CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tt. [OSCURATO:PERSONA] ESENZIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 14179/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14179/2024 R.G., proposto A.L.E.R. Milano, con sede in Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dallAvv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, nonché dallAvv. [OSCURATO:PERSONA] e dallAvv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; claudiolucisa- [OSCURATO:EMAIL]; mariasoniavulcano@ordineavvo- catiroma.org), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Pero (MI), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2024, n. 61 , rappresentato e difeso dallAvv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pesaro, ove elettivamente domiciliato Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: edoardo- [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia il 12 aprile 2024, n. 1057/5/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1. L A.L.E.R. Milano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia il 12 aprile 2024, n. 1057/5/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto limpugnazione degli avvisi di accertamento nn. 321, 322 e 323 del 14 aprile 2022 e nn. 339 e 340 del 3 maggio 2022 da parte del Comune di Pero (MI), per insufficiente versamento dellIMU relativa agli anni dal 2017 al 2021, con riguardo agli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da essa posseduti nel territorio comunale, a causa del disconoscimento dellesenzione prevista dall art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ha rigettato lappello proposto dallA.L.E.R. Milano nei confronti del Comune di Pero (MI) avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano l8 maggio 2023, n. 1665/12/2023, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di prime cure che aveva respinto, dopo la riunione per connessione, i Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 ricorsi originari della contribuente - sul presupposto che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati, che gli avvisi di accertamento prescindessero dallosservanza del contraddittorio preventivo, che gli immobili ex GESCAL appartenessero alla contribuente ex art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9 , e che tutti gli immobili fossero privi dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008. 3. Il Comune di Pero (MI) ha resistito con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1 . Il ricorso è affidato ad otto motivi. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica consigliano di esaminare in via prioritaria il primo motivo ed il terzo motivo. 2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. , e 111, sesto comma, Cost. , in relazione all art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. , per essere stata respinta dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, leccezione di invalidità per difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in relazione all art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stata confermata dal giudice del gravame la regolarità degli avvisi di accertamento, nonostante la palese carenza di adeguata motivazione. 4. I predetti motivi la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta sono fondati. Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 4 .1 La sentenza impugnata si è limitata alla generica e asettica motivazione «che gli avvisi, come motivati, hanno consentito allALER di intendere pienamente le ragioni di fatto e di diritto degli accertamenti, come del resto dimostrato in concreto dalla compiuta articolazione delle sue difese», senza prendere espressa e precisa posizione sul diniego dellesenzione rispetto alla specifica invocazione nelle dichiarazioni IMU del 2014 e del 2020. Pertanto, può trovare applicazione lorientamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell' art. 132 cod. proc. civ. , non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell' art. 384 cod. proc. civ. ( Cass., Sez. Lav., 1 marzo 2019, n. 6145 ; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526 ; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18036 ; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2022, n. 37844 ; Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2023, n. 30594 ; Cass., Sez. Trib., 13 novembre 2024, n. 29349 ; Cass., Sez. Trib., 15 novembre 2024, n. 29538 ; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4026 ; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2026, n. 6993 ). 4.2 In linea generale, liter argomentativo del giudice di appello al di là dellinsufficienza delle ragioni giustificative - è coerente con la giurisprudenza costante di questa Corte, Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 secondo cui secondo cui l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per lIMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431 ; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569 ; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021 , n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681 ; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386 ; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014 ; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758 ; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929 ; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501 ; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121 ; Cass., Sez. Trib., 26 marzo 2026, n. 7316 ). Pertanto, lindicazione attraverso un prospetto analitico e riassuntivo dellidentificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dellaliquota applicabile e dellimposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dellavviso di accertamento in ossequio ai parametri dell art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121 ; Cass., Sez. Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 Trib., 9 marzo 2025, n. 6259 ; Cass., Sez. Trib., 26 marzo 2026, n. 7316 ). 4.3 Tuttavia, un recente arresto di questa Corte ha specificamente sancito che, in tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. alloggi sociali ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (così come novellato dall' art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ), non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente per l'anno di riferimento si limiti, 30 ottobre 2012, alla semplice barratura dell'apposito campo Esenzioni per ciascun immobile, in quanto, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica - sicché l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile al regime dei c.d. alloggi sociali -; per altro verso, l'ente impositore preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevole accesso alle informazioni per il monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio (in termini: Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27020 vedansi anche, con diverso esito: Cass., Sez. Trib., 2 aprile 2026, nn. 8241 e 8246). 4.4 Nella specie, per quanto la contribuente abbia allegato le dichiarazioni IMU al ricorso originario (richiamandolo in questa sede), tale accertamento è completamente mancato da parte del giudice di appello. Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 5 . Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. , per non essere stata considerata dal giudice di secondo grado lindicazione nelle dichiarazioni IMU per ciascuno degli immobili posseduti nel territorio comunale - che: «Limmobile possiede le caratteristiche ed i requisiti della lettera b), comma 2, dellart. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ». 5.1 Il predetto motivo è assorbito dallaccoglimento del primo motivo e del terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede. 6. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del principio generale del contraddittorio preventivo, in relazione all art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato negato dal giudice del gravame che incombeva sullente impositore lobbligo di attuare il contraddittorio con la contribuente prima dellemissione degli avvisi di accertamento. 6.1 Il predetto motivo è infondato. 6.2 Anche alla luce dellesegesi proposta dal giudice delle leggi ( Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47 ), si osserva che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. tributi armonizzati, mentre per i c.d. tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa. Difatti, in tema di tributi "non armonizzati" (come lIRPEF, lIRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. a tavolino, per cui non si pone la questione di uneventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ; Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" come lIVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823 ; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018 , n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020 , n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29726 ; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481 ; Cass., Sez. Trib., 4 dicembre 2023, n. 33699 ; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6094 ; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818 ; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522 ; Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271 ). Viceversa, l art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati allesercizio dellattività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la prova di resistenza, senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8718 ; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021 , n. 36118; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481 ; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997 ; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5269 ; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522 ). 6.3 Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d. tributi armonizzati, in assenza di una specifica previsione della disciplina nazionale, non può affermarsi lesistenza di un Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare latto impositivo. Né questultimo è stato preceduto da una verifica fiscale con accesso presso la sede della contribuente, rispetto alla verbalizzazione delle cui risultanze si ponesse lesigenza di tutelare lesercizio del diritto di difesa mediante la comunicazione di osservazioni e richieste da rimettersi alla valutazione dellente impositore. 6.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamente uniformata a tale principio, ribadendo che «l'onere del contraddittorio preventivo non si applica alla materia dei tributi locali». 7. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e 1, commi 740 e 741, lett. c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , in relazione all art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato confermato dal giudice di secondo grado lassoggettamento a imposizione degli immobili appartenenti alla contribuente, negando lapplicabilità dellesclusione prevista per gli immobili «destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008», sulla base del rilievo che la «norma (
) evocata è, insomma, incompatibile con la distinta, specifica previsione (...) della sola detrazione» prevista per detti immobili dagli artt. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 . 8. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e 1, commi 740 e 741, lett. c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , in relazione all art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato confermato dal giudice di secondo grado lassoggettamento a imposizione degli immobili appartenenti alla contribuente, negando lapplicabilità dellesclusione prevista per gli immobili «destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008», sulla base del rilievo che detto beneficio non spetterebbe «agli immobili ERP, che non si possono equiparare agli alloggi sociali avendo caratteristiche diverse e ben diversa gestione economica». 9. I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dallaccoglimento del primo motivo e del terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede. 10. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9 , in relazione all art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la richiamata disposizione abbia disposto il trasferimento ex lege degli immobili appartenenti alla GESCAL nelle disponibilità degli IACP (e, per conseguenza, degli enti succeduti a questi ultimi), confermando lassoggettamento a imposizione in capo alla contribuente di due immobili accatastati in ditta GESCAL. 10.1 Il predetto motivo è fondato. 10.2 Secondo la motivazione della sentenza impugnata: «Quanto poi alla negata titolarità di due immobili di via degli Orti (un appartamento e un box) non è ovviamente sufficiente il riscontro della risultanza catastale, non costitutiva del diritto, ancora in capo alla GESCAL, posto che ex L. 9/74, art. 3 , tutti Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 gli immobili già della GESCAL sono confluiti nella disponibilità degli IACP e poi dellALER». 10.3 Ora, a dispetto delle risultanze catastali, il giudice di appello ha desunto lappartenenza degli immobili ex GESCAL alla contribuente in base alla previsione dell art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9 , a tenore del quale: «1. I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 20 dicembre 1960 n. 1676 , vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per il territorio, fino al 31 dicembre 1974. 2. Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgono funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ». 10.4 In proposito, questa Corte ha affermato che la successione degli IACP nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla GESCAL, non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente attuata con l' art. 13 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 , ma si è realizzata - in conformità alle previsioni della legge 19 gennaio 1974, n. 9 - in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] e, poi, presso il Ministero del Tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto, al fine di accertare la titolarità da parte di un IACP, di un alloggio in contestazione, va verificato in concreto lavvenuto trasferimento di tale alloggio dalla GESCAL all'istituto agente, senza che i documenti, da cui risulti detto trasferimento, Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 possano essere esibiti per la prima volta in Cassazione (ex art. 372 cod. proc. civ. ), in quanto attinenti non già alla capacità processuale dell'istituto, bensì alla titolarità del diritto azionato ( Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1990, n. 6171 così altre per enti similari). 10.5 Per cui, non cè automatismo nel trasferimento degli immobili appartenuti alla GESCAL a favore degli IACP (e, per effetto dell art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , ai loro aventi causa). Ne discende che occorre accertare in concreto se gli immobili in questione siano stati oggetto di specifico trasferimento allo IACP interessato (pervenendo, così, in capo allente avente causa). 11. Con lottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , e 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il motivo concernente linapplicabilità delle sanzioni amministrative per mancanza di colpevolezza (in relazione allincertezza normativa oggettiva). 11.1 Il predetto motivo è assorbito dallaccoglimento del primo motivo e del terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede. 12. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo, del terzo motivo e del settimo motivo, linfondatezza del quarto motivo e lassorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Numero registro generale 14179/2024 Numero sezionale 2750/2026 Numero di raccolta generale 10250/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, il terzo motivo ed il settimo motivo, rigetta il quarto motivo, dichiara lassorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]