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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08834/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 27 settembre 2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati ricorrono entrambi gli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)

2.1. Il difensore del Doriani ha articolato due motivi.

2.1.1. Con il primo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sua affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sua qualificazione come amministratore di fatto della fallita e alla sussistenza in capo allo stesso del prescritto dolo specifico. 2.1.2.

Con il secondo motivo ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

2.2. Il difensore del Ciliberto ha articolato un unico motivo, prospettando il vizio di motivazione in ordine alla sua affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sua qualificazione come amministratore di fatto della fallita.

3. Il ricorso del Doriani non è manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata rispetto alla prospettata insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta.

L'editto accusatorio ha contestato la bancarotta fraudolenta documentale per l'omessa tenuta o per la sottrazione distruzione della contabilità (ex art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.), con il prescritto dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e che tuttavia ha fatto riferimento pure alla conseguente impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari propria della diversa ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall., per cui è sufficiente il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - deo. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01).

La Corte di merito ha fatto riferimento al deposito parziale delle scritture e all'omessa consegna della maggior parte di ess e scritture, rilevando che essa non ha consentito la puntuale ricostruzione del movimento degli affari, così non esplicitando compiutamente quale delle due ipotesi in imputazione abbia ritenuto, la quali - si è osservato - richiedono un diverso coefficiente soggettivo; e, a tale ultimo riguardo, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla coscienza e volontà dell'omessa consegna della contabilità (e all'ostacolo all'accertamento che ne è derivato).

Ragion per cui la prospettazione difensiva in parte qua non può dirsi - come anticipato - manifestamente infondata.

E poiché è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il giorno 11 novembre 2010, di dodici anni e sei mesi (art.157 e 161 cod. pen.), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, rimanendo assorbita ogni ulteriore censura.

4. Il ricorso del Ciliberto è inammissibile in quanto, lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata, ha addotto irritualmente in questa sede di legittimità l'inidoneità del compendio probatorio (segnatamente delle dichiarazioni del teste Strano) a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato senza denunciare il travisamento della prova e senza confrontarsi con l'iter della sentenza impugnata, per vero fondato anche su altri elementi (quali le deposizioni del curatore fallimentare e di un teste di polizia giudiziaria: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Ne deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 27 settembre 2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati ricorrono entrambi gli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Il difensore del Doriani ha articolato due motivi. 2.1.1. Con il primo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sua affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sua qualificazione come amministratore di fatto della fallita e alla sussistenza in capo allo stesso del prescritto dolo specifico. 2.1.2. Con il secondo motivo ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 2.2. Il difensore del Ciliberto ha articolato un unico motivo, prospettando il vizio di motivazione in ordine alla sua affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sua qualificazione come amministratore di fatto della fallita. 3. Il ricorso del Doriani non è manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata rispetto alla prospettata insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta. L'editto accusatorio ha contestato la bancarotta fraudolenta documentale per l'omessa tenuta o per la sottrazione distruzione della contabilità (ex art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.), con il prescritto dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e che tuttavia ha fatto riferimento pure alla conseguente impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari propria della diversa ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall., per cui è sufficiente il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - deo. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). La Corte di merito ha fatto riferimento al deposito parziale delle scritture e all'omessa consegna della maggior parte di ess e scritture, rilevando che essa non ha consentito la puntuale ricostruzione del movimento degli affari, così non esplicitando compiutamente quale delle due ipotesi in imputazione abbia ritenuto, la quali - si è osservato - richiedono un diverso coefficiente soggettivo; e, a tale ultimo riguardo, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla coscienza e volontà dell'omessa consegna della contabilità (e all'ostacolo all'accertamento che ne è derivato). Ragion per cui la prospettazione difensiva in parte qua non può dirsi - come anticipato - manifestamente infondata. E poiché è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il giorno 11 novembre 2010, di dodici anni e sei mesi (art.157 e 161 cod. pen.), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, rimanendo assorbita ogni ulteriore censura. 4. Il ricorso del Ciliberto è inammissibile in quanto, lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata, ha addotto irritualmente in questa sede di legittimità l'inidoneità del compendio probatorio (segnatamente delle dichiarazioni del teste Strano) a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato senza denunciare il travisamento della prova e senza confrontarsi con l'iter della sentenza impugnata, per vero fondato anche su altri elementi (quali le deposizioni del curatore fallimentare e di un teste di polizia giudiziaria: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Ne deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il re
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