CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 20 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli .3rtt. 648 e 648, 491 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha sottolineato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, come le risultanze agli atti consentissero di superare ogni argomentazione difensiva (si veda, in particolare, pag. 6 sulle dichiarazioni del teste Urbanucci in relazione al capo A e sui documenti prodotti dall'accusa in relazione al capo C, recanti rispettivamente la firma e la copia della carta d'identità dell'imputato che, uniti al suo tentativo di incassare un altro titolo proveniente dallo stesso furto, superavano ogni dubbio sulla circostanza che qualcun altro potesse aver utilizzato i documenti del prevenuto per commettere il reato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente escluso la particolare tenuità della ricettazione alla luce delle modalità dell'azione, trattandosi di assegni ricettati in bianco, dell'importo non esiguo su di essi apposto nonché della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici; osservato che, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie a pagina 7; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]