CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 26218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di Catanzaro, decidendosull'appello proposto dall'imputato, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Castrovillari del 13/03/2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi cui agli artt. 632, 639bis, 635, 734 cod. pen., 181 D. Lgs 42/2004 (capo A)per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato in mesi 8 di reclusione edeuro 400 di multa la pena allo stesso inflitta per il reato di cui agli artt. 633,639bis cod. pen. (capo B), concedendo all'imputato la sospensione condizionaledella pena.Secondo le sentenze di merito – conformi in relazione al capo B) – il [OSCURATO:PERSONA],nella sua veste di legale rappresentante della Bieco srl, avrebbe arbitrariamenteoccupato e utilizzato due porzioni di terreno demaniale (particelle 289 e 290)costituenti aste fluviali (di fatto tombate e annullate senza alcunaautorizzazione). Fatti accertati i l 25/03/2019.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 633 cod. pen. e vizio dimotivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per ildelitto previsto da tale norma. Secondo la difesa la Corte di appello ha fatto unaerrata applicazione dell'art. 633 cod. pen. ritenendo che ai fini della arbitrarietàdella occupazione sia sufficiente la mera mancanza di un titolo (nella specieconcessione demaniale) che legittimi l'ingresso nel fondo altrui. Nel caso inesame, tale equazione tra arbitrarietà e mancanza di concessione demaniale è, adetta del ricorrente, errata in quanto era invece necessario accertare e motivaresulla effettiva natura e consistenza beni (vale a dire se si trattasseeffettivamente di aste fluviali in essere, o di meri reliquati, che avevano o menofunzione idraulica) nonché sull'effettivo atteggiamento psicologico dell'agente,tenuto anche conto del complesso contesto amministrativo nell'ambito del qualela condotta è stata posta in essere.2.2. Con il secondo motivo si deduce “omessa o insufficiente motivazione” inpunto di responsabilità dell'imputato. Secondo la difesa la Corte di appello haomesso di confrontarsi con i documenti e gli atti amministrativi prodotti da difesanel corso del giudizio, che attestavano la complessità della situazione dal puntodi vista amministrativo, e non ha spiegato perché tali documenti non eranoidonei ad escludere quanto meno l'elemento soggettivo del reato.2.3. Con il terzo motivo si denuncia omessa o illogica valutazione di provadecisiva. La difesa rileva che i Giudici di merito hanno omesso di valutare ladeposizione del m.llo [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la perdita della funzioneidrica delle particelle occupate non era stata accertata dalla p.g. delegata alleindagini e che non erano stati visionati i procedimenti amministrativi in atto. Sitratta di prova, a detta del difensore, decisiva in quanto dalla stessa si desumeche non vi è certezza sul fatto che i lotti occupati fossero aste fluviali e chefossero state tombate, il ché si rifletteva sulla offensività del fatto.2.4. Con il quarto motivo la difesa deduce violazione dell'art. 633 cod. pen. evizio di motivazione, in quanto i Giudici di merito hanno omesso di accertarequale fosse la effettiva natura, consistenza e funzione dei beni, dando perscontato che si trattasse di aste fluviali aventi ancora una funzione idraulica;accertamento che era imprescindibile in quanto se si fosse trattato di merireliquati verrebbe meno l'offensività della condotta. La mancanza di offensivitàsarebbe peraltro comprovata dal fatto che non vi è stata alcuna costituzione diparte civile da parte delle competenti autorità amministrative.3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazioneorale su istanza del difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. I primi tre motivi di ricorso sono connessi e possono essere trattaticongiuntamente in quanto contestano, sotto diversi profili, il punto dellasentenza avente ad oggetto l'elemento psicologico del reato di cui al capo B).I motivi sono privi della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite dal giudice di merito, e, dall'altro,non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata.1.1. I Giudici di appello (pag. 2-3 della sentenza impugnata), contrariamente aquanto dedotto dalla difesa, hanno adeguatamente vagliato la complessa vicendaamministrativa avente ad oggetto i beni di cui all'imputazione e invocata dalricorrente a riprova della legittimità della sua condotta e della sua buona fede. LaCorte territoriale, infatti, da un lato, ha evidenziato che la procedura disdemanializzazione del bene non era stata definita (sicché le porzioni occupate, aprescindere dalla fatto che le stesse avessero o meno mantenuto la loro funzioneidraulica avevano ancora natura demaniale), e, dall'altro, ha illustrato le ragioniper le quali nessuno degli atti amministrativi adottati nell'ambito della proceduradi ampliamento della discarica (nulla osta, approvazione del progetto, ecc.) fosseidoneo ad attribuire all'imputato il diritto o la facoltà di introdursi nelle dueparticelle demaniali e di occuparle. I Giudici di merito, sulla base di taliargomenti, hanno quindi concluso che il [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun titoloper occupare e utilizzare i beni demaniali e che quindi la sua introduzione neglistessi doveva ritenersi arbitraria, con conseguente integrazione del delittocontestato anche sul piano soggettivo.1.2. Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta, sia nella parte in cuievidenzia la perdurante natura demaniale dei beni in mancanza di un formaleprovvedimento di sdemanializzazione (dovendo peraltro escludersi la possibilitàdi sdemanializzazioni tacite dei beni del demanio idrico giusto il disposto dall'art.947 cod. civ.), sia nella parte in cui afferma che nel caso in esame l'approvazioneda parte della Regione del progetto di discarica non poteva sostituire ai sensidell'art. 208, comma 6, del D. Lgs n. 152 del 2006 la concessione demaniale(perché non risultava l'inclusione dei lotti in questione nel progetto e perchél'autorità demaniale non risultava essere stata invitata a partecipare allaconferenza dei servizi). Con tale motivazione, nella quale peraltro non è datoriscontrare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, il motivo di ricorso difatto non si confronta, limitandosi a ribadire che il procedimento amministrativoavrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a ritenere la buona fede dell'imputato(per ragioni che, peraltro, non risultano neppure esplicitate).Una volta accertato che l'imputato si era introdotto sine titulo nel fondodemaniale e che non poteva non essere consapevole di non essere titolare dialcuna concessione demaniale (o provvedimento equipollente), i Giudici dimerito, contrariamente a quanto dedotta dalla difesa, si sono poi limitati a farecorretta e coerente applicazione dei principi di diritto costantemente ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità in tema di invasione di terreni altrui. [OSCURATO:PERSONA] infatti più volte affermato che nel reato di cui all'art. 633 cod. pen. la nozionedi "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anchemancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia"contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, mentre la conseguente"occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e lafinalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (Sez. 2, n. 29657del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01). Quanto poi all'elemento psicologico èpacifico che ai fini della configurabilità del dolo specifico del delitto di invasione diterreni o edifici, è necessaria e sufficiente, oltre alla finalità di occuparel'immobile o di trarne altrimenti profitto, la consapevolezza da parte dell'agentesia dell'altruità del bene sia di non disporre di alcun titolo che lo legittimi adintrodursi nello stesso e ad utilizzarlo (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo,Rv. 270701 – 01), risultando peraltro ininfluente sulla coscienza dell'illegittimitàdella condotta l'acquiescenza all'occupazione del proprietario anche protratta neltempo (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105 – 01).1.3. Peraltro, va evidenziato che nel caso in esame l'imputato non può neppurededurre a sua discolpa il fatto che, a causa della procedura di sdemanializzazionein atto e della approvazione regionale del progetto di discarica, si era in buonafede convinto che il bene non aveva più natura demaniale e che era statoautorizzato ad introdurvisi e a farne uso. Ed infatti, è evidente che quello in cuil'imputato assume di essere incorso sarebbe, comunque, un errore che cade sunorme extra penali (vale a dire quelle che disciplinano i beni demaniali e la lorosdemanializzazione e quelle che disciplinano la validità e l'efficacia deiprovvedimenti amministrativi relativi a beni demaniali) integrative dellafattispecie penale, in quanto volte a definire elementi costitutivi della fatto tipico(vedi Sez. 6, n. 9767 del 03/06/1994, Filippelli, Rv. 199093 – 01, che haaffermato che in tema di reato di cui all'art. 633 cod. pen. l'errore sull'altruitàdell'immobile da parte dell'agente, fondato sull'erronea conoscenza della leggecivile, non esclude la punibilità ex art. 47 cod. pen. e quindi non escludel'elemento psicologico doloso del reato; ciò in quanto ai sensi dell'art. 47 cod.pen. è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine aregolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamataimplicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale).Conseguentemente, nel caso in esame, l'errore che il ricorrente sembraprospettare dovrebbe comunque essere considerato errore su legge penale, taleessendo sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide sunorme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nellanorma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. Come tale, l'erroresarebbe nel caso in esame inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen. (nonessendo pacificamente ravvisabili le situazioni di ignoranza inevitabile dellanorma indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988).2. Con il quarto motivo la difesa lamenta il mancato accertamento da parte deiGiudici di merito della effettiva natura e consistenza dei beni occupati, vale a direse le due porzioni di terreno costituissero effettivamente aste fluviali ovverofossero dei meri reliquati fluviali (cioè superfici oramai abbandonate dal fiume);accertamento che, a detta del ricorrente, avrebbe inciso sull'offensività dellacondotta.Ciò detto, occorre in primo luogo rilevare, che la questione non era stata dedottanei motivi di appello, nei quali la difesa si era limitata a contestare l'illegittimitàdella occupazione. Si tratta dunque di motivo di ricorso nuovo e dunqueinammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato in quanto il fatto che i benioccupati avevano già perduto la loro funzione idraulica non incide in alcun modosulla configurabilità del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e sulla offensività dellacondotta. Ed invero il reato in esame è posto a tutela della inviolabilità delpatrimonio immobiliare e del possesso, sicché ciò che rileva è il solo fatto chel'avente diritto sia stato privato della possibilità di godere liberamente del beneoccupato, essendo irrilevante il valore economico dello stesso, la sua attuale (opotenziale) destinazione o addirittura il suo essere privo di attuale utilità per ilproprietario. Si è poi già detto che l'eventuale acquiescenza del titolare del benealla occupazione – e conseguentemente anche la mancanza di iniziative legali diquest'ultimo volte a rientrarne in possesso o ad ottenere il risarcimento deldanno – non escludono la configurabilità del reato né sul piano oggettivo né suquello soggettivo.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente