legislatore, con la novella del 2017, nell'introdurre il comma 6 bis all'art. 438 cod. proc.pen., ha inserito una preclusione processuale che inibisce, all'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato, di proporre la questione di competenza territoriale, sia nell'udienza preliminare che nel dibattimento, anche a citazione diretta.

L'unica deroga a tale 'generale principio è quella espressamente prevista per il giudizio immediato, in cui si consente all'imputato che opti per il rito abbreviato, di formulare, contestualmente, l'eccezione di incompetenza territoriale.

Il legislatore ha ritenuto, quindi, di valorizzare l'effetto abdicativo della richiesta di rito alternativo introducendo una preclusione di carattere assoluto: con tale richiesta, infatti, l'imputato rinunzia al proprio diritto di contestare la competenza territoriale del giudice non solo per la prima volta, come già ritenuto unanimemente in giurisprudenza, ma anche di riproporre la medesima eccezione precedentemente respinta (in udienza preliminare o in limine al dibattimento).

La preclusione in questione si configura, inoltre, come generale: il diritto di sollevare l'incidente di competenza territoriale è sempre inibito, con l'unica eccezione dell'ipotesi di abbreviato richiesto a seguito di giudizio immediato ( art. 548 cpp).

In questo caso, per ovviare al difetto di una fase processuale idonea all'instaurazione del contraddittorio sulla competenza - in linea con quanto avevano statuito le Sezioni Unite "Forcelli" ( Sez.

Un., 13 luglio 2012 (ud. 29 marzo 2012) - il legislatore è intervenuto anche sull'art. 458, commi 1 e 2 c.p.p., prevedendo che, con la richiesta di abbreviato, l'imputato possa eccepire l'incompetenza per territorio e che il giudice debba decidere in merito nell'udienza fissata per l'ammissione del rito.

L'unica deroga ad una previsione che si configura come generale ed assoluta è espressamente codificata.

Il legislatore, cioè, tam dixit quam voluit, e non esiste, pertanto, spazio per deroghe ulteriori.

L'infondatezza del primo motivo assorbe anche il secondo, afferente al merito della competenza

2. Sono manifestamente infondati anche i motivi enuncianti nell'interesse degli altri due ricorrenti, Parus e [OSCURATO:PERSONA], i quali, per come risulta dall'intestazione della sentenza, hanno rinunciato ai motivi di appello, fatta eccezione per i motivi inerenti le circostanze ed il trattamento edittale.

2.1. La Corte di appello ha incensurabilmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla personalità degli imputati e, in specie, alla pervicacia con la quale hanno commesso il reato, spostandosi dal territorio di residenza, con organizzazione di mezzi e distribuzione di ruoli, nonché all'indubbio allarme sociale delle condotte.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ).

L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610).

Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 2.2.

2.2. Egualmente inammissibile la censura che attinge il riconoscimento della recidiva, che trova ampia e specifica giustificazione nel corpo della sentenza impugnata, laddove la Corte ha ritenuto accresciuta, nel tempo, la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle accurate modalità di esecuzione del fatto, sintomatiche di una 'specializzazione ' nel settore dei furti con scasso, conseguita a seguito della costante dedizione al tal genere di reati ( pg. 7 della sentenza).2.3.

Il trattamento edittale risulta ridotto per entrambi i suddetti imputati in misura correttamente motivata, con specifico riferimento alla insussistenza dei presupposti di fatto per ricondurla al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte e, in particolar modo, per la evidenziata capacità organizzativa degli agenti, che hanno dimostrato di avere pianificato l'azione delittuosa in ogni dettaglio.

Va, dunque, ricordato, a tal proposito, che, laddove, nella commisurazione della pena, i giudici di merito abbiano determinato la sanzione in concreto applicata assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE sez. dist. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di furto aggravato, commesso introducendosi in orario notturno nel locale bar della stazione di servizio Esso in Palagiano, dopo avere rotto il vetro del vano cucina, dove si impossessavano della complessiva somma di euro 2700,00 sottraendola al legittimo proprietario - a seguito della rinuncia ai motivi "di merito" dell' appello, da parte di Parus e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena applicata dal primo giudice nei confronti dei predetti, eliminando le pene accessorie, e ha confermato, invece, la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, per il tramite del rispettivo difensore. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi, entrambi finalizzati a censurare la decisione dei giudici di merito sulla eccezione di incompetenza territoriale formulata fin dalla fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, premesso che il fatto in esame si inserisce in una più ampia attività investigativa condotta dalla Procura di Cosenza, che ha fatto emergere una associazione per delinquere dedita ai reati contro il patrimonio, e che il Giudice per le indagini preliminari di quel circondario - in sede cautelare - aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione al furto qui in esame ( in quella sede rubricato al capo 50), in favore dell'A.G. di Taranto, non avendo ravvisato il vincolo della continuazione con il delitto associativo, radicato in territorio cosentino, espone la Difesa ricorrente di avere formulato tempestiva eccezione di incompetenza dinanzi al Tribunale di Taranto, che la rigettava replicando gli argomenti del G.I.P.; l'imputato aveva, quindi, optato per il rito abbreviato, prima condizionato e poi 'secco', e, in sede di gravame, era stata impugnata anche l'ordinanza dibattimentale di rigetto dell'eccezione di incompetenza, che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 438 co. 6 bis cod. proc. pen. Dubita, invece, la Difesa ricorrente dell'applicabilità della predetta disposizione di legge al di fuori dell'ipotesi in cui si proceda con il rito abbreviato in sede di udienza preliminare, a cui espressamente si riferisce la norma, laddove, ai sensi del combinato disposto degli artt. 555 co. 2 e 556 cod. proc.pen., è consentito all'imputato di optare per il giudizio abbreviato, purchè formuli la dichiarazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ciò posto, si lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente valutato la questione dell'incompetenza, giacchè essa venne prospettata, non già per la ritenuta continuazione con il reato associativo, bensì per la ravvisabilità del medesimo disegno criminoso con il primo furto, commesso dai medesimi imputati, in Rende, l'8 marzo 2018, rubricato al capo 2 della ordinanza cautelare del G.I.P. di Cosenza, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. , trattandosi di fatti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 2.2.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo denunciando violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, mancante e contraddittoria, dolendosi del diniego delle circostanze attenuanti generiche ancorato alla sola gravità del fatto, senza tenere in debito conto lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale del ricorrente, rinunciante ai motivi di appello, scelta che la Corte di appello ha immotivatamente obliterato. 2.3.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge due motivi. 2.3.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, illogica e contradditoria nella parte in cui la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche non ravvisando alcun elemento sintomatico di effettiva resipiscenza, nonostante avesse valorizzato la scelta del ricorrente di rinunciare ai motivi di appello; d'altro canto, la Corte territoriale ha equiparato, sul piano sanzionatorio, le posizioni dei concorrenti nel reato, senza considerare il ruolo marginale del ricorrente. Carenza di motivazione viene denunciata con riguardo al mancato riscontro alla doglianza difensiva finalizzata ad ottenere l'esclusione della recidiva. 2.3.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al trattamento sanzionatorio, immotivatamente eccedente il minimo edittale, senza valutare elementi favorevoli all'imputato, posti in rilievo dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché manifestamente infondati. 1.Con riguardo all'eccezione di incompetenza formulata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il legislatore, con la novella del 2017, nell'introdurre il comma 6 bis all'art. 438 cod. proc.pen., ha inserito una preclusione processuale che inibisce, all'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato, di proporre la questione di competenza territoriale, sia nell'udienza preliminare che nel dibattimento, anche a citazione diretta. L'unica deroga a tale 'generale principio è quella espressamente prevista per il giudizio immediato, in cui si consente all'imputato che opti per il rito abbreviato, di formulare, contestualmente, l'eccezione di incompetenza territoriale. Il legislatore ha ritenuto, quindi, di valorizzare l'effetto abdicativo della richiesta di rito alternativo introducendo una preclusione di carattere assoluto: con tale richiesta, infatti, l'imputato rinunzia al proprio diritto di contestare la competenza territoriale del giudice non solo per la prima volta, come già ritenuto unanimemente in giurisprudenza, ma anche di riproporre la medesima eccezione precedentemente respinta (in udienza preliminare o in limine al dibattimento). La preclusione in questione si configura, inoltre, come generale: il diritto di sollevare l'incidente di competenza territoriale è sempre inibito, con l'unica eccezione dell'ipotesi di abbreviato richiesto a seguito di giudizio immediato ( art. 548 cpp). In questo caso, per ovviare al difetto di una fase processuale idonea all'instaurazione del contraddittorio sulla competenza - in linea con quanto avevano statuito le Sezioni Unite "Forcelli" ( Sez. Un., 13 luglio 2012 (ud. 29 marzo 2012) - il legislatore è intervenuto anche sull'art. 458, commi 1 e 2 c.p.p., prevedendo che, con la richiesta di abbreviato, l'imputato possa eccepire l'incompetenza per territorio e che il giudice debba decidere in merito nell'udienza fissata per l'ammissione del rito. L'unica deroga ad una previsione che si configura come generale ed assoluta è espressamente codificata. Il legislatore, cioè, tam dixit quam voluit, e non esiste, pertanto, spazio per deroghe ulteriori. L'infondatezza del primo motivo assorbe anche il secondo, afferente al merito della competenza 2. Sono manifestamente infondati anche i motivi enuncianti nell'interesse degli altri due ricorrenti, Parus e [OSCURATO:PERSONA], i quali, per come risulta dall'intestazione della sentenza, hanno rinunciato ai motivi di appello, fatta eccezione per i motivi inerenti le circostanze ed il trattamento edittale. 2.1. La Corte di appello ha incensurabilmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla personalità degli imputati e, in specie, alla pervicacia con la quale hanno commesso il reato, spostandosi dal territorio di residenza, con organizzazione di mezzi e distribuzione di ruoli, nonché all'indubbio allarme sociale delle condotte. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ). L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 2.2. 2.2. Egualmente inammissibile la censura che attinge il riconoscimento della recidiva, che trova ampia e specifica giustificazione nel corpo della sentenza impugnata, laddove la Corte ha ritenuto accresciuta, nel tempo, la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle accurate modalità di esecuzione del fatto, sintomatiche di una 'specializzazione ' nel settore dei furti con scasso, conseguita a seguito della costante dedizione al tal genere di reati ( pg. 7 della sentenza).2.3. Il trattamento edittale risulta ridotto per entrambi i suddetti imputati in misura correttamente motivata, con specifico riferimento alla insussistenza dei presupposti di fatto per ricondurla al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte e, in particolar modo, per la evidenziata capacità organizzativa degli agenti, che hanno dimostrato di avere pianificato l'azione delittuosa in ogni dettaglio. Va, dunque, ricordato, a tal proposito, che, laddove, nella commisurazione della pena, i giudici di merito abbiano determinato la sanzione in concreto applicata assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu
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