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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23377/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso Caruso e Curioso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Tundis udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura Generale dello Stato si associa alle richieste del P.G. chiedendo la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 11168 del 18/02/2019 la I sezione di questa Corte, per quanto ancora rileva: a) ha accolto il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen. loro contestato al capo 4) e aveva confermato le statuizioni civili; b) ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'attribuzione della qualità di capo dell'associazione mafiosa di cui al capo 6, disattendendo le restanti censure che avevano investito la condotta partecipativa alla medesima associazione e l'attribuzione di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 22 e

22.1. Al fine di intendere la portata dei motivi di ricorso, è sufficiente rilevare che la sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata, nei confronti del Caruso e del Curioso, con rinvio per nuovo giudizio in relazione al capo 4), avendo ritenuto che la comparazione tra la disciplina vigente in tema di prescrizione all'epoca della consumazione dei fatti (marzo 2000) e quella successivamente introdotta dalla

I. 05/12/2005, n. 251, esclusa ogni arbitraria combinazione delle disposizioni delle due normative, dovesse condurre a ritenere più favorevole quella previgente.

2. Con sentenza del 13/01/2021 la Corte d'appello di Catanzaro, per quanto riguarda il Caruso e il Curioso, ha ritenuto: a) che il termine prescrizionale non fosse maturato, dal momento che, alla stregua della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla

I. n. 251 del 2005 e del limite edittale massimo di pena all'epoca vigente per il delitto di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (dieci anni di reclusione), esso doveva essere individuato, ai sensi del previgente art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen., in quindici anni, destinati ad essere aumentati sino alla metà, ex art. 161, ult. comma, previgente, per effetto delle cause di interruzione; b) che si giungeva, pertanto, al termine di ventidue anni, destinato ad essere incrementato di 124 giorni per effetto di due sospensioni intervenute nel corso del processo; c) che la mancata impugnazione, da parte degli imputati, del capo della sentenza di secondo grado che, confermando le statuizioni civili, presupponeva l'accertamento della penale responsabilità dei primi, precludeva l'esame dei motivi di appello diversi da quelli che investivano il trattamento sanzionatorio; d) che, in ogni caso, gli appelli proposti dal Caruso e dal Curioso, anche in punto di affermazione di responsabilità, erano infondati, per le ragioni indicate nel prosieguo della motivazione; e) che la pena doveva essere determinata in due anni ed otto mesi di reclusione, per effetto dell'applicazione, rispetto alla pena base di tre anni e sei mesi di reclusione, della diminuente - sia pure non nella misura massima - discendente dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

Quanto al Tundis, la Corte d'appello, preso atto dell'insussistenza di elementi idonei a giustificare il contestato ruolo di vertice nel sodalizio, ha provveduto a rideterminare la pena inflitta, assumendo come reato più grave il tentato omicidio di cui al capo 22 e applicando aumenti ex art. 81 cod. pen. in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo 6 e al restante delitto di cui al capo 22.1.

2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse degli imputati, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso proposto nell'interesse del Caruso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico articolato motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che, alla stregua della disciplina in materia di prescrizione anteriormente vigente, la rilevanza assunta dall'esito del bilanciamento delle circostanze (art. 157, secondo comma, cod. pen. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla

I. n. 251 del 2005), quanto all'individuazione del termine prescrizionale, comporta una connessione essenziale con la questione dell'affermazione di responsabilità, con la conseguenza che, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, il giudice di merito, avrebbe dovuto prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione.

In senso contrario, si aggiunge, non assume rilievo la mancata impugnazione delle statuizioni civili, poiché l'accoglimento, da parte di questa Corte, del ricorso del Procuratore generale, aveva riaperto totalmente la discussione sulla responsabilità degli imputati.

4. Ricorso proposto nell'interesse del Curioso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, alla luce di considerazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle sviluppate nel ricorso proposto nell'interesse del Caruso.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale ad affermare la responsabilità degli imputati: ciò sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di un accertamento irrevocabile scaturente, secondo la sentenza impugnata, dalla mancata impugnazione delle statuizioni civili, sia con riferimento alla motivazione alla quale era stata affidata la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio armato facente capo all'ormai defunto [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione del ricorrente.

5. Ricorso proposto nell'interesse del Curioso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, essendo spirato il termine determinato per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.

6. Ricorso proposto nell'interesse del Tundis.

Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena e all'assoluto silenzio serbato dalla Corte territoriale con riguardo all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Caruso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Curioso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso proposto nell'interesse del Curioso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppano la medesima censura e sono fondati.

La prima questione da esaminare attiene al se la mancata impugnazione da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento per prescrizione con conferma delle statuizioni civili, riformata a seguito di ricorso per cassazione del P.M., in relazione all'erronea individuazione della disciplina applicabile in tema di prescrizione, imponga o non di tenere ferma l'affermazione di responsabilità, con la conseguenza che, nel primo caso, nel giudizio di rinvio, ormai insensibile a siffatto profilo, non possa più essere rilevata la prescrizione.

La soluzione fornita dalla decisione rescindente è priva di equivocità, in quanto il dispositivo della sentenza n. 11168/2019 di annullamento ha rinviato, per quanto qui rileva, per nuovo giudizio in relazione al capo 4).

Diversamente opinando, il rinvio sarebbe stato operato per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.

E ciò senza dire che, alla luce della disciplina in tema di prescrizione individuata dalla sentenza rescindente, proprio siffatta operazione era suscettibile - come poi, appunto, accaduto - di incidere sulla concreta operatività della causa di estinzione del reato.

E sarebbe stato del tutto inaccettabile che il corretto procedimento di determinazione della pena, intervenuto in ritardo per causa non attribuibile in alcun modo agli imputati, potesse pregiudicare l'applicazione in loro favore della disciplina della prescrizione individuata dal legislatore.Essa, peraltro, è in linea con la ricostruzione del sistema processuale operata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Occorre muovere dalla distinzione, di recente ribadita da Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 27/01/2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03, tra capo e punto della sentenza così come è stata messa a fuoco da Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239.

La nozione di capo della sentenza «è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato».

Il concetto di punto della decisione, invece, ha una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione».

Pertanto, «se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza».

In tale contesto, l'art. 624, comma 1, del codice di rito riconosce, ancorché nei soli casi di annullamento parziale, l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza che non abbiano connessione essenziale con la parte annullata.

Per questa ragione Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 - 21 ha chiarito che con l'espressione "parti della sentenza" di cui all'art. 624 cod. proc. pen. il legislatore ha fatto riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.

Ora, in tale prospettiva, ritiene il Collegio che nel momento in cui, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del P.M., annulli la pronuncia con la quale il giudice penale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, venga rimosso il limite che, agli effetti penali, aveva precluso al giudice stesso, in difetto rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, di emettere una sentenza di condanna.D'altra parte, tale decisione produce inevitabilmente i suoi effetti anche sulle statuizioni civili, dovendosi, al riguardo, operare le seguenti puntualizzazioni.

In linea generale, non può ritenersi consentita l'adozione di due decisioni discordanti, quanto agli effetti penali e a quelli civili, nell'ambito del medesimo processo, con la conseguenza che la sentenza penale diviene irrevocabile ai fini civili nel momento stesso in cui passa in giudicato agli effetti penali (Sez.

U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001 - 01, citando adesivamente le conclusioni di un autore).

Nel caso di cui all'art. 578 cod. proc. pen. emergono esigenze di diverso equilibrio degli interessi in gioco, quali giustificano una soluzione differente, che, tuttavia, richiede la rigorosa verifica dei presupposti di applicabilità della norma codicistica.

Come sottolineato da questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), l'estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione, sicché soltanto esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona possono costituire una deroga per prorogarlo; ora, tali esigenze sussistono quando vi sia la evidenza della innocenza sostanziale dell'imputato (per elementi positivi o per mancanza assoluta di prove a suo carico), con necessità dunque di restaurare immediatamente la sua sfera di onorabilità, ma non potrebbe ravvisarsi alcuna tutela della onorabilità o di altri diritti fondamentali qualora il giudice, invece di prendere atto della causa estintiva del reato, dovesse persistere nella sua cognizione di merito per concludere che agli atti vi sono uno o più elementi probatori a carico, sia pure non di tale momento da fondare una dichiarazione di responsabilità penale.

D'altra parte, tuttavia, la regola che impone, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente la sussistenza delle indicate cause di non punibilità deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 c.p.p. di pronunciarsi sulla azione civile e quindi di non essere legati ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu °cuti.

Sta di fatto che la pronuncia ex art. 578 c.p.p. fa stato tra le parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile (mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva).

Se da questo esame emerge la prova della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di economia processuale; pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato, sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può essere posto nel nulla e può portare ad una assoluzione di merito, riprendendo vigore come canone interpretativo quello del favor rei.

Può pertanto concludersi che la generale accessorietà dell'azione civile nel processo penale ossia la sua tendenziale essenziale connessione con la pronuncia affermativa di responsabilità si interrompe, per ragioni di economia processuale, nel momento in cui si verifichi la causa di estinzione del reato della prescrizione o dell'amnistia.

E ciò, peraltro, nel solo caso di ritenuta sussistenza dei presupposti che giustifichino l'accoglimento della pretesa civile.

In caso contrario, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Tettamanti, l'esito liberatorio sarà pieno, sia in ambito penalistico che in quello civilistico.

E, tuttavia, laddove per le ricordate esigenze di economia processuale si giunga alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, il decisum penalistico, da un punto di vista formale, quali che siano gli accertamenti destinati a sorreggere la conferma delle statuizioni civilistiche, non riposa su un accertamento della responsabilità penale destinato a divenire irrevocabile, in assenza di impugnazione da parte dell'imputato delle menzionate statuizioni civilistiche.

Ne discende che, laddove, ad iniziativa del P.M., venga ritenuta l'insussistenza dei presupposti che avevano giustificato quella scissione, il giudice penale viene reinvestito della pienezza di cognizione, potendo anche giungere ad una pronuncia assolutoria.

Ora, per effetto delle mancata impugnazione da parte dell'imputato delle statuizioni civili, non si è determinato, nel presente procedimento, alcun accertamento definitivo della responsabilità.

Va in tal modo rettificata la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen, in ragione della non decisività dell'errore a fronte della motivazione comunque resa sui profili di responsabilità penale: e ciò fermo restando che la stessa motivazione ormai spiega i suoi effetti essenzialmente in relazione alla condanna risarcitoria, per quanto si dirà nel punto 2 del Considerato in diritto.

Ai fini penalistici, per le ragioni suindicate, pertanto, risulta fuori campo la tematica del giudicato progressivo.

Quest'ultimo, infatti, richiede la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione (v., di recente, Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321 - 01, la quale ne ha tratto la conseguenza che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", con la conseguenza che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio).

In tale contesto, la scelta della Corte territoriale di rideterminare la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti ridisegna la cornice di riferimento per il calcolo della prescrizione secondo la previgente disciplina poiché, considerando il minimo della riduzione per le prime, la soglia di pena si attesta sotto i dieci anni e sopra i cinque, con la conseguenza che il termine di dieci anni (art. 157, comma primo, n. 3, cod. pen. previgente alla

I. n. 251 del 2005), aumentato della metà per effetto degli atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, ult. co., cod. pen., giunge a quindici anni.

Assumendo l'incontestato termine di consumazione del reato indicato nella sentenza del giudice del rinvio (13/03/2000) si giunge al 13/03/2015, al netto delle sospensioni indicate dalla medesima sentenza.

Ne discende che, nei confronti del Caruso e del Curioso, la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale, pur affermando la definitività dell'accertamento della responsabilità degli imputati, ha poi, con autonomo percorso motivazionale, confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato: ciò che qui assume rilievo ai fini delle statuizioni civili.

In questa prospettiva il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Curioso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che conserva rilievo in vista delle statuizioni civilistiche - è inammissibile poiché, in termini di assoluta genericità, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

3. Inammissibile è invece il ricorso del Tundis, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Le critiche sviluppate in ricorso sono del tutto prive di specificità, anche con riguardo al tema delle circostanze attenuanti generiche, che non risultano essere state invocate con l'atto di appello.

In ogni caso - e trattasi di considerazione assorbente - il ricorrente neppure indica quali positivi elementi di apprezzamento sarebbero stati dedotti dall'imputato e trascurati dal giudice dell'impugnazione.

4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Tundis consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo 4), perché estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Curioso, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso Caruso e Curioso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Tundis udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura Generale dello Stato si associa alle richieste del P.G. chiedendo la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 11168 del 18/02/2019 la I sezione di questa Corte, per quanto ancora rileva: a) ha accolto il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen. loro contestato al capo 4) e aveva confermato le statuizioni civili; b) ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'attribuzione della qualità di capo dell'associazione mafiosa di cui al capo 6, disattendendo le restanti censure che avevano investito la condotta partecipativa alla medesima associazione e l'attribuzione di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 22 e 22.1. Al fine di intendere la portata dei motivi di ricorso, è sufficiente rilevare che la sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata, nei confronti del Caruso e del Curioso, con rinvio per nuovo giudizio in relazione al capo 4), avendo ritenuto che la comparazione tra la disciplina vigente in tema di prescrizione all'epoca della consumazione dei fatti (marzo 2000) e quella successivamente introdotta dalla I. 05/12/2005, n. 251, esclusa ogni arbitraria combinazione delle disposizioni delle due normative, dovesse condurre a ritenere più favorevole quella previgente. 2. Con sentenza del 13/01/2021 la Corte d'appello di Catanzaro, per quanto riguarda il Caruso e il Curioso, ha ritenuto: a) che il termine prescrizionale non fosse maturato, dal momento che, alla stregua della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 251 del 2005 e del limite edittale massimo di pena all'epoca vigente per il delitto di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (dieci anni di reclusione), esso doveva essere individuato, ai sensi del previgente art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen., in quindici anni, destinati ad essere aumentati sino alla metà, ex art. 161, ult. comma, previgente, per effetto delle cause di interruzione; b) che si giungeva, pertanto, al termine di ventidue anni, destinato ad essere incrementato di 124 giorni per effetto di due sospensioni intervenute nel corso del processo; c) che la mancata impugnazione, da parte degli imputati, del capo della sentenza di secondo grado che, confermando le statuizioni civili, presupponeva l'accertamento della penale responsabilità dei primi, precludeva l'esame dei motivi di appello diversi da quelli che investivano il trattamento sanzionatorio; d) che, in ogni caso, gli appelli proposti dal Caruso e dal Curioso, anche in punto di affermazione di responsabilità, erano infondati, per le ragioni indicate nel prosieguo della motivazione; e) che la pena doveva essere determinata in due anni ed otto mesi di reclusione, per effetto dell'applicazione, rispetto alla pena base di tre anni e sei mesi di reclusione, della diminuente - sia pure non nella misura massima - discendente dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Quanto al Tundis, la Corte d'appello, preso atto dell'insussistenza di elementi idonei a giustificare il contestato ruolo di vertice nel sodalizio, ha provveduto a rideterminare la pena inflitta, assumendo come reato più grave il tentato omicidio di cui al capo 22 e applicando aumenti ex art. 81 cod. pen. in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo 6 e al restante delitto di cui al capo 22.1. 2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse degli imputati, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso proposto nell'interesse del Caruso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico articolato motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che, alla stregua della disciplina in materia di prescrizione anteriormente vigente, la rilevanza assunta dall'esito del bilanciamento delle circostanze (art. 157, secondo comma, cod. pen. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 251 del 2005), quanto all'individuazione del termine prescrizionale, comporta una connessione essenziale con la questione dell'affermazione di responsabilità, con la conseguenza che, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, il giudice di merito, avrebbe dovuto prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione. In senso contrario, si aggiunge, non assume rilievo la mancata impugnazione delle statuizioni civili, poiché l'accoglimento, da parte di questa Corte, del ricorso del Procuratore generale, aveva riaperto totalmente la discussione sulla responsabilità degli imputati. 4. Ricorso proposto nell'interesse del Curioso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, alla luce di considerazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle sviluppate nel ricorso proposto nell'interesse del Caruso. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale ad affermare la responsabilità degli imputati: ciò sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di un accertamento irrevocabile scaturente, secondo la sentenza impugnata, dalla mancata impugnazione delle statuizioni civili, sia con riferimento alla motivazione alla quale era stata affidata la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio armato facente capo all'ormai defunto [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione del ricorrente. 5. Ricorso proposto nell'interesse del Curioso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, essendo spirato il termine determinato per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. 6. Ricorso proposto nell'interesse del Tundis. Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena e all'assoluto silenzio serbato dalla Corte territoriale con riguardo all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Caruso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Curioso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso proposto nell'interesse del Curioso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppano la medesima censura e sono fondati. La prima questione da esaminare attiene al se la mancata impugnazione da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento per prescrizione con conferma delle statuizioni civili, riformata a seguito di ricorso per cassazione del P.M., in relazione all'erronea individuazione della disciplina applicabile in tema di prescrizione, imponga o non di tenere ferma l'affermazione di responsabilità, con la conseguenza che, nel primo caso, nel giudizio di rinvio, ormai insensibile a siffatto profilo, non possa più essere rilevata la prescrizione. La soluzione fornita dalla decisione rescindente è priva di equivocità, in quanto il dispositivo della sentenza n. 11168/2019 di annullamento ha rinviato, per quanto qui rileva, per nuovo giudizio in relazione al capo 4). Diversamente opinando, il rinvio sarebbe stato operato per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio. E ciò senza dire che, alla luce della disciplina in tema di prescrizione individuata dalla sentenza rescindente, proprio siffatta operazione era suscettibile - come poi, appunto, accaduto - di incidere sulla concreta operatività della causa di estinzione del reato. E sarebbe stato del tutto inaccettabile che il corretto procedimento di determinazione della pena, intervenuto in ritardo per causa non attribuibile in alcun modo agli imputati, potesse pregiudicare l'applicazione in loro favore della disciplina della prescrizione individuata dal legislatore.Essa, peraltro, è in linea con la ricostruzione del sistema processuale operata dalla giurisprudenza di questa Corte. Occorre muovere dalla distinzione, di recente ribadita da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 27/01/2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03, tra capo e punto della sentenza così come è stata messa a fuoco da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239. La nozione di capo della sentenza «è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato». Il concetto di punto della decisione, invece, ha una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». Pertanto, «se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza». In tale contesto, l'art. 624, comma 1, del codice di rito riconosce, ancorché nei soli casi di annullamento parziale, l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza che non abbiano connessione essenziale con la parte annullata. Per questa ragione Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 - 21 ha chiarito che con l'espressione "parti della sentenza" di cui all'art. 624 cod. proc. pen. il legislatore ha fatto riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Ora, in tale prospettiva, ritiene il Collegio che nel momento in cui, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del P.M., annulli la pronuncia con la quale il giudice penale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, venga rimosso il limite che, agli effetti penali, aveva precluso al giudice stesso, in difetto rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, di emettere una sentenza di condanna.D'altra parte, tale decisione produce inevitabilmente i suoi effetti anche sulle statuizioni civili, dovendosi, al riguardo, operare le seguenti puntualizzazioni. In linea generale, non può ritenersi consentita l'adozione di due decisioni discordanti, quanto agli effetti penali e a quelli civili, nell'ambito del medesimo processo, con la conseguenza che la sentenza penale diviene irrevocabile ai fini civili nel momento stesso in cui passa in giudicato agli effetti penali (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001 - 01, citando adesivamente le conclusioni di un autore). Nel caso di cui all'art. 578 cod. proc. pen. emergono esigenze di diverso equilibrio degli interessi in gioco, quali giustificano una soluzione differente, che, tuttavia, richiede la rigorosa verifica dei presupposti di applicabilità della norma codicistica. Come sottolineato da questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), l'estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l'esercizio della sua giurisdizione, sicché soltanto esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona possono costituire una deroga per prorogarlo; ora, tali esigenze sussistono quando vi sia la evidenza della innocenza sostanziale dell'imputato (per elementi positivi o per mancanza assoluta di prove a suo carico), con necessità dunque di restaurare immediatamente la sua sfera di onorabilità, ma non potrebbe ravvisarsi alcuna tutela della onorabilità o di altri diritti fondamentali qualora il giudice, invece di prendere atto della causa estintiva del reato, dovesse persistere nella sua cognizione di merito per concludere che agli atti vi sono uno o più elementi probatori a carico, sia pure non di tale momento da fondare una dichiarazione di responsabilità penale. D'altra parte, tuttavia, la regola che impone, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente la sussistenza delle indicate cause di non punibilità deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 c.p.p. di pronunciarsi sulla azione civile e quindi di non essere legati ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu °cuti. Sta di fatto che la pronuncia ex art. 578 c.p.p. fa stato tra le parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile (mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva). Se da questo esame emerge la prova della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di economia processuale; pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato, sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può essere posto nel nulla e può portare ad una assoluzione di merito, riprendendo vigore come canone interpretativo quello del favor rei. Può pertanto concludersi che la generale accessorietà dell'azione civile nel processo penale ossia la sua tendenziale essenziale connessione con la pronuncia affermativa di responsabilità si interrompe, per ragioni di economia processuale, nel momento in cui si verifichi la causa di estinzione del reato della prescrizione o dell'amnistia. E ciò, peraltro, nel solo caso di ritenuta sussistenza dei presupposti che giustifichino l'accoglimento della pretesa civile. In caso contrario, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Tettamanti, l'esito liberatorio sarà pieno, sia in ambito penalistico che in quello civilistico. E, tuttavia, laddove per le ricordate esigenze di economia processuale si giunga alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, il decisum penalistico, da un punto di vista formale, quali che siano gli accertamenti destinati a sorreggere la conferma delle statuizioni civilistiche, non riposa su un accertamento della responsabilità penale destinato a divenire irrevocabile, in assenza di impugnazione da parte dell'imputato delle menzionate statuizioni civilistiche. Ne discende che, laddove, ad iniziativa del P.M., venga ritenuta l'insussistenza dei presupposti che avevano giustificato quella scissione, il giudice penale viene reinvestito della pienezza di cognizione, potendo anche giungere ad una pronuncia assolutoria. Ora, per effetto delle mancata impugnazione da parte dell'imputato delle statuizioni civili, non si è determinato, nel presente procedimento, alcun accertamento definitivo della responsabilità. Va in tal modo rettificata la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen, in ragione della non decisività dell'errore a fronte della motivazione comunque resa sui profili di responsabilità penale: e ciò fermo restando che la stessa motivazione ormai spiega i suoi effetti essenzialmente in relazione alla condanna risarcitoria, per quanto si dirà nel punto 2 del Considerato in diritto. Ai fini penalistici, per le ragioni suindicate, pertanto, risulta fuori campo la tematica del giudicato progressivo. Quest'ultimo, infatti, richiede la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione (v., di recente, Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321 - 01, la quale ne ha tratto la conseguenza che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", con la conseguenza che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio). In tale contesto, la scelta della Corte territoriale di rideterminare la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti ridisegna la cornice di riferimento per il calcolo della prescrizione secondo la previgente disciplina poiché, considerando il minimo della riduzione per le prime, la soglia di pena si attesta sotto i dieci anni e sopra i cinque, con la conseguenza che il termine di dieci anni (art. 157, comma primo, n. 3, cod. pen. previgente alla I. n. 251 del 2005), aumentato della metà per effetto degli atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, ult. co., cod. pen., giunge a quindici anni. Assumendo l'incontestato termine di consumazione del reato indicato nella sentenza del giudice del rinvio (13/03/2000) si giunge al 13/03/2015, al netto delle sospensioni indicate dalla medesima sentenza. Ne discende che, nei confronti del Caruso e del Curioso, la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale, pur affermando la definitività dell'accertamento della responsabilità degli imputati, ha poi, con autonomo percorso motivazionale, confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato: ciò che qui assume rilievo ai fini delle statuizioni civili. In questa prospettiva il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Curioso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che conserva rilievo in vista delle statuizioni civilistiche - è inammissibile poiché, in termini di assoluta genericità, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 3. Inammissibile è invece il ricorso del Tundis, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Le critiche sviluppate in ricorso sono del tutto prive di specificità, anche con riguardo al tema delle circostanze attenuanti generiche, che non risultano essere state invocate con l'atto di appello. In ogni caso - e trattasi di considerazione assorbente - il ricorrente neppure indica quali positivi elementi di apprezzamento sarebbero stati dedotti dall'imputato e trascurati dal giudice dell'impugnazione. 4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Tundis consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo 4), perché estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Curioso, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'I
Sentenza Cassazione n. 23377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris