CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti indicato,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocatiLORENZO SPALLINA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata perlegge;-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MILANO n. 3217/2023depositata il 15/11/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/20261. In sede di giudizio di merito, la controversia, sottesa al ricorso,ha ruotato attorno a tre distinti rapporti contrattuali e societarisuccedutisi nel tempo: il contratto di leasing e la Garanzia 1 del 2008,nonché la cessione delle quote e la Garanzia 2 del 2013. Precisamente:- nel 2008, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (utilizzatrice) stipulava con [OSCURATO:SOCIETA].(poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) un contratto di locazione finanziariaavente ad oggetto un aeromobile privato Hawker 900 XP.Contestualmente, la società [OSCURATO:PERSONA](con sede a Guernsey, poi succeduta da DPH S.A. con sede inLussemburgo a seguito di fusione/trasferimento) si costituiva garantedi BJ verso Unicredit (c.d. Garanzia 1). Tale garanzia viene interpretatanei gradi di merito non come fideiussione tradizionale, bensì comeobbligo contrattuale di subentro/cessione del contratto in luogodell’utilizzatrice in caso di inadempimento;- nel 2013, DPH S.A. vendeva il 100% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (MI). Nell’ambito di questo accordo,l’acquirente MI rilasciava a DPH una garanzia fideiussoria a primarichiesta fino a € 1.673.000,00 (c.d. Garanzia 2) per tenere indenneDPH dalle obbligazioni del leasing e garantire il buon fine diun’eventuale azione di regresso esercitata da DPH contro [OSCURATO:PERSONA].2. BJ si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni.[OSCURATO:PERSONA], dopo aver segnalato la morosità, risolveva ilcontratto di leasing in data 13 aprile 2018.Successivamente alla risoluzione, DPH: dapprima, in data 27giugno 2018, provvedeva a versare ad Unicredit l’intero importorichiesto di € 993.978,21; poi, ritenendo di aver adempiuto in base alla“Garanzia 1”, agiva in regresso contro la debitrice BJ (ex art. 1949 c.c.)ed escuteva la “Garanzia 2” contro [OSCURATO:PERSONA]; infine, registrato il rifiuto delleconvenute, citava quest’ultime dinanzi al Tribunale di Milano.Il giudice di primo grado rigettava:Numero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026- sia le domande, svolte in via principale da DPH, rilevando che: a)essendo il leasing già risolto, Unicredit non poteva più escutere ilsubentro in forza della “Garanzia 1”; b) il pagamento di DPH andavaqualificato come adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., escludendoil regresso ex art. 1949 c.c. e rendendo inoperativa la “Garanzia 2”;- sia la domanda, svolta da DPH in via subordinata, di arricchimentoex art. 2041 c.c. contro [OSCURATO:PERSONA], rilevando che DPH aveva pagatonell’erronea convinzione di esservi tenuta e che, pertanto, trattandosidi un potenziale indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., l’astrattaproponibilità dello stesso precludeva il rimedio sussidiariodell’arricchimento ex art. 2042 c.c.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3217/2023,confermava il rigetto del regresso e delle domande contro [OSCURATO:PERSONA] (Garanzia2), ma accoglieva parzialmente l’appello di DPH, condannando BJ aisensi dell’art. 2041 c.c.3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoBlu [OSCURATO:SOCIETA]Ha resistito con controricorso DPH S.A.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria. Inparticolare, [OSCURATO:PERSONA] in sede di memoria ha espressamente rinunciato alquarto motivo (che aveva articolato, come impugnazione condizionata,da esaminarsi nella sola ipotesi nella quale [OSCURATO:PERSONA] S.A. avesse a sua volta proposto impugnazione incidentale,circostanza questa che non si era verificata), essendosi consolidato ilgiudicato sul rigetto delle domande principali di DPH.La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza entro il termine digiorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/20261. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3217/2023, nelconfermare il rigetto del regresso e delle domande contro [OSCURATO:PERSONA] (Garanzia2), ha accolto parzialmente l’appello di DPH, condannando BJ ai sensidell’art. 2041 c.c., ravvisando sia la sussidiarietà che l’arricchimento.Sotto il primo profilo la corte di merito ha ritenuto esperibilel’azione di arricchimento, argomentando sul fatto che DPH, in quanto“soggetto altamente qualificato” (qualifica professionale) nell’ambitocommerciale, non avrebbe mai potuto invocare in sede di ripetizione ilrequisito dell’”errore scusabile” richiesto dall’indebito soggettivo ex art.2036 c.c. Di conseguenza, l’azione ex art. 2036 c.c. era inazionabile aborigine, lasciando aperta la via sussidiaria ex art. 2041 c.c.In punto di arricchimento, ha individuato l’utilità per BJ nelrisparmio di spesa conseguito con la radiazione del proprio debito versola società di leasing, estinto grazie al pagamento “solutorio” effettuatoda DPH.2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugna la sentenza d’appello articolando quattromotivi (di cui il secondo ed il terzo subordinati). Precisamente:- con il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2041 cc, 2042 cc, 2033 cc e 2036 cc (art. 360, comma 1, n.3). Sostiene che la corte di merito abbia errato nel considerarel’indebito soggettivo (art. 2036 c.c.) come unica azione alternativa.Secondo l’assunto di parte ricorrente: a) nel caso di specie, essendo illeasing già risolto, DPH, avendo pagato un debito inesistente o privo dicausa nei suoi confronti, avrebbe potuto esperire l’azione di indebitooggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens Unicredit; b)poiché per l’indebito oggettivo non è richiesto l’errore scusabile, taleazione era pienamente proponibile e la sua astratta disponibilitàescluderebbe in radice il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.(circostanza questa che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio);- con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia “violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2041 cc., 2042 cc. e 2036 cc. (art.Numero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026360, comma 1, n. 3) nonché nullità della sentenza e del procedimento“anche per la violazione degli artt. 99, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c.”.Lamenta che la corte di merito abbia escluso l’errore scusabilebasandosi su un fatto - la presunta “qualifica professionale” o elevataspecializzazione di DPH - mai allegato, mai provato e mai discusso nelcontraddittorio tra le parti in primo grado, violando così le regolesull’onere della prova e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato;- con il terzo motivo, in via di ulteriore subordine, denuncia“nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 116 cpc, 2697 cc e 2041 cc(art. 360, comma 1, n. 4)”. Deduce che la corte di merito ha liquidatoin modo aprioristico l’esistenza di un reale arricchimento. Osserva cheessa aveva contestato l’esatta entità del credito vantato da Unicredit(eccependo l’addebito di somme non dovute per circa € 445.580,34);che DPH non aveva mai fornito la prova della correttezza dei conteggidi Unicredit, e che i giudici d’appello avevano omesso di esaminare talecontestazione (ritenuta pacifica ex art. 115 c.p.c.), assumendoacriticamente l’utilità dell’intero pagamento;- come già accennato nella descrizione dei fatti di causa, al quartomotivo la ricorrente ha poi rinunciato: pertanto, ne è superflua anchela sola illustrazione.3. Non fondato è il primo motivo, articolato in via principale.Come sopra rilevato, il nucleo della censura mossa dallaricorrente ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) risiede nell’asserito difetto del requisito dellasussidiarietà dell’azione di arricchimento ex art. 2042 c.c. Sostiene laricorrente che la corte di merito avrebbe errato nel non rilevare chel’impoverita (DPH) avrebbe potuto proporre un’azione di ripetizione diindebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti della bancaconcedente ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), sul presupposto chequest’ultima avesse incassato somme prive di giustificazione causaleessendo il contratto di leasing già risolto al momento del versamento.Numero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026Tale tesi è errata, in quanto l’azione di ripetizione di indebitooggettivo ex art. 2033 c.c. postula l’inesistenza oggettiva, originaria osopravvenuta, del debito adempiuto (sine causa).Nel caso di specie, nel giudizio di merito è risultato pacifico che ildebito relativo ai canoni insoluti del contratto di leasing fosse reale,effettivo e gravante in via principale sull’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA]. Ilpagamento effettuato da DPH ad Unicredit non ha estinto un debitooggettivamente inesistente, bensì ha adempiuto il debito (esistente) diun terzo ([OSCURATO:PERSONA]).Tale fattispecie non è sussumibile entro la disciplina dell’indebitooggettivo ex art. 2033 c.c., ma rientra nello schema del pagamento deldebito altrui effettuato da chi si creda erroneamente debitore in basea un titolo di garanzia (nella specie, la “Garanzia 1”) ritenutovincolante; fattispecie che si iscrive nell’alveo dell’indebito soggettivoex latere solventis di cui all’art. 2036 c.c.Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (conla sentenza n. 33954/2023), ai fini del rispetto della regola disussidiarietà ex art. 2042 c.c., l’azione di arricchimento è preclusa soloove la diversa azione tipica si riveli astrattamente proponibile.Laddove, al contrario, l’azione teoricamente alternativa (nellaspecie, la ripetizione dell’indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.) siainammissibile o improponibile ab origine per la carenza strutturale diun elemento costitutivo della stessa - quale l’errore scusabile in cui siacaduto il solvens -, l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa exart. 2041 c.c. è pienamente esperibile, salvo che l’ordinamentoappresti, per la specifica fattispecie di errore inescusabile, un diversoe tipico rimedio alternativo a tutela del solvens.Avendo la corte territoriale concluso per l’inescusabilitàdell’errore di DPH (e per la conseguente inazionabilità in concreto dellaripetizione ex art. 2036 c.c. nei confronti del creditore), e nonricorrendo un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. neiNumero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026confronti dell’accipiens Unicredit, la prima censura mossa dallaricorrente va rigettata, non potendo la sussidiarietà dell’azione ex art.2041 c.c. ritenersi esclusa sotto tale specifico profilo.4. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito specificati.4.1. Sotto un primo profilo, va disattesa la censura di nullità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.Il giudizio sulla scusabilità dell’errore ex art. 2036 c.c. costituisceun apprezzamento di fatto e di diritto riservato al giudice di merito, dacompiersi sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettividesumibili dagli atti, ivi compresa la natura dell’operazione economicae la veste dei contraenti.Nel caso in esame, la qualificazione di DPH come operatorealtamente specializzato non rappresenta un fatto nuovo introdottod’ufficio in secondo grado, bensì un elemento di fatto già accertato evalorizzato dal giudice di primo grado ai fini dell’interpretazione delcontratto di garanzia e della complessiva operazione commerciale(avente ad oggetto l’acquisizione in locazione finanziaria internazionaledi un aeromobile privato Hawker 900 XP per valori multimilionari).Tale accertamento di fatto e qualificazione soggettiva, compiutidal primo giudice, non sono stati oggetto di specifica impugnazione ocensura in appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Opera, pertanto, il principio di non contestazione e diirreversibilità degli accertamenti di fatto non specificamente gravati,con conseguente infondatezza delle denunciate violazioni degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. in ordine alla ripetuta qualificazione soggettiva.La corte di merito ha poi ritenuto che un soggetto commercialedi siffatto rilievo professionale (assistito da professionisti del diritto)non potesse invocare come “scusabile” l’errore nell’interpretazione deipropri obblighi di garanzia (avendo effettuato il pagamento dopo che ilcontratto di leasing era già stato formalmente risolto).Numero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026Tale valutazione, compiuta dalla corte di merito, risulta coerentecon i canoni di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e sisottrae al sindacato di legittimità.4.2. Quanto invece alla violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., ladoglianza merita accoglimento.Invero, la corte di merito è incorsa in un errore di diritto laddove,accertata l’inescusabilità dell’errore di DPH (e la conseguenteinammissibilità della ripetizione contro il creditore), ha ritenuto che ilsolvens per errore inescusabile fosse privo di un’azione tipicaalternativa e ha ammesso la sussidiaria azione di arricchimento ex art.2041 c.c. contro il debitore principale [OSCURATO:PERSONA].Tale statuizione si pone in contrasto con il sistema rimediale dellaripetizione e dei vizi del pagamento, così come da ultimo ricostruito daquesta Corte con la sentenza n. 16213/2025.Detta pronuncia ha infatti, richiamando Cass. Sez. U. n.9946/2009, chiarito che l’adempimento spontaneo dell’obbligazionealtrui ex art. 1180 c.c. non attribuisce automaticamente al solvens untitolo per agire direttamente nei confronti del terzo, strutturando latutela del solvens secondo un preciso schema tripartito, a mente delquale: a) se il suo errore fu scusabile può: a’) ripetere dall’accipiensquanto pagato, con l’azione di indebito soggettivo (art. 2036, commaprimo, c.c.); a’’) promuovere nei confronti del terzo debitore l’azionedi ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un.9946/09, cit.); b) se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quantopagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.) .La portata chiarificatrice di tale arresto nomofilattico illumina lafattispecie in esame sotto due profili decisivi.In primo luogo, esso conferma che l’azione di ingiustificatoarricchimento ex art. 2041 c.c. contro il terzo debitore ([OSCURATO:PERSONA]) ènormativamente e rigorosamente riservata alla sola ipotesi in cuiNumero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026l’errore del solvens sia “scusabile” (ipotesi sub a’’). Laddove, come nelcaso di specie, sia accertato che l’errore del solvens professionale era“inescusabile”, la via sussidiaria del 2041 c.c. è preclusa in radicedall’ordinamento.In secondo luogo, la sentenza n. 16213/2025 ribadisce chel’ordinamento non lascia il solvens inescusabile privo di tutela, ma gliassegna un rimedio tipico, specifico e nominato contro il terzo debitore:l’azione di surrogazione legale ex art. 2036, terzo comma, c.c. (ipotesisub b).Pertanto, l’esistenza di questa specifica azione tipica alternativadiretta a ottenere il rimborso dal medesimo soggetto (il debitoreprincipale [OSCURATO:PERSONA]) esclude in radice, ai sensi dell’art. 2042 c.c. (e inconformità a Cass. Sez. Un. 33954/2023), l’esperibilità dell’azione diarricchimento senza causa.In definitiva, il motivo viene accolto sulla base del seguenteprincipio di diritto:«In tema di adempimento del debito altrui, il sistema dei rimedirestitutori e di rivalsa spettanti al “solvens” è strutturatodall’ordinamento secondo un principio di tipicità e complementarità:qualora il pagamento sia stato effettuato per errore inescusabile, al“solvens” è preclusa l’azione di ripetizione dell’indebito soggettivo exart. 2036, primo comma, c.c. nei confronti dell’ “accipiens”, ma ècreditore ex art. 2036, terzo comma, c.c. nei confronti del terzodebitore effettivo. Ne consegue che la sussistenza di tale specificaazione tipica alternativa preclude in radice, ai sensi dell’art. 2042 c.c.,l’esperibilità dell’azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento exart. 2041 c.c. contro il medesimo debitore, restando esclusa lasussidiarietà ogniqualvolta l’ordinamento appresti un rimedio tipico perrimediare al depauperamento, ancorché l’esercizio di quest’ultimoNumero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026rimedio sia subordinato alla prova degli elementi costitutivi del creditooriginario del quale il “solvens” chiede la restituzione».La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, affinché ilgiudice di merito, per l’improponibilità dell’azione ex art. 2041 c.c.,valuti se la domanda di DPH possa essere, in relazione alle attivitàprocessuali ritualmente esperite dalle parti, riqualificata ed esaminataquale azione ex art. 2036, comma 3, c.c., compiendo, solo sepositivamente riscontrata in concreto tale riqualificabilità, i necessariaccertamenti di fatto sull’effettiva debenza e sull’esatto ammontare deldebito di [OSCURATO:PERSONA] verso Unicredit, quest’ultimo essendo stato contestatoe reso oggetto del terzo motivo di ricorso.5. Assorbito è quest’ultimo.Invero, l’accoglimento del secondo motivo, imponendo il rinviodella causa anche per la verifica dei presupposti di fatto dell’eventualeazione ex art. 2036, comma 3, c.c., comporta la necessità per il giudicedel rinvio di compiere un nuovo e approfondito esame sul merito dellapretesa creditoria, determinando l’esatto ammontare di quantoeffettivamente dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a Unicredit al momento dellarisoluzione del contratto, dovendosi ritenere assorbite o comunqueaccolte le censure sul punto sollevate dalla ricorrente.6. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza,rigettato il motivo primo ed assorbito il motivo terzo, s’impone lacassazione in relazione al motivo secondo, con rinvio alla Corted’Appello di Milano, che, in diversa composizione, procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,Numero registro generale 1984/2024Numero sezionale 2322/2026Numero di raccolta generale 25302/2026Data pubblicazione 14/09/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:- accoglie il secondo motivo ricorso, e, per l’effetto, rigettato ilmotivo primo e dichiarato assorbito il motivo terzo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,perché proceda a nuovo esame dando applicazione ai suindicatidisattesi principi.Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente