CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42946/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];22465/ 22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nel contestare la prova della condotta istigativa innova, rispetto alle deduzioni sviluppate nell'atto di appello nel quale era contestato il difetto di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, mentre la sentenza impugnata tratta adeguatamene le risultanze circa la condotta della coppia Gianoglio/Colla nei confronti dei titolari della gioielleria e illustra le ragion della revoca dell'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA] e della direttrice della banca rimarcando la genericità della prospettazione difensiva che le invoca e, comunque, l'irrilevanza delle dichiarazioni che i testi potrebbero rendere (p. 7 ); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ente