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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19255/2026

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i-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2567/2022 depositatail 07/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma, in accoglimento solo parziale del gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della domanda intesaad accertare l’illegittimità della revoca ante tempus degli incarichidirigenziali ricoperti disposta per effetto della delibera n. 143 del 2014 diriorganizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha concordato con lavalutazione espressa dal primo giudice nel ritenere che non sussistesse ladenunciata violazione dell’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 del 2014,convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – con cui èstata disposta la soppressione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture, e definite le funzioni dell’[OSCURATO:PERSONA] – in quanto,nelle more dell’approvazione del piano di riordino tramite d.P.C.M., ilPresidente dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva deliberato la soppressione delle sei direzionigenerali accorpandole in due aree, in attuazione dei poteri di gestioneconferitigli dal comma 8 del predetto art. 19; pertanto, la cessazione degliincarichi era legittima in quanto autorizzata dalla legge anche in base aquanto stabilito nel provvedimento di conferimento dell’incarico, che, all’art.6, prevedeva espressamente la possibilità di risoluzione anticipata delrapporto «in caso di mutamenti organizzativi decisi dal consiglio anche inin adempimento di norme di legge».3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione FilippoRomano per due motivi, assistiti da memoria, cui oppone difese l’[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, cit., con riferimento alla delibera n. 143del 2014 emanata dal Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto il poteredi revisionare la pianta organica dell’ente prima del d.P.C.M. diapprovazione, con conseguente violazione anche dell’art. 1 preleggi edell’art. 113 c.p.c.

Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 19, solo il d.P.C.M.avrebbe potuto disporre la soppressione delle posizioni e la riorganizzazionedell’ente, cosicché non sarebbe corretto neppure il riferimento operato dallaCorte d’appello alla previsione contenuta nell’atto di conferimentoNumero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’incarico, stante l’insussistenza dell’ipotesi di riorganizzazione impostadalla legge, inverata solo con il d.P.C.M. intervenuto il 1° febbraio 2016.2.

Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata edel procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente sul punto relativo allacensura svolta nel primo motivo, già oggetto del quarto motivo di appello.3.

Il primo motivo è fondato nei sensi di seguito chiariti, conconseguente assorbimento dell’ulteriore censura.L’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, cit., recita nella parte di interesse:«1.

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successivemodificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto.2.

I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionaleanticorruzione e per la valutazione e la trasparenza ([OSCURATO:PERSONA]), di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che èridenominata Autorità nazionale anticorruzione.3.

Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per ilriordino dell’Autorità stessa, che contempla:a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali,necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificandoche il personale attualmente in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA], appartenente ai ruolidelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce inun unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per lavigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nelpiano di riordino di cui all’alinea del presente comma;Numero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economicoaccessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.4.

Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell’approvazionecon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giornidalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio deiministri.5.

In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorità nazionaleanticorruzione:a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale,nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni didisposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolaritàrelative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per gli avvocati dello Stato segnalantiresta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 del codice diprocedura penale;b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle normepreviste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzioneamministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nelmassimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato omettal’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmitriennali di trasparenza o dei codici di comportamento.5-bis.

Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5,lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.5-ter.

Nella relazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6novembre 2012, n. 190, l’Autorità nazionale anticorruzione dà altresì contoNumero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo,indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo cherendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile afenomeni di corruzione.8.

Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’ANACprovvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressaAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nellemore dell'approvazione del piano di cui al comma 4.».3.1.

La piana lettura della norma conduce alla conclusione che il pianodi riorganizzazione affidato al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi del comma 3,«acquista efficacia a seguito dell’approvazione con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri», come precisato dal successivo comma 4, mentreil comma 8 prevede che, «nelle more dell’approvazione del piano di cui alcomma 4», il Presidente provveda allo svolgimento dei compiti attribuitiall’[OSCURATO:PERSONA] con le risorse umane della soppressa Autorità di Vigilanza.3.2.

Non è, dunque, corretta l’esegesi della norma cui è pervenuta laCorte territoriale, laddove ha ritenuto che il comma 8 consentisse, di persé, al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di anticipare la riorganizzazione e le misure diriduzione della spesa espressamente ricondotte all’adozione del piano.Né risulta coerente con la lettera della medesima disposizionelegittimare il recesso in base alla richiamata previsione contrattuale, che,nel fare riferimento a mutamenti organizzativi «necessari in adempimentodi norme di legge», non può che rimandare alla necessaria approvazionedel piano da parte del d.P.C.M.4.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione alla dedottaviolazione dell’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, per avere la Corte territorialeritenuto che il recesso risultasse automaticamente legittimato in base allecitate disposizioni, senza indagare ed approfondire l’effettiva portata delladelibera n. 143 del 2014, nel quadro dei poteri rimessi al Consiglio ed alNumero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], in linea con la specifica previsione contrattualeinvocata – nella parte in cui si fa pure riferimento al «caso di mutamentiorganizzativi decisi dal consiglio anche in attuazione del piano di riordino»- per verificare se la stessa potesse legittimamente disporre con effettoanticipatorio la riorganizzazione affidata al piano di riordino soggetto adapprovazione con il successivo d.P.C.M. ovvero se la medesima deliberarimandasse necessariamente, per la sua efficacia, al completamentodell’iter procedurale previsto dai commi 3 e 4 del citato art. 19.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,assorbita l’ulteriore censura; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2567/2022 depositatail 07/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento solo parziale del gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della domanda intesaad accertare l’illegittimità della revoca ante tempus degli incarichidirigenziali ricoperti disposta per effetto della delibera n. 143 del 2014 diriorganizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha concordato con lavalutazione espressa dal primo giudice nel ritenere che non sussistesse ladenunciata violazione dell’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 del 2014,convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – con cui èstata disposta la soppressione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture, e definite le funzioni dell’[OSCURATO:PERSONA] – in quanto,nelle more dell’approvazione del piano di riordino tramite d.P.C.M., ilPresidente dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva deliberato la soppressione delle sei direzionigenerali accorpandole in due aree, in attuazione dei poteri di gestioneconferitigli dal comma 8 del predetto art. 19; pertanto, la cessazione degliincarichi era legittima in quanto autorizzata dalla legge anche in base aquanto stabilito nel provvedimento di conferimento dell’incarico, che, all’art.6, prevedeva espressamente la possibilità di risoluzione anticipata delrapporto «in caso di mutamenti organizzativi decisi dal consiglio anche inin adempimento di norme di legge».3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione FilippoRomano per due motivi, assistiti da memoria, cui oppone difese l’[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, cit., con riferimento alla delibera n. 143del 2014 emanata dal Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto il poteredi revisionare la pianta organica dell’ente prima del d.P.C.M. diapprovazione, con conseguente violazione anche dell’art. 1 preleggi edell’art. 113 c.p.c. Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 19, solo il d.P.C.M.avrebbe potuto disporre la soppressione delle posizioni e la riorganizzazionedell’ente, cosicché non sarebbe corretto neppure il riferimento operato dallaCorte d’appello alla previsione contenuta nell’atto di conferimentoNumero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’incarico, stante l’insussistenza dell’ipotesi di riorganizzazione impostadalla legge, inverata solo con il d.P.C.M. intervenuto il 1° febbraio 2016.2. Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata edel procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente sul punto relativo allacensura svolta nel primo motivo, già oggetto del quarto motivo di appello.3. Il primo motivo è fondato nei sensi di seguito chiariti, conconseguente assorbimento dell’ulteriore censura.L’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, cit., recita nella parte di interesse:«1. L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successivemodificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto.2. I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionaleanticorruzione e per la valutazione e la trasparenza ([OSCURATO:PERSONA]), di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che èridenominata Autorità nazionale anticorruzione.3. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per ilriordino dell’Autorità stessa, che contempla:a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali,necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificandoche il personale attualmente in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA], appartenente ai ruolidelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce inun unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per lavigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nelpiano di riordino di cui all’alinea del presente comma;Numero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economicoaccessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell’approvazionecon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giornidalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio deiministri.5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorità nazionaleanticorruzione:a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale,nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni didisposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolaritàrelative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalantiresta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 del codice diprocedura penale;b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle normepreviste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzioneamministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nelmassimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato omettal’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmitriennali di trasparenza o dei codici di comportamento.5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5,lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.5-ter. Nella relazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6novembre 2012, n. 190, l’Autorità nazionale anticorruzione dà altresì contoNumero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo,indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo cherendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile afenomeni di corruzione.8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’ANACprovvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressaAutorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nellemore dell'approvazione del piano di cui al comma 4.».3.1. La piana lettura della norma conduce alla conclusione che il pianodi riorganizzazione affidato al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi del comma 3,«acquista efficacia a seguito dell’approvazione con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri», come precisato dal successivo comma 4, mentreil comma 8 prevede che, «nelle more dell’approvazione del piano di cui alcomma 4», il Presidente provveda allo svolgimento dei compiti attribuitiall’[OSCURATO:PERSONA] con le risorse umane della soppressa Autorità di Vigilanza.3.2. Non è, dunque, corretta l’esegesi della norma cui è pervenuta laCorte territoriale, laddove ha ritenuto che il comma 8 consentisse, di persé, al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di anticipare la riorganizzazione e le misure diriduzione della spesa espressamente ricondotte all’adozione del piano.Né risulta coerente con la lettera della medesima disposizionelegittimare il recesso in base alla richiamata previsione contrattuale, che,nel fare riferimento a mutamenti organizzativi «necessari in adempimentodi norme di legge», non può che rimandare alla necessaria approvazionedel piano da parte del d.P.C.M.4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione alla dedottaviolazione dell’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, per avere la Corte territorialeritenuto che il recesso risultasse automaticamente legittimato in base allecitate disposizioni, senza indagare ed approfondire l’effettiva portata delladelibera n. 143 del 2014, nel quadro dei poteri rimessi al Consiglio ed alNumero registro generale 28953/2022Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 19255/2026Data pubblicazione 11/06/2026Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], in linea con la specifica previsione contrattualeinvocata – nella parte in cui si fa pure riferimento al «caso di mutamentiorganizzativi decisi dal consiglio anche in attuazione del piano di riordino»- per verificare se la stessa potesse legittimamente disporre con effettoanticipatorio la riorganizzazione affidata al piano di riordino soggetto adapprovazione con il successivo d.P.C.M. ovvero se la medesima deliberarimandasse necessariamente, per la sua efficacia, al completamentodell’iter procedurale previsto dai commi 3 e 4 del citato art. 19. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,assorbita l’ulteriore censura; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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