CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ejuy,b90- Rel sul ricorso iscritto al numero 20730 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63865 D969F) rappresentata e difesa, giusta procura in calce allegata in cal- ce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A14 A182M) ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41D30 A783Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A01 D969I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B04 F839X) -controricorrente- nonché OPPEDISANO Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P44 C747T) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza b`1,1 di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- A300 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Tori- no n. 31/2018, pubblicata in data 3 gennaio 2018; Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso dal [OSCURATO:PERSONA] (ora Supercon- dominio [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- no, con l'intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizio- ne di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., soste- nendo che l'immobile pignorato era stato messo in vendita con l'indicazione di un diritto di passaggio su una strada con- dominiale in realtà insussistente, in quanto detta strada insi- steva su area di sua proprietà esclusiva, libera da oneri. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Alessandria. La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece rigettata. Ricorre la Castorina, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale condizionato. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione degli artt. 949, 1350, 2697 e 2725 cod. ci v. e 115 e 619 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3 codice di procedura civile». Il ricorso è inammissibile. Secondo la ricorrente, la corte di appello avrebbe valutato in modo non conforme a diritto le prove prodotte nel corso del Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 giudizio dalle parti a sostegno dei propri assunti, nonché le ri- sultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado, pervenendo così all'erronea conclusione della effettiva esistenza di una strada di proprietà condominiale che rag- giungeva il cancello di ingresso della proprietà della Oppedisa- no oggetto di espropriazione; avrebbe inoltre male individuato gli oneri probatori gravanti sulle parti in relazione alla natura dell'azione esperita, avrebbe valutato documenti non regolar- mente prodotti in giudizio dalle parti stesse ma illegittima- mente acquisiti dal consulente tecnico di ufficio e, comunque, avrebbe tenuto conto di elementi di prova che non potevano essere presi in considerazione in relazione alla sussistenza di diritti reali, che richiedono a pena di nullità, per la loro costi- tuzione, atti scritti. Le indicate censure non sono però illustrate in modo sufficien- temente chiaro e specifico e con adeguati richiami al contenu- to degli atti e documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Esse finiscono così per risolversi nella contestazione di accer- tamenti di fatto operati dalla corte di merito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di nuova e diversa valu- tazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di le- gittimità. In particolare, nessuna delle censure di violazione di legge avanzate con l'unico motivo del ricorso (che risulta formulato in gran parte attraverso il diretto richiamo del contenuto della sentenza di primo grado) risulta sufficientemente specifica e concludente. 1.1 Le censure di violazione degli artt. 949 e 2697 c.c. non colgono adeguatamente la effettiva ratio della decisione im- pugnata e non sono articolate con la necessaria specificità. Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 La corte di appello, nel disattendere l'eccezione del condomi- nio procedente di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Castorina, ha escluso che la domanda da quest'ultima proposta potesse essere qualificata come azione negatoria di servitù, ma ha contestualmente affermato che la qualificazio- ne della predetta domanda non aveva alcun rilievo ai fini della decisione. Tale ultima affermazione non risulta adeguatamen- te censurata, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui essa avrebbe in qualche modo comportato l'erroneità della decisione della corte di appello, in particolare sotto il profilo dell'individuazione dell'onere della prova. Anzi, è la stessa ricorrente a dare atto che la corte di appello ha in realtà espressamente (e a suo dire correttamente) af- fermato che era la parte opposta a dover provare la sussi- stenza del diritto di passaggio oggetto di contestazione (cfr. pag. 9, righi 14/16, e pag. 10, righi 7/9, del ricorso). Le censure in esame, dunque, nella sostanza sono dirette a contestare la valutazione di sufficienza di tale prova, ritenuta dai giudici di appello sulla base degli elementi istruttori acqui- siti nel corso del giudizio: esse si risolvono, in definitiva, in una contestazione della valutazione delle prove, valutazione che è riservata al giudice del merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 1.2 Le censure di violazione degli artt. 1350 e 2725 c.c. sono, per un verso, manifestamente infondate in diritto e,, per altro verso, non colgono del tutto il senso della decisione impugna- ta. La corte di appello non ha ammesso prove non scritte in rela- zione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali: essa ha in proposito preso in considerazione in primo luogo i titoli di proprietà prodotti dalle parti (non è del resto contestato che la Castorina avesse prodotto in giudizio il titolo di acquisto del proprio immobile e che il condominio avesse prodotto il titolo Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 di acquisto dell'immobile pignorato in danno della Oppedisa- no). Solo al fine di interpretare l'esatto contenuto di detti titoli, on- de individuare, sulla base della ricostruzione dell'effettiva vo- lontà delle parti (oggettivamente incerta), l'estensione in con- creto dei diritti reali con tali atti costituiti, ha preso in conside- razione gli ulteriori elementi di prova emergenti dagli atti. Si tratta, quindi, di accertamenti di fatto relativi alla ricostru- zione dell'effettivo contenuto di atti negoziali (scritti), soste- nuti da adeguata motivazione, non censurabile in sede di le- gittimità, con riguardo ai quali la ricorrente non deduce nean- che l'eventuale violazione delle disposizioni normative in tema di ermeneutica negoziale. È opportuno altresì osservare, in proposito, che la ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe preso in considerazio- ne documenti non prodotti dalle parti ai fini della decisione, ma non chiarisce in modo sufficientemente specifico quali sa- rebbero tali documenti, con adeguato richiamo del relativo contenuto e dell'incidenza che il loro esame avrebbe avuto sull'esito del giudizio. In realtà, come anticipato, la decisione impugnata risulta fon- data sulla valutazione dei titoli di acquisto degli immobili della Castorina e della Oppedisano, certamente prodotti dalle parti, e solo il contenuto concreto di tali titoli (cioè la volontà nego- ziali in essi espressa) risulta, del tutto correttamente, rico- struito anche sulle base delle emergenze delle consulenze tecniche prodotte dalle parti e/o disposte di ufficio: dunque, la decisione non si fonda direttamente sull'esame di documenti non prodotti regolarmente in giudizio dalle parti. Trattandosi di ricostruire (in fatto) l'effettiva volontà negoziale espressa nei titoli prodotti regolarmente in giudizio con i quali le parti avevano acquistato le rispettive proprietà immobiliari, i giudici di appello hanno ritenuto di poter valutare a tal fine, Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 quali elementi di prova, tenendo conto delle emergenze delle consulenze tecniche (di parte e di ufficio), i richiami effettuati nei titoli stessi alle previsioni del regolamento di condominio (in relazione al cui contenuto, peraltro, sebbene il regolamen- to integrale non sia stato prodotto, non risultano specifiche contestazioni), nonché gli ulteriori elementi di prova regolar- mente acquisiti al giudizio. Ciò deve certamente ritenersi corretto sotto il profilo proces- suale e sostanziale, dal momento che - secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità - l'accertamento dell'estensione dei diritti reali deve avvenire sulla base dell'esame dei titoli di proprietà, ma «il giudizio sul- la corrispondenza o meno del bene di cui si controverte con quello descritto nel titolo costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verifi- cate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati», onde il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (cfr., in proposito: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4068 del 10/12/1975, Rv. 378369 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4732 del 21/07/1988, Rv. 459578 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21834 del 17/10/2007, Rv. 599567 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 02/12/2013, Rv. 628758 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 02/12/2013, Rv. 628758 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 19/01/2018, Rv. 646672 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462 - 01). Anche sotto tale profilo, dunque, le censure di violazione di norme di diritto risultano infondate e si risolvono, in sostanza, in una inammissibile contestazione della valutazione delle prove. Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 1.3 Non risultano illustrate in modo sufficientemente specifico le censure di violazione degli artt. 115 e 619 c.p.c.. In proposito è peraltro opportuno osservare che l'ambito ap- plicativo dell'art. 619 c.p.c. risulta individuato dalla corte terri- toriale in senso favorevole all'ammissibilità dell'opposizione della Castorina, essendo stata disattesa l'eccezione in proposi- to avanzata dall'opposto condominio. Comunque, le censure di violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., non risultano articolate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto). 1.4 Nel ricorso (in particolare a pagina 12) è avanzata infine una questione relativa all'affermazione della corte di appello in ordine al giudicato formatosi sulla «esistenza della strada indi- cata». Si tratta di una censura il cui senso non risulta sufficientemen- te chiarito nel ricorso. In particolare, non viene adeguatamente chiarito dalla ricor- rente per quale ragione avrebbe assunto un concreto rilievo ai fini della decisione l'affermazione della corte di appello in pro- posito, che pare invece semplicemente costituire un riferimen- to - del tutto scontato e irrilevante ai fini della controversia - al fatto pacifico che la strada per accedere all'immobile della Oppedisano esisteva di fatto ed era stata pacificamente da questa utilizzata per anni prima del giudizio. 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99-100 c.p.c. e 619 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.. Correzione della motivazione ex art. 384 u.c. c.p.c.». Ric. n. 20730/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza -Pagina 7 di 8 Il ricorso incidentale condizionato è assorbito in virtù della di- chiarazione di inammissibilità di quello principale. 3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con assor- bimento dell'incidentale condizionato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, li- quidandole in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consi