CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12778/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01G4IHW nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Verona il 29 marzo 2019); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 — 5 della sentenza impugnata); in ogni caso il motivo è generico, non avendo ragione il Giudice censurato di motivare in maniera approfondita sulla responsabilità del ricorrente, essendo state articolate con l'atto di appello unicamente censure riguardanti la qualificazione giuridica del fatto, il diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]